Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20483 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20483 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro ha condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia per ricettazione di un telefonino.
Con il ricorso, nel il primo motivo si deduce violazione dell’art.606 c.p.p. lett. inosservanza della legge penale e manifesta illogicità in relazione alla motivazi dell’elemento soggettivo del reato. Infatti, le circostanze del rinvenimento del telef dell’intestazione delle schede telefoniche in esso utilizzate sono state erroneamen interpretate dai giudici di merito.
Con il secondo motivo gli stessi profili di critica (inosservanza o erronea applicazione d legge penale) sono formulati in relazione alla mancata applicazione dell’art.131 bis c.p..
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso mentre con lo stesso mezzo il difensore dell’impu
AVV_NOTAIO, ha contestato le conclusioni della Parte Pubblica, insiste l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di dei motivi sui quali è fondato.
In relazione ad entrambi i motivi va preliminarmente osservato che, per quanto in nell’ambito della violazione di legge (il riferimento testuale della rubrica è al c.p.p.), il motivo in definitiva ‘attacca’ la motivazione dal punto di vista motivazionale, più volte evocata nel testo dell’argomentazione e chiaramente ravvisa lamentata distorsione della interpretazione fattuale e nel dedotto travisamento dei pg.6 del ricorso). D’altronde, il riferimento alla manifesta illogicità della d mancanza di prova della colpevolezza dell’origine furtiva del telefonino da parte Ar non lascia altro spazio all’interpretazione del significato della critica avanzata dal
Occorre tuttavia ricordare che ci si trova di fronte ad una “doppia conforme” i affermazione della penale responsabilità dell’imputata per il fatto contes conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente cost un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sen medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 1 Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Cri nell’opinione di questa Corte, non presentano i profili di manifesta illogicità denun di impugnazione.
Infatti, a fronte di un quadro indiziario costituito dall’utilizzazione del term associazione a due sim intestate alla donna (una delle quale indiscutibilmente a lei quanto nella sua disponibilità anche al momento della perquisizione) e della concl opportunamente evidenziata in sentenza) inattendibilità delle versioni rese dal ordine alle modalità di acquisizione e di restituzione del telefonino, dopo una venti di utilizzo promiscuo, non è affatto illogico (e tanto meno manifestamente illogico alla conclusione della consapevolezza da parte della donna della provenienza quan sospetta del bene mobile utilizzato.
Corretta pertanto risulta, sul piano del diritto, la conclusione cui perviene la C che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la prova della co dell’origine illecita (o, ciò che è sufficiente, quanto meno sospetta) del bene poss modalità di acquisizione, di possesso (per un periodo limitato) e di dispersion res sottratta.
- Il secondo motivo va respinto per carenza di interesse.
Come rilevato nella sentenza di appello che ha respinto la richiesta di applica causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto (art.131 bis di impugnazione, è stato formulato in grado di appello senza alcun riferimento a
concreti idonei a dimostrarne il fondamento. Esso, pertanto, risultava generico fin dal grad appello e poteva ben essere dichiarato inammissibile fin da tale fase ex art. 581 lett. d) c Il fatto che la sentenza d’appello, pur dopo aver rilevato l’inammissibilità del “gravame difetto di specificità del motivo”, abbia proceduto alla motivazione del rigetto nel merito, tuttavia ‘rivivere’ il motivo carente. Pacifico è infatti che in tema di impugna inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di second grado, laddove il motivo risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza o aspecificità, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe sortire alcun es favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/ – dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01).
Per le illustrate ragioni, il ricorso è inammissibile. All’inammissibilità consegue, ai dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese de procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così de iso in Roma, 9 febbraio 2024