Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31240 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 10/09/2025
R.G.N. 11174/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari avverso la sentenza emessa in data 05/11/2024 dalla Corte di appello di Bari nei confronti di NOMECOGNOME nato a Cerignola il 01/07/1961; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610 commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; lette le conclusioni scritte depositate in data 23/07/2025 dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; preso atto che l’avv. NOME COGNOME difensore di NOME NOME nominato d’ufficio a seguito di morte del legale di fiducia, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 18/05/2021 dal Tribunale di Foggia, assolveva NOME COGNOME dal reato di ricettazione a lui ascritto per insussistenza del fatto.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 192 del codice di rito per erronea valutazione della prova, nonchØ insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione anche sotto il profilo del travisamento, con riferimento alla ritenuta non riferibilità di parte dei beni oggetto della contestata ricettazione alla vettura Volkswagen Polo targata TARGA_VEICOLO, compendio di furto.
Rileva il ricorrente che la Corte di Appello Ł pervenuta ad esito assolutorio utilizzando in modo parziale le dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria NOME COGNOME (allegate al ricorso), escusso nel dibattimento di primo grado che, in parte, sono state anche travisate.
Da tale portato dichiarativo emerge, infatti, la certa riferibilità di alcune componenti trovate in possesso dell’imputato non già ad una categoria di veicoli Polo Volkswaghen
costruiti nell’anno 2015, bensì proprio alla vettura compendio di furto denunciato da NOME COGNOME come contestato nell’imputazione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. la mancanza, insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per omesso confronto con il costrutto argomentativo della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di provenienza furtiva anche i beni non precisamente riferibili alla vettura Volkswagen Polo targata TARGA_VEICOLO, ma con essa compatibili.
La Corte di merito ha totalmente obliterato, senza confutarla, l’argomentazione del Tribunale secondo cui la provenienza illecita di tali oggetti era logicamente ricavabile dal fatto che gli stessi erano completamente privi dei segni identificativi apposti in sede di costruzione dalla casa madre, che l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso e che a costui- in quanto titolare di una rivendita di parti di auto- non potevano essere sfuggite le caratteristiche anomale delle componenti di cui aveva acquistato la disponibilità il giorno appena successivo alla denuncia di furto dell’auto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La dedotta violazione di legge con riferimento agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. non Ł consentita.
Va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte sotto il profilo della violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159). Di recente anche le Sezioni Unitehanno ribadito detto principio, affermando che non Ł «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e ), codice di rito, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-04, in motivazione).
Ammissibile e fondato Ł, invece, il dedotto vizio di motivazione che, in questa sede, il ricorrente prospetta sotto il profilo della contraddittorietà rispetto ai dati probatori raccolti e del travisamento della prova.
La Corte di appello(pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) ha ritenuto non provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la provenienza illecita dei beni oggetto del contestato delitto di ricettazione l’addebito di ricettazione assumendo che dalla deposizione del testimone di polizia giudiziaria NOME COGNOME
(a) non era emersa la certa riferibilità alla vettura Volkswagen Polo targata TARGA_VEICOLO rubata a NOME COGNOME dell’autoradio, del contachilometri, delle quattro portiere e del cambio meccanico, elencati nei primi tre punti dell’imputazione;
(b) le ulteriori componenti di auto (menzionate nei punti da 4 a 7 del capo di incolpazione) erano risultate solo compatibili con il mezzo trafugato.
Come correttamente osservato dal ricorrente, di tenore parzialmente diverso Ł la testimonianza (allegata al ricorso in forma integrale) resa da NOME COGNOME, ufficiale di polizia giudiziaria incaricato, in sede di indagini, di eseguire accertamenti in ordine alla
provenienza dei beni in questione.
Il teste ha infatti dichiarato di avere invece appurato – tramite interrogazione della banca dati della casa costruttrice Wolkswagen – che l’autoradio, il contachilometri, le quattro portiere ed il cambio meccanico erano con certezza riferibili alla vettura Volkswagen Polo targata TARGA_VEICOLO, compendio di furto denunciato dal legittimo proprietario NOME COGNOME precisando altresì che lo sportello lato guida risultava privo del cilindro serratura e che dal cambio risultavano asportate le etichette (pagg. 6, 8,9,10,11 del verbale stenotipico).
In relazione a tali beni, dunque, la Corte di appello Ł incorsa in un errore percettivo (e non valutativo) della testimonianza resa da NOME COGNOME e, dunque, nel dedotto travisamento che ha inficiato e compromesso, in modo decisivo, la tenuta logica e la coerenza della motivazione rispetto agli esiti istruttori, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
Con riferimento alle restanti componenti auto, risultate solo compatibili con la vettura trafugata, la Corte di appello ha, invece, omesso di valutare, coordinandole tra loro, circostanze risultanti inequivocabilmente dalla piattaforma probatoria e dimostrative, sul piano logico, della provenienza delittuosa di tali beni che ben può essere desunta dalla natura, varietà e particolarità degli stessi e dal fatto che il possessore non abbia fornito alcuna attendibile giustificazione in ordine alla disponibilità.
Il collegio di merito, in particolare, non ha tenuto in considerazione che tali componenti, seppure non riferibili con certezza al mezzo rubato, erano state rinvenute completamente prive dei segni identificativi apposti dalla casa costruttrice e che l’imputato, titolare di una rivendita di parti di veicoli usati, non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso di tali beni, nØ aveva documentato l’acquisto lecito degli stessi.
Il rilevato vizio motivazionale impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che procederà a nuovo giudizio con rivalutazione delle risultanze probatorie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così Ł deciso, 10/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME