Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46004 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46004 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il terzo motivo, con i quali si contesta, rispettivamente, l’affermazione di penale responsabilità degli imputati e la mancata qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza, non sono consentiti in quanto omettono di confrontarsi compiutamente con la motivazione con la quale la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto la configurabilità, oltre che dell’elemento materiale, dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, in ragione, oltre che della mancanza di giustificazioni, da parte degli imputati, circa il possesso dei beni di provenienza furtiva (non avendo gli stessi indicato da chi li avessero acquistati), anche della chiara riconoscibilità di tale provenienza delittuosa, atteso che i medesimi beni presentavano il telaio abraso ed erano privi di targhetta identificativa (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata);
considerato che il quarto motivo, con il quale si lamenta che la Corte d’appello di Napoli abbia negato la circostanza attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. e che, in ordine logico, deve essere esaminato prima del secondo motivo, non è consentito perché, anch’esso, omette di confrontarsi con la motivazione con la quale la Corte d’appello di Napoli, con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata), ha escluso la particolare tenuità del fatto, in ragione non solo del valore non particolarmente lieve dei beni ricettati ma anche – e in ogni caso – delle modalità dell’azione (in quanto avente a oggetto beni con il numero di telaio abraso o privi di targhetta identificativa) e della capacità a delinquere degli agenti (in quanto gravati da molteplici precedenti, anche specifici);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta che la Corte d’appello di Napoli non abbia motivato in ordine alle ragioni della mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, atteso che, dal complessivo tenore della sentenza impugnata – in particolare, dagli elementi che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello di Napoli ai fini dell’esclusione della sussistenza della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. costituiti dal valore non particolarmente lieve dei beni ricettati e dal fatto che essi presentavano il numero di telaio abraso o erano privi di targhetta identificativa – emergono, in tutta evidenza, le ragioni della ritenuta non particolare tenuità del fatto e, quindi, della mancata esclusione della punibilità;
considerato che anche la doglianza (quinto motivo) che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da manifeste illogicità, anche considerato il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che l’ultimo motivo di ricorso (il sesto) che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi
ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l’utilizzo di espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.