Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38150 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38150 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 16/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 26 settembre 2022, il Tribunale di Napoli Nord ha assolto NOME COGNOME dai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 648 cod. pen.
La Procura della Repubblica di Napoli ha proposto appello avverso detta sentenza limitatamente al reato di ricettazione, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Con sentenza deliberata in data 16 gennaio 2025, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato l’imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di ricettazione attenuata limitatamente alla sim-card intestata a NOME COGNOME.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 648 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. La Corte territoriale, con motivazione insufficiente e contraddittoria, avrebbe fondato la prova della provenienza illecita della sim-card di cui al capo di imputazione esclusivamente in considerazione del disconoscimento della stessa da parte dell’intestataria NOME COGNOME, elemento che – a giudizio della difesa- sarebbe inidoneo a dimostrare la sussistenza del reato presupposto del reato di ricettazione, come peraltro correttamente affermato dal primo giudice.
Il ricorrente, con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 131-bis e 133 cod. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale, con motivazione apodittica e congetturale, avrebbe fondato il rigetto
delle richieste difensive esclusivamente in considerazione di un ipotetico ‘ contesto di oggettiva gravità ‘ della condotta di ricettazione desumibile dal contestuale possesso di una notevole somma di denaro, di assegni e di un veicolo di grossa cilindrata.
Tale argomentazione non terrebbe conto dell’incensuratezza del COGNOME nonchØ della mancanza di elementi probatori da cui desumere l’esistenza di contatti tra il ricorrente ed ambienti delinquenziali, la provenienza delittuosa dei beni sottoposti a sequestro o comunque la riconducibilità degli stessi a condotte illecite dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di impugnazione Ł aspecifico.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi (verbali di perquisizione e sequestro, attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa NOME COGNOME) idonei a dimostrare la penale responsabilità del COGNOME in ordine alla ricettazione della sim-card intestata a NOME COGNOME (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale, in particolare, ha sottolineato che la COGNOME ha riferito di non aver mai attivato la sim-card rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, circostanza che i giudici di appello hanno ritenuto idonea a dimostrare la sussistenza del reato presupposto del reato di sostituzione di persona (anche in considerazione della mancanza di elementi attestati rapporti di conoscenza o parentela tra il COGNOME e la COGNOME, la quale risiede ‘in altro e ben distante comune di Italia’ (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Deve essere, peraltro, rimarcata l’assenza di elementi probatori indicativi del coinvolgimento del COGNOME nella commissione del reato presupposto di sostituzione di persona ed evidenziato che lo stesso imputato non ha reso dichiarazioni in ordine ad un suo coinvolgimento nell’illecita attivazione della sim-card intestata alla COGNOME.
La Corte territoriale, infine, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la prova dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa di provenienza delittuosa, la quale Ł sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 27206 del 27/06/2025, Matera, non massimata).
Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità con argomentazioni generiche ed apodittiche, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
La sentenza di condanna Ł fondata, in conclusione, su una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e si appalesa esente da errori nell’applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi, pertanto, a rilievi in questa sede.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità.
2.1. La Corte di appello ha dato corretta applicazione al disposto di cui all’art. 131-bis cod.
pen., escludendone legittimamente la ricorrenza in ragione dell’assenza, nella condotta ascritta al ricorrente, di elementi qualificanti la particolare tenuità del fatto.
Invero, i giudici di merito hanno valorizzato -con argomentazione coerente alle risultanze processuali- la gravità intrinseca dell’azione delittuosa e le modalità di realizzazione del reato attestanti l’inserimento del NOME in ambienti criminali dediti alla realizzazione di reati contro il patrimonio (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Siffatta valutazione, sorretta da un percorso argomentativo conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, si fonda su apprezzamenti di merito non connotati da contraddittorietà o manifesta illogicità e, pertanto, risulta sottratta al sindacato di questa Corte, non potendo essere utilmente censurata in sede di legittimità.
Deve essere, peraltro, evidenziato che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall’art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01).
2.2. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la gravità dei fatti e la capacità criminale del ricorrente desumibile dal numero di sim-card intestate a soggetti extra-comunitari rinvenuti nella disponibilità del COGNOME, circostanza attestante i contatti del ricorrente con il sottobosco criminale campano (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).
Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01).
Il Collegio intende, peraltro, dare seguito al consolidato indirizzo ermeneutico che esclude che la concessione delle attenuanti generiche possa conseguire automaticamente alla condizione di incensuratezza dell’imputato, condizione indicata dalla difesa come profilo di meritevolezza erroneamente ignorato dalla Corte territoriale (vedi Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/09/2025