Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1813 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1813 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 17 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena, in data 14 marzo 2013, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta un’erronea applicazione di legge e vizio di motivazione nell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il de riciclaggio, in luogo di quello di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di quest adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, avv i quali il ricorrente non si confronta (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della impugnata, in cui la Corte di Appello ha evidenziato le ragioni da cui logicamente desumere colpevolezza del COGNOME, quantomeno a titolo di concorso, nelle operazioni di riciclag trattandosi di attività realizzate quando l’auto di provenienza furtiva, su cui erano stati i dati identificativi del veicolo dal prevenuto legittimamente acquistato, era ne disponibilità, non potendosi questi ragionevolmente considerare mero ricettatore della vettu
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consigli COGNOME estensore COGNOME