Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27280 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27280 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANIAGO il 30/06/1977
avverso la sentenza del 06/11/2024 della Corte d’appello di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 novembre 2024, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’art. 495 cod. pen. (originariamente contestato ai sensi degli artt. 483 cod. pen. e 76 d.P.R. 445/2000), per avere attestato ai funzionari del locale ufficio della Motorizzazione civile, nella richiesta del 9 gennaio 2019 del duplicato della propria patente di guida, di essere residente nel comune di Fanna (in INDIRIZZO n. 65), mentre, in realtà, risultava risiedere in altro Stato, nella Repubblica di Slovenia.
Per quanto qui di interesse in relazione al motivo di ricorso, speso sul mancato rinvio dell’udienza per l’astensione del difensore dalle udienze, la Corte territoriale, all’udienza del 6 novembre 2024, aveva rigettato la richiesta di rinvio, osservando che la presupposta richiesta di trattazione della fase di appello in presenza era tardiva, dal momento che era stata avanzata dal nuovo difensore in un momento successivo alla celebrazione della prima udienza, del 13 dicembre 2023.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla celebrazione dell’udienza del 6 novembre 2024 davanti alla Corte di appello di Trieste.
La Corte d’appello aveva omesso di considerare che l’odierno difensore aveva inviato istanza di trattazione orale dell’udienza del 6 novembre 2024 il precedente 1° ottobre 2024 e, quindi, nel termine previsto per legge. Solo il 31 ottobre 2024, poi, aveva potuto inviare la missiva in cui comunicava la sua adesione allo sciopero di categoria, visto che il medesimo era stato nel frattempo indetto.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce che, a seguito di quanto sopra riferito, si era verificato il vizio di nullità previsto dagli artt. 420 ter e 178 cod. proc. pen., in violazione della legge n. 479 del 1999 (vd Cass. n. 35102/2019).
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Dalla lettura degli atti pervenuti a questa Corte (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 -01: in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali) risulta che, alla prima udienza davanti alla Corte di appello, il 13 dicembre 2023, il Collegio aveva dato atto che ‘ le parti e i difensori non hanno richiesta la discussione orale nel termine perentorio di legge, ai sensi dell’art. 598 bis c.p.p. ‘, e che pertanto il processo si sarebbe celebrato senza la presenza delle parti.
Né può, come si suggerisce nel ricorso, ritenersi che il mutamento del difensore ed il rinvio del processo a nuova udienza possano condurre alla riapertura del termine di cui l’art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen., visto la chiara lettera della norma, che così recita:
‘ 2. L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di
partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori. ‘
Lettera che riconduce alla prima udienza della fase di appello la richiesta di trattazione in presenza della stessa, a pena di decadenza, e ne sancisce l’irrevocabilità e, quindi, la irretrattabilità da parte anche della Corte d’appello che sulla stessa, o sulla sua mancata proposizione, è chiamato a decidere, fissando le forme del rito.
Si è così già avuto modo di affermare che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il superamento del termine, perentorio, entro cui dev’essere formulata la richiesta di discussione orale dell’appello, ai sensi dell’art. 23bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell’imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n. 3 del 21/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285696 -01).
Né può considerarsi non conforme a tale principio la sentenza Sez. 4, n. 10459 del 21/01/2025, COGNOME, Rv. 287574 -01 in cui è affermato che, nel giudizio di appello celebrato in conformità alla disciplina emergenziale pandemica, il rinvio d’ufficio a data fissa per ragioni organizzative e senza svolgimento di attività processuale della prima udienza, fissata in camera di consiglio per mancata richiesta di discussione orale, non determina la tardività della richiesta di trattazione orale, formulata dalla parte nel rispetto dei termini di cui all’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da calcolare avuto riguardo alla data di rinvio e non a quella originariamente stabilita per l’udienza, posto che, nella concreta fattispecie esaminata da tale pronuncia, non vi era stata alcuna attività del Collegio in udienza, neppure la presa d’atto della mancata richiesta della trattazione orale con la conseguente decisione sul rito da seguire nella prosecuzione del processo.
La decadenza dell’appellante dalla richiesta di trattazione in presenza ha poi comportato l’irrilevanza dell’istanza di rinvio avanzata dal difensore (da ultimo Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, COGNOME, Rv. 286969 -01), sicché corretta deve ritenersi la decisione della Corte territoriale sul punto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 17 giugno 2025.