Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10151 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza, senza rinvio con riferimento al reato di cui al capo C perché estinto per prescrizione, e con rinvio per il resto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 marzo 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta in primo grado a NOME COGNOME per i delitti di furto consumato e tentato e di ricettazione, tra loro uniti dalla continuazione, commessi tra il 2012 e il 2013 a Follonica.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando tre motivi di seguito enunciati negli stretti limiti di cui all’art. 173, comrna 1, disp. att. c proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale stabilita a pena di nullità.
Nonostante la tempestiva richiesta di trattazione orale, depositata a mezzo p.e.c. all’indirizzo a ciò deputato dal RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.I.A. del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello ha trattato il giudizio in forma cartolare; ciò costituirebbe nullit a regime intermedio, deducibile con il ricorso.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite.
Nell’atto di appello si era contestata la prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’aggravante, facendo leva sulla circostanza che due soli sono stati gli autori identificati (l’odierno ricorrente ed altro imputato) e che i quattro telefoni in contatto tra loro, intestat a complessive tre persone ed interessati dalle indagini, hanno agganciato sempre le stesse celle telefoniche: dunque, detti telefoni potevano essere tutti in possesso dei due imputati, e non sarebbe dimostrata la presenza di una terza persona.
La Corte territoriale avrebbe definito solo “probabile” la tesi suggerita, con ciò tuttavia evidenziando la presenza di un dubbio ragionevole e non giustificando in maniera logicamente attendibile la conferma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado sul punto.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce carenza assoluta di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE violenza sulle cose (capo D). Il motivo di appello specificamente formulato sul punto è rimasto privo di risposta.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego RAGIONE_SOCIALE continuazione tra i reati di cui all’impugnata decisione ed altri analoghi commessi in provincia di Milano: continuazione che era stata richiesta con motivi nuovi e che la Corte di appello ha negato valorizzando la distanza spazio-temporale tra i fatti. 1%.,. r·It, GLYPH (‘- , tvJ é2,e, S
Tenuto conto che l’imputato risiedeva in provincia di Milano e che in tale luogo è stato trovato anche l’oggetto RAGIONE_SOCIALE ricettazione di cui al capo E, il dato RAGIONE_SOCIALE
distanza non convince; quanto al dato temporale, la sentenza impugnata ha riconosciuto la continuazione tra furti e ricettazione commessi a distanza ancora maggiore, mentre i furti “milanesi” risultano commessi nello stesso arco temporale di quelli di cui qui ci si occupa.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza, senza rinvio con riferimento al reato di cui al capo C perché estinto per prescrizione, e con rinvio per il resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, che ha carattere assorbente, è fondato.
Il decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 ha introdotto, all’art. 23, una disciplina per lo svolgimento in forma cartolare del giudizio penale di appello.
La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, quando è stata abrogata dall’articolo 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 18 dicembre 2020 n. 176, che ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge abrogato. La legge n. 176 del 2020 ha convertito, con modificazioni, il decretolegge 28 ottobre 2020 n. 137, il cui articolo 23-bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha sostanzialmente riprodotto la disciplina dell’articolo 23 del decreto-legge n. 149/2020.
Per quel che interessa in questa sede, l’art. 16, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 ha previsto che la norma dianzi citata continuasse ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022. Il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 (ulteriori proroghe sono poi intervenute, fino all’ultima determinata dall’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112).
Il comma 4 del citato art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020 prevede che «la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria RAGIONE_SOCIALE corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza».
Ed il comma 2, richiamato dal comma 4, indica appunto i canali attraverso i quali far pervenire la richiesta di trattazione orale: «per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati».
Il citato provvedimento del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE è stato emanato il 9 novembre 2020 e contiene l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari de depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, c il relativo Allegato 1, contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinata dei depositi di cui al citato art. 24, comma 4.
Come risulta dagli atti – che questa Corte può consultare, essendo dedotto un motivo di natura processuale (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31;10/2001, Policastro, Rv. 220092) ed essendo gli atti rilevanti correttamente evidenziati nel ricorso – il 24 febbraio 2022 il difensore dell’odierno ricorrente fece pervenire alla Corte di appello fiorentina la richiesta di discussione orale, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo EMAIL , GLYPH indirizzo indicato nel citato provvedimento organizzativo del RAGIONE_SOCIALE.
E’ stato dunque rispettato il termine di quindici giorni precedenti l’udienza, fissata per il 14 marzo 2022, e nondimeno il giudizio è stato celebrato in forma cartolare.
«In tema di giudizio d’appello, nel vigore RAGIONE_SOCIALE disciplina emergenziale di contenimento RAGIONE_SOCIALE pandemia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172; v. anche Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706, per il caso in cui, tra più imputati, uno solo abbia chiesto la trattazione orale).
Essendosi verificata una nullità del giudizio di secondo grado, tempestivamente dedotta, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Firenze.
Va invece pronunciato annullamento senza rinvio con riferimento al reato di cui al capo C.
Per esso, infatti, difetta la condizione di procedibilità, non avendo la persona offesa mai presentato querela, come da annotazione RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Grosseto in data 2 febbraio 2024. La condizione di procedibilità sussiste, invece, per gli altri furti consumati contestati, essendo in atti i relativi verbali di querel
Il tentato furto pluriaggravato di cui al capo C, procedibile di ufficio al tempo in cui l’azione penale è stata esercitata ed al tempo in cui il giudizio di merito è stato celebrato, è oggi procedibile a querela, alla luce RAGIONE_SOCIALE previsione di cui all’art. 2, comma 1 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha sostituito il terzo comma dell’art. 624 cod. pen. come segue: «Il delitto è punibile a querela RAGIONE_SOCIALE persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».
Non sono contestate le circostanze aggravanti, indicate nell’art. 625 n. 7 cod. pen., che rendono il reato procedibile di ufficio.
Il termine per presentare la querela, stabilito dall’art. 85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022 in tre mesi dall’entrata in vigore del predetto testo legislativo, è spirato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo C), perché l’azione penale non poteva proseguire per mancanza di querela.
Annulla nel resto la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 07/02/2024