Ricettazione Supporti Digitali: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul reato di ricettazione supporti digitali e sui criteri di ammissibilità del ricorso. Con questa decisione, la Suprema Corte ha confermato la condanna di un soggetto per aver ricevuto supporti digitali illecitamente duplicati, dichiarando il suo ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di ricettazione per essere stato trovato in possesso di supporti digitali, contenenti opere protette dal diritto d’autore, che erano stati illecitamente duplicati. La pena inflitta era di 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, la sua responsabilità penale era stata affermata basandosi unicamente sulle sue dichiarazioni confessorie, che però sarebbero state smentite dai fatti emersi nel corso del processo.
L’Analisi della Corte e la Ricettazione Supporti Digitali
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, definendo il ricorso “inammissibile” in quanto “manifestamente infondato”. Il punto centrale della decisione riguarda la natura stessa del reato di ricettazione supporti digitali. La Corte ha osservato che, non essendo emerso che l’imputato avesse la disponibilità di strumenti per la masterizzazione e la duplicazione dei supporti, la conclusione logica è che egli li avesse ricevuti da terzi.
Questo passaggio è fondamentale: il reato presupposto è l’illecita duplicazione commessa da altri, mentre la condotta contestata all’imputato è quella di aver ricevuto tali beni, consapevole della loro origine illegale, per commercializzarli. L’assenza di attrezzatura per la copia, quindi, non scagiona l’imputato ma, al contrario, rafforza l’ipotesi accusatoria della ricettazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha ritenuto che la Corte di Appello avesse adeguatamente argomentato la responsabilità penale dell’imputato. Il ragionamento dei giudici di merito è stato considerato logico e coerente: poiché l’imputato non poteva aver creato le copie illegali, doveva necessariamente averle ricevute da qualcun altro. Questo integra perfettamente la fattispecie della ricettazione.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa, fissata equitativamente in 4.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha fatto riferimento anche a una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), sottolineando che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale in materia di reati contro il patrimonio e il diritto d’autore. Per la configurazione del reato di ricettazione supporti digitali, non è necessario provare che l’imputato sia anche l’autore materiale della duplicazione illecita. È sufficiente dimostrare che egli ha acquisito la disponibilità dei beni con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa.
Inoltre, la decisione serve da monito sull’importanza di presentare ricorsi in Cassazione solidamente motivati. Un ricorso basato su argomenti palesemente infondati non solo viene respinto, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti, aggravando la sua posizione processuale.
Per essere condannati per ricettazione di supporti digitali illegali, è necessario provare che l’imputato li ha duplicati personalmente?
No, non è necessario. La sentenza chiarisce che il reato di ricettazione si configura con il semplice fatto di aver ricevuto o acquistato i supporti, con la consapevolezza della loro provenienza illecita. L’assenza di attrezzatura per la duplicazione, infatti, rafforza l’ipotesi che i beni siano stati ricevuti da terzi.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘manifestamente infondato’?
Significa che le argomentazioni presentate dall’appellante sono palesemente prive di fondamento giuridico e non hanno alcuna possibilità di essere accolte. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse già adeguata e logica.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 4.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 23 maggio 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, il 26 maggio 2016 aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 400 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui in epigrafe;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare il ricorrente lamentava la circostanza che i Giudici del merito avessero accertato la sua penale responsabilità in ordine al reato contestato dando rilievo esclusivo alle sue dichiarazioni confessorie le quali però risulterebbero smentite dai fatti di causa.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa la penale responsabilità dell’imputato riguardo alla ricettazione non essendo emerso che l’odierno ricorrente fosse nella disponibilità immediata di strumenti atti alla masterizzazione e duplicazione dei supporti digitali nella cui detenzione finalizzata alla loro commercializzazione egli è stato sorpreso;
che pertanto deve ritenersi che il NOME abbia ricevuto illecitamente detti supporti i quali avevano formato oggetto del presupposto reato, commesso da terzi, di illecita duplicazione di supporti digitali contenenti opere tutelate ai sensi della normativa in materia di diritto d’autore;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 4.000 in favore della Cassa delle ammende
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
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