Riciclaggio auto: la Cassazione conferma la validità delle prove fotografiche
Il reato di riciclaggio rappresenta una delle fattispecie più insidiose nel panorama del diritto penale, poiché mira a sanzionare chiunque cerchi di ‘ripulire’ beni di provenienza illecita. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulla formazione della prova e sul trattamento sanzionatorio per chi occulta veicoli rubati.
La validità dell’individuazione fotografica nel riciclaggio
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava l’individuazione fotografica effettuata durante il dibattimento. La difesa sosteneva che il mancato rispetto delle formalità previste dal codice di procedura penale dovesse inficiare la validità del riconoscimento. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: la forza probatoria di tale atto non deriva esclusivamente dal rigore formale, ma dal valore intrinseco della dichiarazione testimoniale resa davanti al giudice.
Il valore della testimonianza e il libero convincimento
Secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice può valutare liberamente il riconoscimento fotografico come elemento di prova, purché la motivazione sia logica e coerente. Nel caso di specie, il riconoscimento è stato considerato pienamente utilizzabile, confermando che eventuali irregolarità formali non comportano automaticamente la nullità o l’inutilizzabilità dell’atto se la testimonianza risulta attendibile.
Responsabilità penale e prova del riciclaggio
La Corte ha inoltre affrontato la questione della responsabilità penale, dichiarando aspecifici i motivi di ricorso che si limitavano a riproporre doglianze già esaminate e respinte in sede di appello. Per configurare il riciclaggio, è sufficiente che il soggetto compia operazioni volte a ostacolare la provenienza delittuosa del bene, come nel caso di un’auto provento di furto.
Diniego delle attenuanti nel riciclaggio di auto rubate
Un aspetto cruciale della decisione riguarda l’applicazione delle attenuanti. Il ricorrente invocava una riduzione della pena, ma la Corte territoriale, con il successivo avallo della Cassazione, ha negato tale beneficio. La ragione risiede nella gravità del reato presupposto: essendo l’autovettura provento di un furto aggravato, non sussistono i presupposti per un trattamento sanzionatorio di favore.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla corretta applicazione delle norme procedurali e sostanziali. I giudici hanno evidenziato che l’individuazione fotografica in dibattimento è un atto a forma libera che trae la sua efficacia dal libero apprezzamento del giudice. Inoltre, è stata confermata l’inammissibilità dei motivi riguardanti il merito della colpevolezza, in quanto la sentenza di appello era già supportata da una motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma il rigore della giurisprudenza nel contrasto al riciclaggio, sottolineando che la provenienza dei beni da delitti gravi preclude l’accesso a benefici sanzionatori e che la prova testimoniale mantiene un ruolo centrale nel processo penale.
L’individuazione fotografica in tribunale è sempre valida?
Sì, la Cassazione ha stabilito che la sua validità dipende dal valore della dichiarazione testimoniale e dal libero apprezzamento del giudice, anche se non vengono seguite tutte le formalità procedurali.
Quando si rischia la condanna per riciclaggio di un veicolo?
Si rischia la condanna quando si compiono attività dirette a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita di un’auto, sapendo che essa deriva da un delitto come il furto.
È possibile ottenere attenuanti se l’auto riciclata è rubata?
L’attenuante speciale è generalmente esclusa se il reato da cui proviene il bene è un furto aggravato, poiché la gravità del fatto originario influisce sulla valutazione del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49826 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49826 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
100. R.G. 23278 – 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce l’inosservanza degli artt. 181 e 213 cod. proc. pen. in merito all’individuazione fotografica eseguita in dibattimento, è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha correttamente affermato che la forza probatoria del riconoscimento effettuato in dibattimento non discende dal rispetto delle formalità di assunzione ma dal valore della dichiarazione testimoniale (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437 -01). Il Collegio, peraltro, intende ribadire che il mancato rispetto delle regole previste dall’art. 213 cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità o inutilizzabilità del riconoscimento fotografico (vedi Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 262908- 01);
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato per il reato di riciclaggio è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato di riciclaggio (vedi pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 648 bis, comma terzo, cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della invocata attenuante è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente affermato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante in considerazione del fatto che la vettura riciclata dal ricorrente è risultata essere provento del reato di furto aggravato (vedi pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023
Il Consi Qre Estensore
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Il Pre ente