Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39949 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39949 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1597 sez.
NOME COGNOME
UP Ð 27/11/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
-Relatore-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nellÕinteresse di:
NOME NOME, nata a Mesagne il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa in data 12 novembre 2019 dal Giudice per lÕudienza preliminare del Tribunale di Brindisi, dichiarava non doversi procedere nei confronti dellÕimputata appellante per i reati di cui ai capi B, C ed E, giacchŽ estinti per prescrizione, mentre, con riferimento ai capi A e D (riciclaggio di una vettura, poi venduta ad NOME COGNOME e ricettazione di una carta di circolazione provento di furto), unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione con precedenti sentenze irrevocabili, calcolava in un anno di reclusione e seicento euro di multa lÕaumento per la continuazione con la pena irrogata per il reato più grave posto a base della piramide sanzionatoria.
Con ricorso tempestivamente proposto, NOME COGNOME impugna detta sentenza, affidando le proprie doglianze ai tre argomenti di censura in appresso sinteticamente riportati:
2.1. Con primi due motivi si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, inosservanza della norma processuale che pone la regola di giudizio in tema di valutazione della prova, vizi esiziali di motivazione (per mancanza o mera apparenza), non avendo la Corte offerto alcuna effettiva e congruente risposta argomentativa al motivo di appello con cui si evidenziava il deficit probatorio assoluto sul compimento delle operazioni di materiale alterazione dei tratti identificativi del veicolo di tale NOME COGNOME, acquistato dal COGNOME con la mediazione della ricorrente, come pure difettava la prova della consapevolezza della provenienza da delitto dello stesso veicolo e della carta di circolazione che lo identifica, difettando altres’ la prova del profitto tratto dalla imputata per lÕattivitˆ di mediazione svolta.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte argomentato sul punto genericamente, evidenziando solo le precedenti condanne per reati dalla medesima oggettivitˆ giuridica, il che rappresenta ad avviso della ricorrente un argomento meramente apparente.
EÕ fondato soltanto il motivo con cui si lamenta la violazione della legge penale incriminatrice ed il vizio esiziale di motivazione nella identificazione corretta del ÒtipoÓ riciclaggio della autovettura offerta in vendita.
1.1. A fronte del motivo di appello (sviluppato alle pagine 4 e 5 dei motivi di gravame) con cui si evidenziava il deficit probatorio assoluto circa lÕattribuibilitˆ alla imputata della materiale attivitˆ di trasformazione identitaria del veicolo offerto in vendita al COGNOME, la Corte di appello, dopo aver correttamente argomentato circa le attivitˆ di riciclaggio efficacemente realizzate sul veicolo oggetto di alienazione, cos’ motiva lÕattribuibilitˆ di tali condotte alla ricorrente: ÒTutte queste operazioni erano sicuramente riferibili alla NOME NOME quale offr’ in vendita al COGNOME il
veicolo oggetto di tutte le suddette operazioni dissimulatorieÓ. La prova della personale realizzazione delle attivitˆ di trasformazione identitaria del veicolo offerto in vendita si trarrebbe, pertanto ad avviso della Corte di merito, dalla condotta della NOME che offr’ in vendita il veicolo ÒtaroccatoÓ al COGNOME.
1.2. Tale argomentazione del convincimento, che attribuisce la responsabilitˆ delle condotte di alterazione alla imputata, è meramente apparente.
Ben vero, questa Corte ha più volte affermato che si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni materiali o giuridiche tali da ostacolare o rendere più difficoltosa lÕidentificazione della provenienza del bene, attraverso un’attivitˆ che impedisce il collegamento degli stessi con il soggetto spogliato, ci˜ in quanto, con la norma incriminatrice di cui all’art. 648cod. pen., il legislatore ha voluto reprimere sia le attivitˆ che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero del telaio o della targa) sia quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), fungono comunque da ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, COGNOME, Rv. 276562-01, in motivazione; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 273899-01; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271533-01; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 26509701; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256454-01; Sez. 2, n. 8479 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, non mass.).
1.3. Difetta, per˜, nella conformitˆ verticale del giudizio di merito sulla responsabilitˆ, un qualsivoglia riferimento alla prova della partecipazione, materiale o morale, dellÕimputata alla pregressa operazione di Òtaroccamento trasformativo e dissimulatorioÓ del mezzo, alla quale secondo la deduzione difensiva, sia pure sinteticamente riproposta, la ricorrente sarebbe stata estranea. NŽ tale dimostrazione pu˜ ritenersi soddisfatta e compiuta dalla esaltazione della circostanza che la ricorrente svolse opera di mediazione nella vendita del veicolo giˆ ÒtaroccatoÓ, non potendo presumersi e dovendo viceversa dimostrarsi in fatto (più della mera consapevolezza della natura taroccata della ) la collaborazione efficace nella materiale attivitˆ di trasformazione identitaria del mezzo ovvero il concorso morale in tale attivitˆ dissimulatoria.
1.4. Secondo un principio giˆ più volte affermato da questa Corte, ÇperchŽ si configuri la fattispecie del reato di cui all’art. 648cod. pen., non è sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l’identificazione, occorrendo un
idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all’imputatoÈ (cos’ Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265097-01; in senso conforme, Sez. 2, n. 39092 del 11/07/2017, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 29002 del 9/10/2020, COGNOME, Rv. 279703-01; più recentemente, Sez. 7, n. 23598 del 03/05/2022, non mass.; Sez. 2, n. 14873 del 21/02/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 31473 del 24/05/2023, COGNOME, non mass.).
1.5. Uniformandosi a detto principio, la Corte destinataria del rinvio, valuterˆ se sussistano altri elementi, diversi da quello della mera qualitˆ di mediatrice nella compravendita della vettura, dai quali desumere che la ricorrente abbia apportato un contributo causale effettivo ed efficace alla operazione di trasformazione identitaria della vettura offerta in vendita al COGNOME. In difetto di tali epifanie il fatto descritto al capo A dovrˆ essere riqualificato nella meno grave ipotesi di ricettazione, con la conseguente rideterminazione del segmento di pena da porre in continuazione.
Il motivo con cui si censura la motivazione posta a sostegno della decisione di conferma dellÕaffermazione di responsabilitˆ -per il delitto di ricettazione della carta di circolazione, che accompagnava il veicolo alienato contestato al capo D- appare, viceversa, meramente reiterativo e, come tale, inammissibile, del motivo di gravame svolto sul capo, non confrontandosi con le argomentazioni spese dalla Corte in ordine alla prova della consapevolezza della provenienza da delitto della carta di circolazione provento di furto. Trattandosi peraltro di soggetto professionalmente versato nel settore del commercio di autovetture.
Il motivo svolto in ordine al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è del pari inammissibile, avendo la Corte efficacemente argomentato il rigetto del relativo motivo di gravame, valorizzando la continuitˆ nel crimine di settore manifestata dalla ricorrente.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) nonchŽ del relativo trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile lÕaffermazione di responsabilitˆ per il reato di cui al capo D).
Cos’ deciso, il 27 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME