Richiesta generica sanzione: la Cassazione chiarisce i requisiti dell’appello
Nel processo penale, la formulazione dei motivi di impugnazione è un passaggio cruciale che può determinare l’esito del giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una richiesta generica sanzione sostitutiva, non supportata da argomentazioni specifiche, è destinata all’inammissibilità. Questo caso offre uno spunto di riflessione sull’importanza della specificità e della completezza degli atti difensivi.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. In seguito alla sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado avesse errato nel non concedere questa misura alternativa alla detenzione.
La Decisione della Corte e la richiesta generica sanzione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati nell’atto di appello originario. I giudici supremi hanno evidenziato come la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità fosse stata formulata in modo del tutto generico, limitandosi a una mera enunciazione senza alcun supporto argomentativo. Di conseguenza, la doglianza non poteva essere accolta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva “manifestamente infondate”. La motivazione si basa su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di appello devono essere specifici. Non è sufficiente limitarsi a chiedere un beneficio o a criticare una decisione; è necessario spiegare dettagliatamente le ragioni giuridiche e fattuali per cui si ritiene che il giudice abbia sbagliato. Nel caso di specie, la difesa non aveva fornito elementi concreti per sostenere la richiesta di lavoro di pubblica utilità, trasformando l’istanza in una semplice e inefficace affermazione di principio. Tale genericità ha impedito al giudice d’appello di valutare nel merito la richiesta, e di conseguenza ha reso il successivo ricorso in Cassazione inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Motivi d’Appello
Questa ordinanza conferma che la precisione e la specificità sono requisiti non negoziabili nella redazione degli atti di impugnazione. Una richiesta generica sanzione, così come qualsiasi altra doglianza, non ha possibilità di successo. Per gli operatori del diritto, questo rappresenta un monito a costruire le proprie argomentazioni difensive con rigore e completezza, fornendo al giudice tutti gli elementi necessari per una ponderata valutazione. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’onere aggiuntivo del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità erano manifestamente infondate, in quanto la richiesta avanzata in appello era stata del tutto generica.
Cosa significa che una richiesta è ‘generica e risolventesi in una mera enunciazione’?
Significa che la richiesta non è supportata da argomentazioni specifiche, fatti o riferimenti normativi che ne spieghino il fondamento, ma si limita a una semplice affermazione o a una richiesta non motivata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44649 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44649 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BOLOGNA il 02/10/1996
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 18793/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.)
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono manifestamente infondate a fronte della richiesta avanzata con motivi di appello del tutto generica e risolventesi in una mera enunciazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024