Ricettazione Telefono: La Cassazione Conferma la Condanna in Assenza di Spiegazioni
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricettazione telefono, stabilendo principi chiari sulla responsabilità penale di chi viene trovato in possesso di un dispositivo di provenienza illecita. La decisione sottolinea come l’onere di fornire una spiegazione credibile sulla provenienza del bene gravi su chi lo detiene, pena la conferma della condanna. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
Il Caso in Esame: Un Telefono di Origine Sospetta
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato era stato trovato nella disponibilità di un telefono cellulare risultato rubato. Le analisi dei tabulati telefonici confermavano inequivocabilmente il possesso del dispositivo da parte sua.
Nonostante le prove, l’imputato non aveva fornito alcuna spiegazione plausibile o attendibile riguardo al modo in cui era entrato in possesso del telefono. Condannato nei primi due gradi di giudizio, decideva di ricorrere alla Corte di Cassazione, sollevando tre distinti motivi di doglianza.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi di Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato e respinto tutti i motivi presentati, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo perché.
Primo Motivo: La Responsabilità per la Ricettazione Telefono
L’imputato contestava la correttezza della motivazione che lo riteneva responsabile del reato. La Corte ha giudicato questo motivo inammissibile, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. I giudici hanno sottolineato che la prova del possesso, unita alla totale assenza di una giustificazione credibile sulla provenienza del bene, costituiva un quadro probatorio sufficiente a fondare la condanna.
Secondo Motivo: La Causa di Non Punibilità per Particolare Tenuità del Fatto
Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del fatto). Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile, ma per una ragione procedurale: la questione non era mai stata sollevata nel precedente giudizio di appello. La legge (art. 606, comma 3, c.p.p.) prevede che i motivi non dedotti in appello non possano essere presentati per la prima volta in Cassazione.
Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, l’imputato contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La motivazione della corte d’appello, che negava le attenuanti sulla base dei precedenti penali dell’imputato, è stata considerata logica e sufficiente. La Cassazione ha ricordato il principio secondo cui il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può basare la sua decisione sugli elementi ritenuti decisivi, come in questo caso i precedenti penali.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ribadito un principio fondamentale in materia di ricettazione telefono e, più in generale, di beni di provenienza illecita. Chi viene trovato in possesso di refurtiva ha l’onere di fornire una spiegazione attendibile sulla sua origine. In assenza di elementi che riconducano il possesso alla commissione diretta del furto, la mancanza di una giustificazione plausibile integra pienamente gli elementi del reato di ricettazione. Questa regola processuale e sostanziale mira a contrastare la circolazione di beni rubati, ponendo una presunzione di colpevolezza a carico di chi non riesce a giustificare il possesso di tali beni.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la semplice detenzione di un oggetto rubato, come un telefono, può portare a una condanna per un reato grave come la ricettazione se non si è in grado di dimostrarne la legittima provenienza. In secondo luogo, evidenzia l’importanza strategica della difesa tecnica: ogni eccezione e motivo di contestazione deve essere sollevato tempestivamente nel grado di giudizio competente, pena l’inammissibilità in Cassazione. Infine, la decisione ribadisce che i precedenti penali possono essere un ostacolo decisivo per ottenere benefici come le attenuanti generiche, essendo un elemento che il giudice può legittimamente considerare come prevalente su altri fattori.
Cosa succede se vengo trovato con un telefono rubato ma non so da dove provenga?
Secondo la decisione della Corte, se non si fornisce una spiegazione attendibile e credibile sulla sua origine, si può essere condannati per il reato di ricettazione. L’onere di giustificare il possesso ricade sulla persona che detiene il bene.
Posso chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione di una causa di non punibilità?
No. La Corte ha stabilito che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere presentata come motivo di appello. Se non viene sollevata in quella sede, non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere le attenuanti generiche?
Non automaticamente, ma è un fattore decisivo. La Corte ha confermato che un giudice può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche basando la sua decisione sui precedenti penali dell’imputato, ritenendoli un elemento sufficiente e prevalente per la valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9019 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANZARO il 23/11/1969
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto provati gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato considerata la prova della disponibilità del telefono da parte dell’odierno ricorrente alla luce dell’analisi dei tabulati telefonici e, inoltre, l’assenza di una qualsivoglia spiegazione circa la provenienza del bene oggetto di reato (si vedano pag. 3-4 della sentenza impugnata) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, n. del 19/04/2017 Ud., Rv. 270120 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata ove risultano essere proposti unicamente due motivi di appello rispettivamente sulla sussistenza del delitto contestato e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen. (si veda pag. 3-5 della sentenza impugnata), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, i precedenti penali da cui risulta essere gravato l’imputato, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
NOME