Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 84 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 84 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELFRANCO EMILIA il 27/08/1975
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
visti i motivi nuovi trasmessi dalla difesa in data 3.11.202:3;
considerato che l’unico motivo del ricorso originario, incentrato in punto di prova dell’elemento soggettivo del reato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri d valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”, deducibile solo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l’argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa – seppur plausibile – a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito (cfr., cfr., Sez. 2, n. 28957 del 3.4.2017, COGNOME; Sez. 1, n. 53512 dell’11.7.2014, Gurgone; Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, COGNOME; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. COGNOME; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG (:/ COGNOME);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3) in coerenza con il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (cfr,. tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01), situazione cui è paragonabile quella di una giustificazione “tardiva” e, per questo, con argomentazione non manifestamente illogica, stimata non attendibile;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che l’inammissibilità del ricorso preclude l’esame del motivo nuovo poiché l’inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3 – , n. 23929 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 282021 – 01) nel caso di specie,
peraltro, concernenti questioni del tutto estranee a quelle dedotte con il ricorso principale e, pertanto, di per sé, non consentite (cfr., Sez. 2 – , n. 11291 del 17/02/2023, COGNOME, Rv. 284520 – 01, secondo cui è inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall’atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall’art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen.);
che, ad ogni modo, la richiesta di applicazione di pene sostitutive non può essere avanzata in questa sede (cfr., art. 95 D. Lg.vo 150 del 2022).
P.Q.M..
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.