Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8952 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Rimini, emessa il 10 giugno 2021 che aveva condannato le ricorrenti alla pena di giustizia in relazione ai reati di truffa, riciclaggio e possesso documenti di identità falsi, commessi nei confronti di diverse persone offese a nome della quali e spacciandosi per esse, aprivano dei conti correnti in istituti bancari, vi versavano assegni di provenienza illecita riferibili alle vittime ed ogget di furto per poi prelevare danaro contante a più riprese fino al prosciugamento dei conti.
Ricorrono per cassazione le imputate, con distinti atti.
COGNOME NOME.
3.1. Con il primo ed unico motivo si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di c al capo B come riciclaggio anziché ricettazione, tenuto conto che l’imputata, attraverso l’apertura del conto corrente, il versamento dell’assegno di provenienza illecita ed il successivo prelievo di contanti, non avrebbe ostacolato l’identificazion della provenienza delittuosa del titolo, rimasto integro e non alterato, non essendo questo lo scopo della condotta della ricorrente, con elisione anche dell’elemento soggettivo del reato.
COGNOME NOME.
4.1. Con unico motivo si eccepisce la violazione di legge consistita nella celebrazione del giudizio camerale di appello nonostante lo stato di detenzione in Svizzera della ricorrente, tempestivamente comunicato alla Corte di appello dal difensore di fiducia, che aveva ottenuto un primo rinvio del procedimento all’udienza del 12 luglio 2022, richiedendone un secondo all’udienza del 10 novembre 2022, così manifestando la volontà della ricorrente di partecipare al processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
1’Quanto al ricorso di COGNOME NOME, deve rilevarsi che in un caso giudiziario perfettamente sovrapponibile a quello in esame, è stato formulato il seguente principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità: integra il deli riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente
prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa RAGIONE_SOCIALE somme costituenti il controvalore del titolo (Sez. 2 , n. 4853 del 16/12/2022, dep. 2023, Natale, Rv. 284437).
Come è stato efficacemente spiegato nella motivazione di quella decisione, “la condotta corrispondente al fatto tipico dell’art. 648-bis cod. pen. è stata realizzata dall’imputato con le successive operazioni con le quali egli, prelevando, dai conti correnti da lui aperti attribuendosi il falso nome dei beneficiari degli assegni, denaro contante, ha sostituito il valore in denaro degli assegni bancari con tale denaro contante, realizzando così la condotta di «sostitu» idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa RAGIONE_SOCIALE somme costituenti il valore in denaro dei titoli di credito (in tale senso: Sez. 2, n. 29635 de 28/05/2019, COGNOME, non nnassimata)”.
Alla luce di tale principio di diritto, la condotta della ricorrente è s correttamente sussunta nella fattispecie di riciclaggio.
2. Quanto al ricorso di COGNOME NOME, non si rileva alcuna violazione di legge, posto che l’istanza di differimento dell’udienza da parte del difensore di fiducia dell’imputata era, in primo luogo, del tutto generica in ordine allo stato d detenzione della stessa in un paese straniero, di fatto impedendo ogni possibilità di accertamento da parte della Corte di appello allo scopo di predisporre gli adempimenti consequenziali, come l’organizzazione di una video conferenza previa acquisizione della espressa volontà della ricorrente di partecipare all’udienza.
Per di più, tale genericità dell’indicazione difensiva si era mantenuta nonostante il difensore, alla prima udienza del 12 luglio 2022, avesse ottenuto un rinvio proprio all’evidente fine di meglio documentare l’impedimento della ricorrente, cosa che non era avvenuta alla successiva udienza, sebbene fossero intercorsi alcuni mesi (da luglio a novembre 2022).
In secondo luogo e comunque, l’istanza volta a sostenere la presenza di un legittimo impedimento della ricorrente, non conteneva neanche la volontà di quest’ultima di comparire.
In proposito, nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell’imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all’udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l’udienza. (Sez. 2, Sentenza n. 27245 del 02/05/2019, Rv. 276658).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa RAGIONE_SOCIALE stesse ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.01.2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME