Ricettazione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali: un ricorso basato sulla semplice riproposizione dei motivi già discussi e respinti in appello è destinato all’inammissibilità. Questo caso, che riguarda il reato di ricettazione di un motoveicolo, offre spunti cruciali sulla tecnica di redazione dei ricorsi e sui limiti del giudizio di legittimità.
Il Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
Un soggetto veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’accusa si fondava su prove inequivocabili: il possesso di un motoveicolo con numero di matricola abraso e targa di provenienza furtiva, la disponibilità delle chiavi e un tentativo di dissimulare tale possesso. Le giustificazioni fornite dall’imputato erano state ritenute del tutto non credibili dai giudici di merito.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa tra Reiterazione e Vizio di Motivazione
La difesa dell’imputato si concentrava su due punti:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità: Si contestava la logicità e la coerenza della motivazione con cui era stata affermata la sua colpevolezza.
2. Mancato riconoscimento dell’attenuante: Si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, prevista per i casi di ricettazione di valore modesto.
Entrambi i motivi, tuttavia, presentavano un vizio procedurale che si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Cassazione sulla Ricettazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La Reiteratività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a proporre una lettura alternativa dei fatti. Questo approccio è inammissibile, poiché il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter riesaminare le prove, ma un giudizio sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
L’Attenuante del Fatto di Particolare Tenuità
Anche il secondo motivo è stato rigettato per la sua natura reiterativa. La Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato perché l’attenuante non fosse applicabile, facendo riferimento alle caratteristiche e condizioni del motoveicolo che escludevano un valore particolarmente lieve. La Cassazione ha confermato che, per riconoscere tale attenuante, non è sufficiente un valore non elevato, ma è necessario che esso sia ‘particolarmente lieve’, requisito non riscontrato nel caso di specie.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un pilastro del processo penale: il ruolo e i limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e persuasiva, basata su dati inequivocabili come il possesso del mezzo, le alterazioni della matricola e della targa, e l’incredibilità della giustificazione dell’imputato. Il ricorso, non riuscendo a scalfire la tenuta logica di tale ragionamento e limitandosi a riproporre vecchie tesi, si è rivelato privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per la prassi legale. Per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È indispensabile redigere un ricorso ‘specifico’, che individui con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata, dialogando criticamente con le sue argomentazioni. Un ricorso che si limita a ripetere le difese già sconfitte in appello è un esercizio sterile, destinato a una pronuncia di inammissibilità e a ulteriori condanne economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso per il reato di ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente respinti dalla corte di merito, senza un effettivo confronto con la logica della sentenza impugnata.
È possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti. Il ricorrente ha tentato di proporre una lettura alternativa del merito, un’operazione non consentita in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla violazione di legge e ai vizi di motivazione.
Quando si applica l’attenuante del fatto di particolare tenuità nella ricettazione?
Secondo i principi richiamati nell’ordinanza, l’attenuante si applica solo quando il valore del bene ricettato risulta essere ‘particolarmente lieve’. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che le caratteristiche e le condizioni del motoveicolo escludessero tale modestia di valore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32113 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32113 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRESSANONE il 24/11/1991
avverso la sentenza del 17/07/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione perché illogica e contraddittoria quanto all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01);
che, il ricorrente non si é confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (vedi pag. 5 e 6 della motivazione, che ha valorizzato il possesso del mezzo, la disponibilità delle chiavi dello stesso, il tentativo di dissimulare tale possesso, lo stato del motoveicolo con numeri di matricola abrasa e targa di provenienza furtiva apposta sul mezzo, in presenza di giustificazione in modo del tutto logico ritenuta non credibile);
atteso che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. è non consentito perché reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione della Corte territoriale, (che ha richiamato le caratteristiche e condizioni del motoveicolo ricettato dal ricorrente a pag. 7 escludendo la modestia del valore del bene), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340-01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.