Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18110 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LODI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ez art. 23 co. 8 d.lgs. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello ha parzialmente riformato la sentenza di condanna dell’imputato in primo grado che aveva a costui irrogato la pena di giustizia per il reato di ricettazione di una autovettura. In appello è stata riconosci l’ipotesi mit/or prevista dall’art.648 bis comma 3 con conseguente riduzione della pena.
Presentando ricorso per cassazione la difesa dell’imputato ha formulato quattro motivi con cui ha dedotto:
(i) mancanza di prova decisiva (art.606, lett. d c.p.p.): in primo grado il giudice ha revocato l’ammissione del teste di parte civile NOME COGNOME, nonostante l’opposizione del difensore dell’imputato;
(ii) inosservanza della legge penale e vizi di motivazione (art. 606, lett. b e lett. e, c.p.p.): quanto dichiarato dai due testi sentiti, che la radiazione di una autovettura possa essere compiuta dal quisquis de populo, non è vero. Il COGNOME non era titolare
dell’RAGIONE_SOCIALE, sicché non avrebbe potuto svolgere la pratica di radiazione;
(iii) inosservanza della legge penale (art. 606, lett. b, c.p.p., nonché art. 648 bis c.p.): se l’esportazione del veicolo non è verso Paese extracomunitario, non vi è opera di occultamento e quindi non si configura l’ipotesi di riciclaggio, secondo la giurisprudenza di legittimità;
(iv) inosservanza della legge penale (art. 606, lett. c, c.p.p., nonché art. 648 bis c.p.): la Corte ha indebitamente escluso la applicazione dell’attenuante prevista dall’art.62 bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché fondato su motivi manifestamente infondati, aspecifici ed anche, almeno in parte (secondo e quarto motivo), non consentiti.
In linea generale, preme osservare che il ricorso a fronte di una ‘doppia conforme’ sulla affermazione di responsabilità ripropone gli stessi motivi già presentati e discussi in grado d’appello, disattendendo un orientamento costante di questa Corte unanime nell’affermare che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso” (Sez. Il, sent. 42046/2019, Rv. 277710-01).
La motivazione della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati in relazione a tutti i profili dedotti con il ricorso per Cassazione, che vengono qu ricapitolati nell’ordine:
(i) manifestamente infondata è la censura della revoca dell’ammissione del teste ‘rinunciato’ dalla parte che l’aveva introdotto, nonostante l’opposizione del difensore dell’imputato. A prescindere dal fatto che non è stata mai chiarita (nemmeno con il ricorso per Cassazione, fondato su allegazioni generiche) la ragione di rilevanza del teste, è principio costante, cui questo Collegio intende dar continuità, che in tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinunci all’esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive li testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1956 de 06/12/2023 Poggioli Rv. 285666 – 01); nel caso concreto il teste rinunciato non era inserito nella lista testimoniale dell’imputato, circostanza nemmeno dedotta dalla difesa dell’imputato.
E se è pur vero che vige in materia un onere motivazionale (ove alla rinuncia di un testimone segua l’opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell’efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l’eventuale revoca deve
essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen.: Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020 Cirelli Rv. 279674 – 01) si deve osservare che nemmeno tale aspetto ‘motivazionale’ è stato mai oggetto di contestazione da parte della difesa dell’imputato;
(ii) il motivo non è consentito ed è meramente iterativo e generico, risolvendosi in una critica che non si confronta con il testo della sentenza impugnata.
Come spesso -ed anche in questo caso- accade vengono denunciati vizi di motivazione ed errori nell’applicazione della legge penale, sol per riproporre una lettura alternativa dei fatti piuttosto che per dedurre un vizio di legittimità. Ma ciò no consentito, giacché confligge con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte per cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, foss’anche logica, dei dati processuali o una riversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fon prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici di merit abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203428). Tanto il Tribunale che la Corte d’appello hanno fornito (entrambe alle rispettive pg. 3) esaustiva motivazione del proprio convincimento, osservando, in relazione al denunciato conflitto delle testimonianze con l’art.103 c.d.s. che a dispetto della prescrizione di legge, “in linea di fatto ciò stato compiuto dall’odierno imputato” (sent. appello, pg.3), osservazione con la quale il motivo di ricorso non si confronta, così condannandosi alla genericità ex art. 581 comma 1, lettera d) c.p.p., e quindi all’inammissibilità, in parte qua, ex art. 591 c.p.p.; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
(iii) manifestamente infondato è il terzo motivo, relativo alla qualificazione giuridica della condotta: come dimostrato dall’esito della vicenda ed in particolare dalla rapidità dei passaggi successivi della vettura, dalla cancellazione dall”anagrafe’ italiana con l’inserimento di un nominativo fittizio (quello del COGNOME), al passaggio prima in Germania e poi in Olanda, con successiva vendita ‘pulita’ e quindi irrevocabile, l’inter operazione fu congegnata per la dispersione del bene attraverso l’occultamento della origine illecita dello stesso, ciò che costituisce l’essenza del riciclaggio, sia es attuato attraverso il trasferimento verso Paese comunitario o extra-UE.
D’altronde, l’art.648 bis c.p. prevede come alternativi, quale oggetto della condotta, il trasferimento del bene ovvero il compimento, in relazione ad esso ‘di altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della … provenienza delittuosa’, categoria, quest’ultima, sufficientemente ampia da accogliere anche la cancellazione/radiazione per esportazione della vettura destinata, in territorio estero,
ad acquistare una nuova verginità. In tal senso si è espressa anche di recente la giurisprudenza di questa Corte, che appare opportuno richiamare e ribadire: “integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili quanto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene non costituiscono l’evento del reato (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018 Ratto, Rv. 273183 01);
(iv) il motivo è meramente ripetitivo ed aspecifico, non confrontandosi con la doppia pronuncia sul punto dei giudici di merito. Inoltre, non è consentito, risolvendosi anch’esso nella richiesta di una (terza) valutazione del merito. Non infatti va dimenticato che il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, dalla determinazione della pena all’applicazione e comparazione delle circostanze, al riconoscimento della continuazione, appartiene al dominio del giudice di merito, la cui discrezionalità in materia è insindacabile in questa sede a condizione che si esprima in una motivazione esistente, non contraddittoria e non manifestamente illogica. Ebbene, ritiene questa Corte che la valutazione espressa sul punto, con riferimento al valore della vettura riciclata e, soprattutto, al coinvolgimento del COGNOME in analoghe vicende, dagli esiti ancor più allarmanti (altra autovettura, sottratta a tal COGNOME, era si:ata utilizzata compimento di una rapina) sia all’evidenza immune da critiche di logicità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’ari. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 5 marzo 2024
Il Con igliere relatore
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a Presidente