Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28546 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a LATISANA il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA in CROAZIA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
uditi i difensori:
l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in difesa di NOME hanno chiesto raccoglimento del ricorso.
lAVV_NOTAIO in difesa di NOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avvers sentenza della Corte di Appello di Trieste che il 18/5/2023 ha confermato il giudizio responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Udine in ordine ad ot riciclaggio di autovetture provento di furti avvenuti all’estero, prevalentemente in nello specifico, attribuendo allo COGNOME la condotta di esporre in vendita le parcheggio di pertinenza del proprio distributore, offrendo le auto ai propri clienti ad altre persone di assumere l’intestazione formale di alcuni veicoli, mettendo in acquirenti finali con il NOME, ricevendo le somme di denaro ricavate dalla vendita e con i coimputati NOME NOME NOME eventuali vetture offerte in permuta.
Nella ricostruzione delle pronunce di merito, invece, il COGNOME trattava il pr vendite con gli acquirenti finali, riceveva il pagamento, accompagnava gli acqui intestatari all’agenzia di pratiche auto per svolgere le pratiche necessarie per il proprietà, richiedeva a terzi di fare da intestatari delle vetture, e valutava con COGNOME e NOME eventuali vetture offerte in permuta.
Il ricorso di COGNOME NOME si fonda su quattro motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge per non essersi qualificato il fatto ai sensi dell’art. nonostante, come riconosciuto in sentenza, almeno per quattro degli otto veicoli d sentenza (quelli dal n. 5 al n. 8) l’importazione in Italia del veicolo e la successiv dello stesso, così come i successivi passaggi di proprietà, nulla abbiano aggiunto all di “pulizia” già effettuata all’estero. Ciò in quanto la semplice re-immatricolazione di circolante in ambito comunitario non ostacola in alcun modo l’identificazione della pro delittuosa del bene.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza del delittuosa dei beni
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta resp per l’episodio di cui al veicolo n. 8, difettando una motivazione che non sia m apparente in ordine alla riconducibilità al COGNOME delle operazioni di riciclaggio conte relazione a veicolo nazionalizzato dal coimputato COGNOMECOGNOME
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionator
Anche NOME ha fondato il suo ricorso su quattro motivi di impugnazion
3.1. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, quali l’art. 5 c.p.p., in relazione all’art. 179 c.p.p. ed all’art. 25 comma 1 della Costituzione: do una prima udienza per impedimento del difensore, era stato raggiunto un accordo tra per l’applicazione di una pena concordata ex art. 599bis ma, alla successiva udi mutato uno dei giudici ed il collegio, nella sua innovata composizione, aveva rig richiesta di pena concordata in considerazione della ritenuta non congruità de
medesima rispetto alla gravità dei fatti, il tutto, ad avviso del ricorrente, in principio del giudice precostituito per legge .
3.2. Violazione di legge per essere stata preceduta la sentenza dall’ordinanza della richiesta di pena concordata tra le parti, da ritenersi illegittima perché in c formulazione dell’art. 599bis cod. proc. pen. antecedente il d.lgs 150/2022.
3.3. Violazione di legge, in particolare dell’art. 586 cod. proc. pen., per av deciso nel merito nella stessa udienza nella quale aveva rigettato la richiesta ex cod. proc. pen., senza rinviare ad altra come prescritto dalla stessa norma per con partì di proporre un altro concordato più equilibrato o prepararsi meglio alla discussi
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle c attenuanti generiche ed alla mancata valutazione dei presupposti per riconoscere l’a di cui all’art. 114 cod. pen., per la minima partecipazione al fatto del ricorrente
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è inammissibile, in quanto i questo addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusiva al merito della decisione impugnata.
1.1. Manifestamente infondato, in particolare, è il primo motivo di ricorso, con i contesta la qualificazione del fatto come riciclaggio, anziché come mera ricettazione.
Le sentenze di merito, infatti, hanno evidenziato con chiarezza che ben set autovetture dì provenienza illecita presentavano degli acquirenti intermedi che fung passaggi simulati per ostacolare la ricostruzione dell’origine dei beni, mentre a veniva acquistata da persona che ha riferito di essere stata indotta dagli odierni rilascio di dichiarazione sostitutiva precedente alla visione della vettura ed alla con contratto.
Correttamente, pertanto, si è ritenuto che, benché le autovetture giungesse materiale disponibilità dello COGNOME e del COGNOME già provviste di numero di telaio di carte di circolazione con i dati corrispondenti, tuttavia le successive attività p dai predetti rientrano nelle “altre operazioni” di cui all’art. 648bis cod. pen., p ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni: spendendosi nel re e nella induzione di terzi soggetti ad intestare a loro stessi i veicoli, fungendo fittizi che rendevano anche agli uffici italiani regolare dichiarazione sostitutiva d sull’acquisto estero, evidentemente dagli stessi mai effettuato, il COGNOME – contrari prospettazione difensiva – contribuiva a rendere più difficile risalire alla provenienz beni.
1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, nessun vizio logico o giuridico può ravvis percorso argomentativo delle sentenze di merito, laddove queste hanno evidenziato c
ricorso a compiacenti intermediari che, dietro compenso, accettavano di risulta · importatori e/o acquirenti delle vetture estere senza aver mai avuto contatti c venditori e senza neppure venire in possesso dei veicoli, evidenzia la consapevolezza, del ricorrente, della provenienza delle autovetture da furto e la finalità di occultam provenienza.
1.3. Analogamente, nessun vizio logico può ravvisarsi nel riconoscimento della responsabilità del COGNOME anche in ordine all’episodio di cui al veicolo n. 8, in relazi l’acquirente COGNOME NOME NOME riferito di aver interloquito con lo COGNOME, attes fine, le sentenze di merito hanno valorizzato la serialità dell’attività illecita posta COGNOME e dal COGNOME in stretta collaborazione tra loro, e la testimonianza di COGNOME che ha riferito di aver curato, su incarico del NOME e dello COGNOME, la nazionaliz diverse TARGA_VEICOLO con targhe slovacche, a conferma del concerto tra i predetti in tali oper
1.4. Anche l’ultimo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, concer trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto la graduazione della pena rien discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prìncipi enuncia 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giu cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazi sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre, avendo i giudici di merito va serialità degli episodi criminosi, la preordinazione di questi, il valore delle sing mancato chiarimento dei canali di provenienza e l’assenza di qualsiasi forma di resipi parte del ricorrente, nonostante ciò determinando la pena base in misura vicina a edittali, con aumento per la continuazione di soli mesi due di reclusione ed euro mill per ciascun episodio in continuazione.
Il ricorso proposto nell’interesse dello COGNOME è inammissibile, in primo luog proposto da difensori privi di mandato specifico ad impugnare rilasciato successivame sentenza impugnata, pur essendo il predetto assente in appello, come richiesto, invec di inammissibilità, dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., non risu atti l’allegazione delle procure speciali, genericamente menzionate nell’atto di ricors
In tema di ricorso per cassazione, infatti, gli oneri formali stabiliti dai comm quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33, comma 1, lett. d) ottobre 2022, n. 150 nell’ambito delle norme che regolano in generale il sist impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto fun garantire l’effettiva conoscenza della pendenza del processo (cfr. Sez. 6 , Sentenza n 10/01/2024, Rv. 285984; Sez. 2, Ordinanza n. 4800 del 15/01/2024, Rv. 285927).
Peraltro, anche i singoli motivi di ricorso proposti nell’interesse dello Zam inammissibili per la loro manifesta infondatezza, anche quando non attengono al merit decisione impugnata.
2.1. il primo motivo, in particolare, è manifestamente infondato, inquanto nessuna violazione del disposto dell”art. 525 comma 2 cod. proc. pen. può ravvisarsi nella divers composizione del collegio giudicante rispetto al collegio che, nell’udienza precedente, no aveva compiuto alcuna attività dibattimentale, essendosi invece limitato a rinviare l’udienz prendendo atto dell’impedimento del difensore di uno degli imputati.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che aspecifico, in quanto non si confronta con la decisione impugnata che, dopo aver disatteso la richiesta di applicazione di una pena concordata tra le parti, ritenuta non congrua, non ha “applicato alcuna pena diversa da quella oggetto di accordo, bensì ha deciso nel merito il giudizio d appello, giungendo, all’esito di un percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici confermare la decisione di primo grado.
2.3. Non supera il vaglio dell’inammissibilità anche la doglianza relativa alla decisione merito presa dalla Corte di appello, nella stessa udienza nella quale aveva rigettato la richie ex art. 599 bis cod. proc. pen., senza disporre la citazione a comparire in dibattimento, com prescritto dal terzo comma ditale norma, nella formulazione previgente la riforma di cui a D.Lvo n. 150/2022. Questa Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente evidenziato che, in tema di “patteggiamento in appello”, la citazione dell’imputato a comparire in dibattimento seguito al rigetto della richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è dov solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall’udienza fissata ai sensi dell’ar cod. proc. pen. , non essendo necessaria tale citazione laddove la vocatio in iudicium vi è già stata e la richiesta delle parti sia stata formulata nel corso dell’udienza (Sez. 6, n. 1787 22/04/2022, Rv. 283464; conf. anche sez. 6, n. 9650 del 27/01/2022, non massimata).
Ancora per mera completezza di esposizione, peraltro, va osservato che eventuali violazioni della norma di cui al terzo comma dell’art. 599bis cod. proc. pen., comunque, andavano eccepite prima del compimento ovvero immediatamente dopo, a norma del secondo comma dell’art. 182 cod. proc. pen., mentre nel caso in esame nulla è stato eccepito dal difensore presente in udienza.
2.4. Inammissibile, infine, è anche l’ultimo motivo del ricorso proposto nell’interesse de COGNOME, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sulla gravità dei fatti, sul ruolo svolto dal ricorr sull’assenza di qualsiasi segno di resipiscenza: si tratta di motivazione esente da manifest illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/20 Rv. 242419), mentre la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i pro
colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2024