Riciclaggio Autoveicolo: Sostituire la Targa è Reato? La Cassazione Chiarisce
Il reato di riciclaggio evoca spesso scenari complessi di flussi finanziari internazionali, ma la giurisprudenza ci ricorda che può configurarsi anche attraverso condotte apparentemente più semplici. Un caso emblematico riguarda il riciclaggio autoveicolo, dove la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale: anche la sola sostituzione della targa di un’auto rubata è sufficiente a integrare il reato, poiché finalizzata a nasconderne l’origine illecita. Analizziamo questa importante ordinanza per capire la logica dietro tale decisione.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di riciclaggio, ai sensi dell’art. 648-bis del codice penale. L’imputato era stato giudicato colpevole, all’esito di un giudizio abbreviato, per aver sostituito la targa di un’autovettura risultata di provenienza furtiva. La condanna, emessa in primo grado dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello. Ritenendo ingiusta la decisione, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo una tesi specifica a discolpa del suo assistito.
La Questione Giuridica: Il Cambio Targa è Riciclaggio Autoveicolo?
Il fulcro del ricorso si basava su un’argomentazione precisa: secondo la difesa, la mera apposizione di una targa su un’autovettura di tipo e marca diversi non sarebbe un’operazione idonea a configurare il delitto di riciclaggio. L’idea era che un’operazione così grossolana non fosse sufficiente a ostacolare efficacemente l’identificazione del veicolo. La Corte di Cassazione era quindi chiamata a stabilire se una condotta del genere avesse la capacità concreta di “ripulire” il bene, nascondendone la provenienza delittuosa, come richiesto dalla norma sul riciclaggio autoveicolo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Con questa decisione, i giudici hanno confermato la condanna per riciclaggio, ribadendo la correttezza delle sentenze dei precedenti gradi di giudizio. Oltre alla conferma della colpevolezza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio di diritto già consolidato in giurisprudenza (in particolare, la sentenza n. 56391 del 2017). Il punto centrale è che il delitto di riciclaggio si configura anche con la semplice sostituzione della targa di un veicolo rubato. Questo perché tale azione non è un gesto neutro, ma una “condotta univocamente diretta ad ostacolare l’identificazione delittuosa dell’autovettura”. In altre parole, ciò che conta non è la complessità o la perfezione dell’operazione di mascheramento, ma la sua finalità. L’obiettivo di chi cambia la targa è proprio quello di interrompere il legame tra il veicolo e il suo status di bene rubato, per poterlo reinserire nel circuito legale o utilizzarlo senza essere scoperto. Questa finalità è sufficiente per integrare gli estremi del reato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un concetto cruciale per la lotta ai reati contro il patrimonio: per il riciclaggio autoveicolo, e più in generale per il reato di riciclaggio, non sono necessarie operazioni finanziarie o trasformazioni materiali complesse del bene. Qualsiasi attività che abbia la capacità, anche potenziale, di ostacolare l’accertamento dell’origine illecita di un bene è penalmente rilevante. La sostituzione di una targa, pur essendo un’operazione tecnicamente semplice, raggiunge questo scopo in modo diretto ed efficace, rendendo più difficile per le forze dell’ordine e per i potenziali acquirenti riconoscere che il veicolo è provento di un furto. Questa pronuncia serve da monito: la legge punisce l’intento di “ripulire” un bene, indipendentemente dalla raffinatezza dei mezzi utilizzati.
È sufficiente cambiare la targa di un’auto rubata per commettere il reato di riciclaggio?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, la sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto è una condotta che integra il delitto di riciclaggio, in quanto è univocamente diretta a ostacolare l’identificazione della sua provenienza delittuosa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Quale principio di diritto ha applicato la Corte per decidere il caso?
La Corte ha applicato il principio secondo cui si configura il delitto di riciclaggio anche nell’ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, poiché si tratta di una condotta finalizzata a impedire l’identificazione della sua origine illecita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51747 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51747 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN NOME VESUVIANO il 17/10/1971
avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 18 marzo 2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Noia, in data 15 febbraio 2012, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. accertato in data 4 marzo 2007.
Propone ricorso per cassazione il difensore l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di riciclaggio non essendo l’apposizione di targa su autovettura di altro tipo e di altra casa costruttrice elemento idoneo a configurare detto reato.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata è correttamente motivata in ordine alla configurabilità a carico dell’imputato del reato di riciclaggio ed è rispettosa del principio di diritto secondo il quale «Si configura il delitto di riciclaggio anche nell’ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l’identificazione delittuosa dell’autovettura» (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271553).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.