Ricettazione Veicolo o Furto? La Cassazione Chiarisce i Limiti della Prova
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14557 del 2024, è intervenuta su un caso complesso che tocca la distinzione tra il reato di furto e quello di ricettazione veicolo. La pronuncia offre importanti chiarimenti su come interpretare il possesso di un bene rubato a breve distanza di tempo dal furto stesso, delineando i confini probatori tra le due fattispecie di reato. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato in Corte d’Appello per tre diversi reati in concorso: rapina impropria, resistenza a un pubblico ufficiale e ricettazione. L’imputato ha contestato la decisione davanti alla Corte di Cassazione sollevando due motivi principali.
Con il primo motivo, lamentava un vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità per i reati di rapina impropria e resistenza, sostenendo una diversa interpretazione delle prove. Con il secondo motivo, invece, contestava la qualificazione del terzo reato come ricettazione veicolo, chiedendo che venisse derubricato a furto. La sua difesa si basava sul fatto che il possesso del veicolo rubato era avvenuto a brevissima distanza temporale dal furto, un elemento che, a suo dire, avrebbe dovuto indicare una sua diretta partecipazione al furto stesso e non una successiva ricezione del bene.
La Decisione della Corte: La Distinzione tra Furto e Ricettazione Veicolo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni della difesa. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ritenuto che le critiche dell’imputato costituissero “mere doglianze in fatto”, ovvero un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudizio di legittimità della Cassazione. La Corte ha confermato la correttezza logica e giuridica delle motivazioni dei giudici di merito, anche in relazione alla sussistenza del concorso ordinario nei reati.
La parte più interessante della decisione riguarda il secondo motivo, quello sulla qualificazione del reato di ricettazione veicolo. La Corte ha definito il motivo “manifestamente infondato”, confermando la decisione della Corte territoriale.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore del ragionamento della Cassazione risiede nell’analisi della “distanza temporale” tra il furto e il momento in cui l’imputato è stato trovato in possesso del veicolo. I giudici hanno chiarito che, sebbene la distanza temporale fosse ridotta, essa non poteva essere considerata, di per sé, un elemento probatorio sufficiente a dimostrare che il possessore fosse anche l’autore del furto.
La Corte ha spiegato, con un ragionamento non illogico, che anche un breve lasso di tempo è comunque sufficiente per consentire al ladro di cedere il bene rubato a una terza persona. Di conseguenza, il solo possesso del bene, pur vicino all’evento delittuoso, non è sufficiente a superare la presunzione di ricettazione per affermare con certezza la commissione del furto. Per configurare il furto, sarebbero necessarie ulteriori prove che colleghino direttamente l’imputato all’atto materiale della sottrazione del veicolo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale in materia di reati contro il patrimonio: la linea di demarcazione tra furto e ricettazione si basa su elementi probatori specifici che vanno oltre il semplice possesso della refurtiva. La decisione sottolinea che non esiste un automatismo tra il possesso di un bene rubato e la responsabilità per il furto, neanche quando il ritrovamento avviene poco tempo dopo.
In pratica, questa pronuncia rafforza la necessità per l’accusa di fornire prove concrete della partecipazione diretta dell’imputato all’azione furtiva per poter contestare tale reato. In assenza di tali prove, e in presenza della consapevolezza della provenienza illecita del bene, la condotta rientrerà nella fattispecie della ricettazione. Questa distinzione è cruciale non solo per la corretta qualificazione giuridica del fatto, ma anche per le conseguenze sanzionatorie, che sono diverse per i due reati.
Qual è la differenza tra furto e ricettazione veicolo secondo questa ordinanza?
La differenza fondamentale sta nell’atto commesso: il furto consiste nella sottrazione diretta del bene, mentre la ricettazione consiste nel ricevere o acquistare un bene sapendo che proviene da un delitto. L’ordinanza chiarisce che il possesso di un veicolo poco dopo il furto non prova automaticamente che il possessore sia anche il ladro, potendo configurare ricettazione.
Perché la Corte di Cassazione ha respinto il motivo di ricorso sulla qualificazione del reato?
La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché il breve intervallo di tempo tra il furto del veicolo e il possesso da parte dell’imputato era comunque sufficiente per permettere una cessione del bene dal ladro a un terzo. Pertanto, la qualificazione come ricettazione da parte della Corte d’Appello è stata considerata logicamente corretta.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una “mera doglianza in fatto”?
Significa che il ricorrente non sta contestando un errore nell’applicazione della legge (vizio di legittimità), ma sta chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di dare una diversa interpretazione dei fatti. Questa attività è riservata ai giudici di primo e secondo grado e non rientra nei poteri della Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14557 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte d’appello di Cagliari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio dell motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità , dell’imputato per i delitti di rapina impropria in concorso e resistenza a un pubblico ufficiale in concorso di cui ai capi a) e b) dell’imputazione, prospettando un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, è costituito da mere doglianze in fatto finalizza a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti d emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, anche con riguardo alla sussistenza del concorso ordinario (e non anomalo) dell’imputato nei suddetti due reati (si vedano, in particolare, le pagg. 7-9);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo c) dell’imputazione come ricettazione anziché come furto, è manifestamente
infondato, atteso che la Corte territoriale ha reputato che il possesso del veicolo di provenienza furtiva integrasse il reato di ricettazione ritenendo, in modo non illogico, che la pur ridotta distanza temporale tra il furto dello stesso veicolo e possesso di esso in capo all’imputato non potesse di per sé costituire un elemento probatorio adeguatamente indicativo della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, in quanto la suddetta distanza temporale era comunque tale da consentire la cessione del bene, da parte del ladro, a terzi (si veda, in particolare, la pag. 9);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.11011.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.