Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9811 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che h concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME, che ha insistito l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando ordine al trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado, ha confermato il g penale responsabilità di COGNOME in ordine al riciclaggio di un’autovettura prove rinvenuta in uno stabile dallo stesso condotto in locazione, sulla quale erano state a relative ad altra autovettura della stessa marca e modello, intestate ad un cittadin
v.
residente in un indirizzo fittizio. Per terra, accanto alla vettura, era stato rinvenuto un pe lamiera contenente il numero di telaio dell’autovettura di cui alla targa già apposta sul veic ritenuta destinata a sostituire l’omologa parte sulla vettura rubata.
Avverso la sentenza della Corte territoriale il COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del f essendosi riconosciuto il delitto di riciclaggio sulla base non già di plurimi indizi, gravi, p concordanti, bensì di un unico indizio: il rinvenimento, in un box nella disponibilità del ricor di un’autovettura provento di furto realizzato pochi giorni prima, sulla quale era stata appo una targa riferibile ad altra intestata a soggetto diverso cui erano riconducibili i docum rinvenuti all’interno del locale. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato l’u promiscuo del locale anche in data coeva al fatto, né la possibile responsabilità del ricorrente il delitto presupposto di furto, così come aveva fondato su un ragionamento meramente congetturale la qualificazione giuridica del fatto, individuando nel COGNOME l’autore materiale d modifiche effettuate. Pur riconoscendo che l’attività volta ad impedire l’identificazione del b era ancora in corso, perché “l’attività di clonazione non era stata ancora ultimata”, infin sentenza impugnata non aveva qualificato il fatto come delitto meramente tentato, con palese contraddizione della motivazione tra premessa fattuale e conclusione espressa in diritto.
2.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimen della recidiva reiterata, pur difettando una dichiarazione di recidiva contenuta in una preceden condanna, riferendosi la Corte territoriale semplicemente alle “numerose condanne ricevute”, menzionando perfino una condanna per altra fattispecie di riciclaggio per fatti del 2019, molt successivi a quelli per cui è processo.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.
3.1. COGNOME Contrariamente all’assunto del ricorrente, infatti, il giudizio di pe responsabilità del COGNOME in ordine al delitto di riciclaggio ascrittogli non è stato fondato unico indizio, bensì su una pluralità di indizi, ritenuti senza vizio logico alcuno gravi, pr concordanti, ai sensi dell’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., individuati nel luogo di rinvenimen dell’autovettura, ritenuto Ci nell’esclusiva disponibilità del ricorrente, nell’assenza spiegazione attendibile da parte del COGNOME COGNOME ordine all’origine del possesso del bene; nell’assenz di elementi probatori indicativi della riconducibilità di tale possesso alla commissione del f dell’autovettura, come ipotizzato dalla difesa; nella presenza sul posto della targhe identificativa di altra vettura Toyota “pulita”, segno che l’attività criminosa era in c imminente la sostituzione del telaio.
Il ricorso è anche aspecifico laddove, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, assume che questa non avrebbe valutato la possibilità di un uso promiscuo del box ove è stata rinvenuta l’autovettura di cui si tratta: emerge, invece, dalla sentenza che la Co ha espressamente escluso tale uso promiscuo, rilevando che non sono state nemmeno indicate
altre persone che avessero in uso il bene, e che il COGNOME è stato riconosciuto dalla proprietar locatrice del box, come il soggetto con il quale ha stipulato il contratto di locazione ed al ha consegnato le chiavi di accesso al locale, mai più restituite, a nulla rilevando che la ste abbia ricevuto un’unica rata quadrimestrale del canone di locazione del bene da parte del figli del ricorrente, mai da alcuno indicato come effettivo utilizzatore dello stesso e perciò n illogicamente ritenuto mero latore del denaro per conto del padre.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte territoriale ha rilevato che all’a rinvenimento dell’autovettura era già stata sostituita una targa di questa, e che tuttavia de escludersi che il ricorrente abbia ricevuto il veicolo dopo la clonazione, perché questa era anco in corso ad opera del possessore del box, apparendo imminente la sostituzione del numero di telaio, come rivelato dalla targhetta “pulita” sulla lamiera ancora per terra accanto al veicol
Manifestamente infondata, pertanto, è la censura volta a qualificare il reato come meramente tentato, atteso che già l’apposizione delle targhe di altra vettura è, di per sé, idone ad ostacolare il riconoscimento del bene, ed il delitto di riciclaggio, in quanto fattispe consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre ut (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Rv. 281963, che in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell di smontare parti di veicolo provento di furto; cfr. anche Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022 , Rv. 282820; Sez. 2, n. 37559 del 30/05/2019, Rv. 277080).
3.2. COGNOME Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto dei motivi del riconoscimento della recidiva reiterat specifica, riconosciuta alla luce della condotta di vita del ricorrente tale da indurre a rite reato per cui si procede sintomatico di maggiore pericolosità del COGNOME; pur riferendo di condanne subite anche per fatti successivi, poi, la Corte territoriale ha però fondato il riconoscimento d recidiva sulla pluralità delle condanne precedenti, in conformità all’insegnamento delle sezio unite di questa Corte in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, secon cui ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reat l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878).
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ri consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 11 9 1E2 -Mrt
Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il residente