Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17012 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17012 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena di anni tre di reclusione di COGNOME NOME in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B) a lui ascritti nella qualità di amministratore della “RAGIONE_SOCIALE“, società dichiarata fallita il 25 giugno 2015.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo eccepisce l’inosservanza della legge processuale per la mancata ammissione dell’imputato al rito abbreviato condizioNOME alla produzione documentale.
L’istanza è stata formulata dall’imputato personalmente, con atto scritto recante la sua sottoscrizione autenticata dal difensore; nonostante ciò sia il GUP, sia il Tribunale, sia la Corte di appello hanno ritenuto invalida la richiesta perché depositata in udienza dal difensore di ufficio privo di procura speciale.
La decisione dei giudici di merito di non ammettere il giudizio abbreviato per un inesistente vizio formale dell’istanza sarebbe erronea e comporterebbe la necessità di ridurre a due anni di reclusione la pena inflitta, con concessione della sospensione condizionale della pena (beneficio mai applicato in precedenza all’imputato gravato da risalenti precedenti penali per fatti non più previsti dalla legge come reato, oppure per reati puniti con pene pecuniarie versate) e revoca della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
2.2. Con il secondo motivo viene denunciata la mancata assunzione di prova decisiva, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo A).
Si sostiene:
che l’imputato non ha consegNOME parte della documentazione contabile al curatore, perché non ne era in possesso;
che vi ha provveduto la commercialista, la quale ha riferito di aver tenuto la contabilità sino al 2013 e di essere stata poi sostituita da un altro professionista per la contabilità relativa al 2014;
che, in ogni caso, difetta il dolo specifico richiesto per l’integrazione del reato in rassegna.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B).
I prelievi dai conti correnti della società, nei quali si sostanzia la condotta distrattiva, sono stati eseguiti “per spese personali e/o per la famiglia e non allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori che sono stati, per la maggior parte, soddisfatti”.
Ricorrerebbe pertanto l’ipotesi della bancarotta semplice.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Dall’esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue:
alla udienza preliminare del 26 gennaio 2017, assente l’imputato, è presente il suo difensore di ufficio (AVV_NOTAIO, successivamente investito di nomina fiduciaria) che deposita l’istanza scritta con la quale l’imputato, personalmente, formula istanza di rito abbreviato condizioNOME alla acquisizione della documentazione indicata in elenco;
l’istanza reca la sottoscrizione dell’imputato, con l’autentica del difensore di ufficio;
il giudice per l’udienza preliminare respinge la richiesta rilevando che la stessa “non può essere accolta non avendo il difensore procura speciale”;
l’imputato, rinviato a giudizio, reitera la richiesta al Tribunale, in forz dell’innesto operato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 169 del 2003) sull’art. 438, comma 6, cod. proc. pen.;
anche il Tribunale respinge l’istanza osservando che l’imputato era assente all’udienza preliminare e il difensore di ufficio non era munito di procura speciale e che pertanto la richiesta “non può essere considerata come ritualmente proposta dall’imputato in udienza”;
il medesimo Tribunale acquisisce la documentazione prodotta dalla difesa (la medesima alla cui produzione era condizioNOME l’abbreviato);
la Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sulla eccezione processuale, recepisce gli argomenti spesi da GUP e Tribunale.
2.2. La decisione assunta dai tre giudici di merito è erronea.
L’art. 438 cod. proc. pen. prevede, al comma 2, che la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta oralmente o per iscritto e, al comma 3, che la volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e che la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’art. 583, comma 3, cod. proc. pen. (vale a dire da notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore).
È quindi evidente che la richiesta di giudizio abbreviato può essere validamente presentata per iscritto dall’imputato, il quale può esprimere la propria volontà personalmente con dichiarazione autenticata dal difensore (di fiducia o di ufficio).
In questo caso non è richiesto che l’imputato sia presente in udienza (come sarebbe necessario, invece, nel caso di istanza personale orale); né che il difensore sia munito di procura speciale per depositare la richiesta formulata per iscritto dall’imputato (la procura speciale occorre solo quando sia una persona diversa
dall’imputato a richiedere in nome e per conto di quest’ultimo, oralmente o per iscritto, il giudizio abbreviato).
Il chiaro dato testuale è così interpretato anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale, da tempo, ha affermato che in virtù del dettato dell’art. 438, comma 3, cod. proc. pen., l’imputato può chiedere la definizione del processo con rito abbreviato anche per iscritto, con firma autenticata ai sensi dell’art. 583, terzo comma, cod. proc. pen., senza che sia necessaria la sua presenza all’udienza (Sez. 3, n. 30871 del 03/06/2015, Suez, Rv. 264199; Sez. 6, n. 145 del 30/10/1991, dep. 1992, Pilato, Rv. 190169; Sez. 5, n. 7012 del 31/05/1995, COGNOME, Rv. 201798 – 01 che ha censurato il giudice di merito, il quale aveva ritenuto che l’imputato avrebbe dovuto formulare in udienza la richiesta o conferire all’uopo procura speciale).
2.3. Nella specie deriva che è stata validamente presentata la richiesta di giudizio abbreviato condizioNOME, formulata personalmente dall’imputato per iscritto, con sottoscrizione autenticata dal difensore.
Il rito speciale doveva essere ammesso, dato che la richiesta era valida e i documenti prodotti dal difensore, cui l’istanza di rito alternativo era subordinata, sono stati acquisiti nel giudizio dibattimentale (Sez. 2, n. 8097 del 04/02/2016, COGNOME, Rv. 266216 – 01) – peraltro il difensore avrebbe potuto produrre quegli stessi documenti all’udienza preliminare e successivamente presentare istanza di giudizio abbreviato ordinario-.
All’imputato spetta la riduzione di pena di un terzo.
Il secondo motivo è generico e si sostanzia in mere doglianze in punto di fatto, del tutto sganciate da un confronto critico con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata.
L’imputato non ha mai consegNOME al curatore il libro giornale relativo agli esercizi 2013 – 2015 (pag. 8 sentenza impugnata); quindi o non lo ha tenuto, o lo ha sottratto/occultato o lo ha distrutto; risulta in ogni caso aver commesso una delle condotte tipiche alternative (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179) integranti l’elemento materiale di cui alla fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica (art. 216, comma primo, n. 2, prima ipotesi, legge fall.).
Tale condotta deve essere assistita dal dolo specifico – consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori – che la Corte di appello desume dall’intento di occultare le distrazioni di cui al capo B). Valutazione con la quale il ricorrente non si misura, limitandosi a invocare, in maniera assertiva, la propria buona fede.
Il terzo motivo è infondato.
È lo stesso ricorrente ad ammettere che le somme prelevate dai conti correnti della società di capitali sono state destinate a soddisfare i bisogni personali propri o della propria famiglia, così distraendoli dal patrimonio della società.
Ciò integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dato che la fattispecie di bancarotta fallimentare semplice per spese personali e familiari eccessive, prevista dall’art. 217, comma primo, n. 1, legge fall. è riferibile tipicamente al solo imprenditore individuale e non alli amministratore di società di capitali, che non è legittimato a compiere spese personali, pur se non eccessive (Sez. 5, n. 48198 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 272030 – 01; Sez. 5, n. 51242 del 30/10/2019, COGNOME, Rv. 278388).
Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al trattamento sanzioNOMErio per omessa applicazione della diminuente per il rito abbreviato.
Non si può procedere in questa sede alla rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio, poiché la riduzione della pena di un terzo, comporta ulteriori conseguenze, indicate in ricorso (come la concessione della sospensione condizionale della pena) che implicano una valutazione discrezionale da rimettersi al giudice di merito.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 16/02/2024