Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41961 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
a norma dell’art. 52 digs 196/03 in quanto:
D disposto d’ufficio
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE I nato al
GLYPH omissis
Da richiesta di parte
prnpoSto dalla
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della parte civile RAGIONE_SOCIALE> RAGIONE_SOCIALE> , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dell’imputato al rimborso del spese legali in favore della parte civile per il presente grado di giudizio, da a favore dello Stato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 22 gennaio 2024 la Corte d’Appello di L’Aquil riformava solo in punto di quantificazione del danno patito dalla parte civi la sentenza emessa in data 14 aprile 2021 dal Tribunale di Vasto, con l quale RAGIONE_SOCIALE era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina e lesione personale ascrittigli e condannato alle pene di legge.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando sette motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all’art. 415-bis cod. prod. ren.,assumendo in particolare che nonostante l’imputato, nel corso delle indagini preliminari, avesse chiesto di essere interrogato, tale richiesta non era stata accolta su rilievo che non vi era certezza della sua provenienza, poiché la stessa era stata trasmessa via fax e priva dell’autenticazione della sottoscrizione e di allegato documento d’identità; assumeva, al riguardo, che nessuna norma imponeva l’autenticazione della sottoscrizione dell’indagato apposta in calce alla richiesta di essere sottoposto a interrogatorio.
Con il secondo motivo deduceva inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen osservando che in data 14 aprile 2021 l’imputato aveva chiesto il rinvio dell’udienza fissata per la trattazione del processo facendo presente che proveniva dalla città di omissis all’epoca dichiarata “zona rossa” per ragioni legate alla pandemia da virus Covid 19, e che tale richiesta era stata rigettata dal giudice procedente che aveva rilevato che, nonostante la carta d’identità del SA. (risalente al 2012) indicasse che questi era residente
omissis a omissis lo stesso aveva trasferito la propria residenza a circostanza che risultava dal mandato difensivo rilasciato dall’imputato all’Avv.NOME COGNOME L. COGNOME in data 29 giugno 2020, così che non vi era prova della sussistenza del legittimo impedimento invocato dal S.A.
Assumeva anche, la difesa, che l’imputato aveva trasferito la propria residenza al omissis la far data dal 26 dicembre 2020 e che, in ogni caso, per quanto di interesse s doveva farsi riferimento più che al concetto di “formale residenza” a quello di “provenienza”.
Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni di GLYPH M.P. GLYPH , assumendo in particolare che la Corte territoriale aveva travisato le prove testimoniali assunte e aveva omesso di valutare il video prodotto dalla parte offesa, che le lesioni patite dalla vittima non potevano ritenersi importanti, che quest’ultima non aveva ripcntato segni sul collo dovuti a un asserito tentativo di strangolamento, che il citato video non ritraeva alcun fatto
significativo ai fini della prova dei reati contestati, che non vi era pro fatto che l’imputato avesse sottratto alla persona offesa il telefono cellu
Con il quarto motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., osservando che teste NOMECOGNOME , sentita al dibattimento, aveva dichiarato di non a visto la parte offesa zoppicare e che la Corte territoriale aveva omesso valutare tale testimonianza.
Con il quinto motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 582 cod. pen., assumendo che nella spec i medici che avevano sottoposto a visita la persona offesa non avevano riscontrato alcuna compromissione dell’assetto funzionale dell’organismo, così che non poteva dirsi che la persona offesa avesse patito una malattia.
Con il sesto motivo deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita da una perizia medico – legale avente ad oggetto le lesioni pa dalla vittima.
Con il settimo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 628 cod. pen., assumendo che il RAGIONE_SOCIALE non aveva agito per trarre un profitto dall’impossessamento del telefon cellulare, bensì al fine di impedire che la vittima GLYPHRAGIONE_SOCIALE COGNOME sua sorella, continuasse a filmarlo con il detto apparecchio.
In data 22 settembre 2024 la difesa dell’imputato depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con la quale: quanto al primo motivo di ricorso, ribadiva il concetto secondo il qua nessuna norma imponeva l’autenticazione della sottoscrizione dell’indagato apposta in calce alla richiesta di essere sottoposto a interrogatorio e altro verso, osservava che nella specie tale richiesta era stata appos calce all’avviso di conclusione indagini quando i termini per l’avviso ex a 415-bis cod. proc. pen. non erano ancora scaduti;
quanto al secondo motivo, ribadiva che l’imputato aveva trasferito la propr residenza a omissis dal 26 dicembre 2020, pertanto in data antecedente a quella dell’udienza della quale aveva chiesto il rinvio e successiva alla di rilascio della procura del 29 giugno 2020 con la quale aveva elet domicilio a omissis deduceva altresì che, dalle trascrizioni di udienza emergeva che l’imputato si era recato a mare qualche giorno del mese di luglio; omissis da omissis per passare al
quanto al terzo motivo, ribadiva che la Corte d’Appello non aveva valutato la deposizione di NOMECOGNOME unica persona presente ai fatti, che aveva valutato il contenuto del certificato medico prodotto dal denunciante, che non aveva dato conto dell’esistenza di segni di lesioni s collo della vittima, che non aveva valutato il video prodotto dalla difesa contraddiceva le dichiarazioni rese da COGNOME S.NOME COGNOME la quale era stata ritratta senza che mostrasse di aver patito delle lesioni, aveva i c in ordine e non mostrava di essere claudicante, che aveva valutato i maniera contraddittoria la deposizione del COGNOME NOME COGNOME in merito all’assenza di lesioni sul collo della persona offesa, che aveva travisa dichiarazioni rese da COGNOME S.NOME COGNOME il quale non aveva riferito dell’esistenza di lesioni sulla gamba della vittima, che, infine, aveva ome in merito alle ragioni valutare la testimonianza di NOMECOGNOME , che doveva essere ritenuta una prova decisiva, avendo costei affermato che non si era verificata alcun aggressione, bensì solo un’accesa discussione; quanto al quinto motivo, ribadiva che la persona offesa non aveva subito una “malattia”, concetto nel quale doveva essere ricompresa ogni compromissione delle funzionalità di una o più parti del corpo; quanto al sesto e al settimo motivo si riportava a quanto già dedotto con ricorso. di valutare la deposizione di dell’aggressione; quanto al quarto motivo, ribadiva che la Corte territoriale aveva omesso d
In data 26 settembre 2024 la parte civile depositava conclusioni scritt nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.
In tema constano due pronunce di questa Suprema Corte.
Con la prima (Sez. 3, n. 2109 del 02/12/2008, Carenza, Rv. 242273 01) si è ritenuto che la richiesta di interrogatorio fatta dall’indagato avesse ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, potes essere trasmessa al P.M. anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione fosse autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato.
La Corte, con tale pronuncia, ha così motivato il principio enucleato nell massima: “È pacifico che il Carenza, dopo aver ricevuto dal Pubblico
Ministero l’avviso della conclusione delle indagini preliminari, a norma dell’art. 415 bis c.p.p., comma 3, ha chiesto tempestivamente di essere interrogato, con una lettera raccomandata dal medesimo sottoscritta e autenticata dal difensore, pervenuta al Pubblico Ministero in data 18.2.2005. Il Pubblico Ministero, anziché procedere agli adempimenti impostigli dal combinato disposto dall’art. 415 bis c.p.p. e art. 552 c.p.p., comma 2, e quindi invece di invitare l’indagato a rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375 c.p.p., comma 3, con provvedimento a margine dell’istanza, l’ha dichiarata irricevibile per violazione dell’art. 153 c.p.p.. Investiti della relativa eccezione, i giudici di merito hanno ritenuto a loro volta la irritualità della istanza per violazione dell’art. 12 c.p.p., atteso che questa norma impone il deposito in cancelleria per ogni presentazione di istanze o memorie. Contro questa impostazione, va osservato che il richiamo dell’art.121 c.p.p., non è pertinente, perché riguarda soltanto le memorie e le richieste da presentare al giudice che appunto – vanno depositate in cancelleria. Più pertinente sembra la disposizione dell’art. 153 c.p.p., che disciplina le notificazioni e le comunicazioni al Pubblico Ministero. Ma è agevole osservare che le “comunicazioni”, di cui al comma 2 dell’articolo anzidetto, hanno per oggetto solo gli atti e i provvedimenti del giudice da portare a conoscenza del pubblico ministero. Mentre le “notificazioni”, da eseguirsi “mediante consegna di copia dell’atto in segreteria” – come prescrive il comma 1 – ad avviso del collegio, non riguardano gli atti di parte direttamente indirizzati al Pubblico Ministero, dei quali non ha alcun senso fare copia per trasmetterli alla conoscenza della c. d. parte pubblica. Così, a nessuno può venire in mente che la richiesta della persona offesa di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione a mente dell’art. 408 c.p.p., non possa essere presentata al Pubblico Ministero anche contestualmente alla denuncia-querela, con sottoscrizione autenticata, spedita a mezzo posta con piego raccomandato (come prevede l’art. 337 c.p.p., comma 1), ovvero successivamente alla denuncia-querela, con ulteriore scritto spedito per posta raccomandata. Analoga conclusione deve adottarsi per la richiesta di essere sottoposto a interrogatorio, che spetta all’indagato a mente dell’art. 415 bis c.p.p., comma 3, atteso che sarebbe evidentemente assurdo che essa dovesse essere notificata ai sensi dell’art. 153 c.p.p., Corte di Cassazione – copia non ufficiale
“mediante GLYPH consegna GLYPH di GLYPH copia GLYPH dell’atto GLYPH in GLYPH segreteria”. Non v’è quindi alcuna ragione testuale o dommatica per cui la richiesta di interrogatorio di cui trattasi non possa essere trasmessa al Pubblico Ministero anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione dell’indagato sia autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato, così come previsto per la proposizione dell’atto di impugnazione dall’art. 583 c.p.p.. Evidentemente, l’ordinamento considera che anche in tal modo sia assicurata da una parte l’identificazione del soggetto privato legittimato all’atto (di richiesta o di impugnazione), e dall’altra la conoscenza dell’atto stesso da parte dell’organo destinatario (rispettivamente pubblico ministero o giudice emittente del provvedimento impugnato)”.
Con una seconda pronuncia, intervenuta circa dieci anni dopo, (Sez. 6, n. 50087 del 18/09/2018, D., Rv. 274506 – 02) il principio è stato ribadito e la Corte così ha motivato, espressamente richiamando la precedente sentenza in tema: “Né, peraltro, si prevede, nella su citata disposizione di cui all’art. 415..bis, comma 3, cod. proc. fen. l’utilizzo di particolari forme o modalità per l’esercizio della facoltà difensiva di “chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio” a seguito della notifica dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari. Al riguardo, invero, questa Suprema Corte (Sei 3, n. 2109 del 02/12/2008, dep. 2009, Carenza, Rv’ 242273) ha affermato che la richiesta di interrogatorio fatta dall’indagato, che ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, può essere trasmessa al P. M. anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione sia autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato. Non v’è, dunque, alcuna ragione testuale o dommatica per cui la richiesta di interrogatorio non possa essere trasmessa al PM. Anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione dell’indagato, come già precisato da questa Corte nella su chiamata decisione, venga autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato, così come previsto per la proposizione dell’atto di impugnazione dall’art. 583 cod. proc. pen. Norma processuale, quest’ultima, il cui secondo comma fa espressamente riferimento, ai fini della rituale proposizione dell’atto di impugnazione, alla “data di spedizione della raccomandata o del telegramma”. L’ordinamento,
infatti, ritiene che anche in tal modo sia assicurata, da una parte, l’identificazione del soggetto privato legittimato all’atto (di richiesta o d impugnazione) e, dall’altra, la conoscenza dell’atto stesso da parte dell’organo destinatario (rispettivamente il P.M. ovvero il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato)”.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, concernente la trasmission della richiesta di interrogatorio a mezzo fax, vengono in riliev esattamente come per l’invio della richiesta per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, le medesime esigenze di assicurare, da un lato l’identificazione del soggetto privato (la persona sottoposta alle indagi legittimato a effettuare la richiesta di essere interrogato, e, dall’a conoscenza della richiesta da parte dell’organo destinatario (il Pubbli Ministero).
Orbene, risulta del tutto evidente che tale esigenza può esse soddisfatta, come per i casi di invio della richiesta per mezzo telegramma o con lettera raccomandata, esclusivamente con l’autenticazione della sottoscrizione della richiesta da parte del difen o di altro pubblico ufficiale abilitato.
Può, dunque affermarsi il principio secondo il quale la richiesta interrogatorio fatta dall’indagato, che ha ricevuto l’avviso di conclusi delle indagini preliminari, può essere trasmessa al P.M. anche mediante fax, purché la sottoscrizione sia autenticata dal difensore o da a pubblico ufficiale abilitato.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte deve ritenersi che la Cor territoriale abbia correttamente rigettato l’eccezione della difesa dell’imputato – che aveva avanzato richieste di declaratoria di null della sentenza di primo grado e della richiesta di rinvio a giudizio poic non preceduta dall’interrogatorio dell’indagato ritualmente richiesto rilevando che la richiesta di interrogatorio era stata inviata al Pubb Ministero via fax con sottoscrizione priva di autenticazione da parte de difensore o di altro pubblico ufficiale abilitato e osservando che solo c l’autenticazione GLYPH della GLYPH sottoscrizione GLYPH sarebbe GLYPH stata GLYPH assicurata l’identificazione del soggetto privato legittimato a formulare la richiest
Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
Ed invero, deve ritenersi che la Corte d’Appello abbia adeguatamente motivato in merito al rigetto della richiesta di emissione di declaratori
nullità della sentenza di primo grado per non avere il Tribunale accolto la richiesta di rinvio dell’udienza dibattimentale in ragione del legittimo impedimento addotto dall’imputato, che aveva rappresentato che proveniva dalla città di omissis all’epoca dichiarata “zona rossa” per ragioni legate alla pandemia da virus Covid 19; ha osservato, in proposito, la Corte territoriale che il S.A. non aveva adeguatamente documentato tale impedimento, considerato che risultava dagli atti – in particolare dalla procura rilasciata al proprio difensore in data 29 giugno 2020 – che il ricorrente in realtà non era residente a lomissin bensì a omissis
Risulta, peraltro, meramente assertiva e del tutto indimostrata l’affermazione della difesa secondo la quale, a prescindere dalla residenza, l’imputato, per partecipare all’udienza di trattazione del processo, sarebbe dovuto comunque provenire da omissis , città nella quale, nel periodo considerato, dimorava.
È inammissibile, in quanto manifestamente infondato, anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa in realtà propone una inammissibile rilettura nel merito degli elementi acquisiti al processo, a fronte di una motivazione resa dalla Corte territoriale che appare immune dai vizi denunciati dal ricorrente, e in particolare: quanto alla testimonianza di NOME (riportata per stralci alle pagine 17 e 18 del ricorso), che aveva affermato che nell’occorso aveva visto la parte offesa camminare mantenendo un’andatura normale e non mostrando di zoppicare, la Corte di Appello ha ritenuto di non considerare tale dichiarazione ai fini della ricostruzione dei fatti, stante l’esistenza di elementi ritenuti ben più pregnanti, dimostrativi delle lesioni patite dalla persona offesa S. M. , fra i quali, ma non solo, le risultanze del certificato medico prodotto agli atti, puntualmente richiamato dal giudice del provvedimento impugnato, il tutto con un ragionamento che appare immune da manifeste illogicità; quanto al video prodotto dalla persona offesa, che mostra la stessa camminare senza manifestare zoppia, valgono le stesse considerazioni appena sopra svolte; quanto all’entità delle lesioni patite dalla I S.M. I, deve osservarsi che i rilievo del ricorrente circa il fatto che le lesioni patite dalla vittima n sarebbero “importanti” appare del tutto generico, oltre che meramente
assertivo, a fronte della presenza agli atti di un certificato medico descrive nel dettaglio tali lesioni (trauma contusivo al polpaccio destr alla mano sinistra, giudicate guaribili in sette giorni);
quanto al fatto che la persona offesa non avesse riportato segni visibi sul collo, evidenziato dal ricorrente a sostegno della assun inattendibilità delle dichiarazioni della vittima – che aveva affermato c l’imputato l’aveva afferrata per il collo – la Corte d’Appello ha, an una volta, reso una motivazione che appare immune dai denunciati vizi, ritenendo che seppure la dinamica descritta dalla i S.M. rpotrebbe sembrare innaturale”, la stessa “non scalfisce il racconto della persona offesa, la quale evidentemente ha cercato di rendere l’idea della violenta aggressione subka, né mette in dubbio la sua credibilità, non essendovi incertezza sul fatto che la sottrazione del bene sia stata preceduta da atti violenti da parte del prevenuto che hanno provocato importanti lesioni alla vittima, comprovate dalla documentazione medica acquisita agli atti” (v. pag. 7 della sentenza impugnata”;
quanto al rilievo difensivo secondo il quale non sarebbe stata raggiunt la prova della sottrazione del telefono della vittima da pa dell’imputato, deve osservarsi che la Corte d’Appello ha evidenziato che in realtà, la circostanza, oltre che essere stata riferita dalla p offesa, era anche stata confermata dal teste NOME COGNOME il quale aveva affermato di avere soccorso GLYPH S.M. GLYPH subito dopo l’aggressione e si era attivato immediatamente per bloccare la scheda
SIM in uso alla persona offesa.
Si deve, più in generale, evidenziare come la Corte territoriale si espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive, così che l’omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel rico non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudi appello, in presenza di una “doppia conforme” (è il caso di specie), nel motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esa dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in mod logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente í fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbo considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che,
anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841;
15. Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie la Corte territoria ha dato conto, con motivazione che appare sufficiente, non contraddittoria e immune da manifeste illogicità, delle ragioni per le qua ha ritenuto intrinsecamente attendibile il racconto della parte offe evidenziando, inoltre, molteplici riscontri esterni a tale racconto, qual testimonianze del militare D.G. , di RAGIONE_SOCIALE
, i quali avevano prestato soccorso alla vittima nell’immediatezza del fatto, e ancora la documentazione medica agli atti, attestante lesioni patite dalla persona offesa.
16. Anche il quarto motivo, che ripropone la questione relativa alla omess valutazione della testimonianza di NOMECOGNOME è inammissibile per le ragioni su illustrate.
È inammissibile, in quanto manifestamente infondato, anche il quinto motivo di ricorso.
Si deve, invero, ritenere, in uno con la consolidata opinione di ques Suprema Corte, che il concetto di “malattia”, ai fini dell’integrazione reato di lesione personale, non sia di necessità collegato a u limitazione funzionale dell’organismo, poiché è sufficiente, perché possa ritenersi l’esistenza di una “malattia”, l’accertamento di un significa processo patologico (cfr., fra le altre, Sez. n. 33492 del 14/05/20 Gattuso, Rv. 276930 – 01, secondo cui, ai fini della configurabilità d delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo process patologico o l’aggravamento di esso ovvero una compromìssione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa), nel caso di specie sussistente in ragione del contenuto certificato medico agli atti, attestante la presenza di plurimi tr contusivi.
Anche il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, non potendo essere considerata una prova decisiva l’invocata perizia medico legale avente ad oggetto le lesio patite dalla persona offesa, peraltro, come più volte già osservato, fa oggetto di referto medico.
Deve, al riguardo, essere richiamato l’orientamento espresso dal Sezioni Unite Penali di questa Corte, secondo il quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. pr pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel conce di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottrat alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giu laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comm cod. proc .pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico abbiano GLYPH carattere GLYPH di GLYPH decisività (Sez. U, GLYPH n. 39746 del 23/03/2017, A. e altri, Rv. 270936 01).
È, infine, inammissibile anche il settimo motivo di ricorso, dovendos ricomprendere nel concetto di ingiusto profitto del delitto di rapi
qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dall’autore (v., tra le altre, Sez, n. 23177 del 16/04/2019, Ge Rv. 276104 – 01, secondo cui, nel delitto di rapina, l’ingiusto prof non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, da condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (nella specie, la Corte ha ritenuto che integra il dolo specifico del reato il fine perseguito dall’imputato di indurre fidanzata, mediante la sottrazione violenta della borsa, a riprendere cessata relazione di convivenza); nello stesso sens Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, COGNOME, Rv. 285190 – 01; v. anche, in tema di furto, Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, COGNOME, Rv. 285145 – 01, che così ha statuito: “Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore”).
Alla stregua dei rilievi fin qui rassegnati il ricorso deve, dunque, e dichiarato inammissibile.
21.11 ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazion della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricor versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favo della cassa delle ammende.
L’imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civi
SRAGIONE_SOCIALE. ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di L’Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/200 dovendosi disporre il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte ci
RAGIONE_SOCIALE
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di L’Aquila con separato decreto
pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 02/10/2024