Ricette mediche false: la Cassazione conferma la condanna basata sulla prova logica
L’uso di ricette mediche false per ottenere farmaci è un reato grave che mina la fiducia nel sistema sanitario e può avere conseguenze penali significative. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito come la prova della falsificazione possa essere raggiunta non solo attraverso prove dirette, ma anche tramite un solido impianto di prove logiche. Il caso in esame offre spunti fondamentali su come viene valutata la responsabilità penale in situazioni di questo tipo, confermando la condanna per i reati di falso e ricettazione a carico di un imputato.
I Fatti del Caso: Dall’Uso al Possesso di Altre Ricette
La vicenda giudiziaria ha origine dalla presentazione, da parte dell’imputato, di una ricetta medica contraffatta presso una farmacia. Le indagini successive hanno però portato alla luce un quadro indiziario ben più ampio. Durante una perquisizione presso l’abitazione del soggetto, le forze dell’ordine hanno rinvenuto numerose altre ricette mediche.
Alcune di queste erano ancora in bianco, pronte per essere utilizzate, mentre altre risultavano già compilate, riportando nomi di medici e pazienti che figuravano anche in altre prescrizioni illecitamente “spese”. Questo ritrovamento si è rivelato l’elemento chiave per collegare l’imputato non solo all’utilizzo della singola ricetta, ma all’intera attività di falsificazione.
La Decisione sulla Prova delle Ricette Mediche False
La difesa aveva tentato di sostenere l’assenza di prove dirette che riconducessero la materiale contraffazione delle ricette all’imputato, chiedendo di fatto una nuova valutazione degli elementi raccolti. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente e logicamente motivato la sua decisione, senza incorrere in vizi di legittimità. Secondo la Cassazione, la richiesta del ricorrente si traduceva in un tentativo di ottenere un riesame del merito, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Il Principio “Cui Prodest” e la Prova Logica
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione della prova logica e del principio del cui prodest (a chi giova). La Corte ha sottolineato che, sebbene mancasse la prova diretta della falsificazione (come una confessione o una perizia calligrafica), la convergenza di più indizi gravi, precisi e concordanti era sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza.
L’elemento decisivo è stato il rinvenimento delle altre ricette presso l’abitazione dell’imputato. Questo fatto, unito alla circostanza che era stato proprio lui a presentare una delle ricette false in farmacia per ritirare il farmaco, ha creato un nesso logico inscindibile. Chi, se non colui che beneficiava dell’uso delle ricette, avrebbe avuto interesse e motivo a detenerne altre, sia in bianco che già compilate? La Corte ha ritenuto questa evidenza una prova schiacciante della sua responsabilità non solo come utilizzatore, ma anche come autore materiale della contraffazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto processuale penale: la colpevolezza può essere provata anche in assenza di prove dirette, attraverso un ragionamento logico-deduttivo basato su indizi solidi. Per chi si trova ad affrontare accuse relative a ricette mediche false, ciò significa che il semplice possesso di ricettari o di altre prescrizioni sospette può trasformarsi da semplice indizio a prova cardine dell’accusa di falsificazione. La sentenza insegna che il quadro probatorio viene valutato nel suo complesso e che la coerenza logica tra i vari elementi può portare a una condanna pienamente legittima, anche di fronte a contestazioni che mirano a frammentare e sminuire il valore dei singoli indizi.
La semplice presentazione di una ricetta falsa in farmacia è sufficiente a provare anche il reato di contraffazione?
Non necessariamente da sola, ma può diventarlo se accompagnata da altre prove logiche. Nel caso specifico, il ritrovamento di ulteriori ricette (in bianco e compilate) presso l’abitazione della persona che l’ha utilizzata è stato considerato prova sufficiente per attribuirgli anche la falsificazione.
Quali elementi costituiscono una ‘prova logica’ nel caso di ricette mediche false?
Una prova logica si basa su un ragionamento deduttivo. In questa vicenda, gli elementi chiave sono stati: 1) l’identificazione certa dell’imputato come colui che ha presentato la ricetta in farmacia; 2) il successivo rinvenimento, presso la sua abitazione, di numerose altre ricette, alcune in bianco e altre già falsificate. La combinazione di questi fatti porta logicamente a concludere che l’utilizzatore fosse anche il falsificatore.
Cosa significa che il ricorso in Cassazione è stato dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti del processo, ma ha ritenuto che i motivi del ricorso non fossero validi per legge. In questo caso, la difesa chiedeva una nuova valutazione delle prove, cosa che non rientra nei compiti della Cassazione, la quale si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22706 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la responsabilità dell’imputato per i delitti di falso e ricettazione;
rilevato che i due motivi proposti, che censurano la valutazione della prova in ordine alle condotte di falso contestate ai capi 1 e 2 della rubrica, reiterano riliev che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso; il difensore lamenta l’assenza di prova circa l’ascrivibilità della contraffazione e della spendita delle ricette mediche al prevenuto, ritenendo privi di concludenza gli elementi valorizzati dai giudici di merito, per tal via sollecitando una rivalutazione delle emergenze scrutinate a fronte di una motivazione priva di frizioni logiche; che, infatti, deve ascriversi a mera svista l’indicazione del Dott. COGNOME quale apparente emittente della ricetta spedita dall’imputato presso la RAGIONE_SOCIALE di Udine in data 8/10/2017 (reato ascritto sub 1), risultando provata la presentazione e il ritiro del farmaco da parte del COGNOME; anche in relazione alle ulteriori ricette contraffatte identificate nel prospetto allegato al capo 2 investigazioni hanno consentito di identificare nell’imputato colui il quale materialmente presentò in RAGIONE_SOCIALE il documento ricevendo il farmaco , avendo i gestori provveduto ad annotare il nome dell’acquirente su talune delle ricette; che detta evidenza è stata correttamente apprezzata quale prova della contraffazione del documento da parte del prevenuto sulla base del principio cui prodest e della prova logica, costituita dal rinvenimento presso l’abitazione del ricorrente di numerose ricette, alcune in bianco e altre formate con l’indicazione dei nomi di medici e pazienti che figurano anche nelle ricette spedite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d’esonero. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024