Ricettazione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4467 del 2024, ha affrontato un interessante caso di ricettazione, fornendo chiarimenti cruciali sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha stabilito che un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza sollevare nuove questioni di diritto, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale.
I Fatti di Causa: dalla Condanna in Appello al Ricorso
Il caso trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Messina, che aveva parzialmente riformato una sentenza del Tribunale di Patti. Due imputati erano stati condannati per la ricettazione di tre dipinti di provenienza furtiva. Sebbene fossero stati assolti per altri beni per insufficienza di prove sulla loro origine illecita, la responsabilità penale per i quadri era stata confermata. La pena detentiva era stata tuttavia sostituita con la detenzione domiciliare.
Avverso tale sentenza, gli imputati hanno proposto un unico ricorso in Cassazione, basato su motivi comuni, sperando di ottenere un annullamento della condanna o una derubricazione del reato a quello meno grave di incauto acquisto (art. 712 c.p.).
La Decisione della Corte sulla Ricettazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato le istanze dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un punto cardine del diritto processuale: la non ammissibilità di ricorsi meramente reiterativi.
La Reiterazione dei Motivi come Causa di Inammissibilità
I giudici di legittimità hanno osservato che i ricorsi non facevano altro che riproporre le stesse obiezioni già esaminate e disattese dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione giuridicamente corretta e priva di vizi logici per giustificare la condanna per ricettazione. I giudici di merito avevano infatti spiegato in modo persuasivo le ragioni per cui non era possibile accogliere la tesi difensiva, che mirava a far rientrare i fatti nell’ipotesi contravvenzionale dell’incauto acquisto.
le motivazioni
La Suprema Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente evidenziato due elementi chiave per respingere la tesi difensiva. In primo luogo, era stata rilevata l’inattendibilità delle scritture private prodotte dagli imputati a sostegno della loro versione dei fatti. In secondo luogo, era stata constatata la totale assenza di informazioni attendibili sulle modalità con cui i dipinti erano stati acquisiti. 
Questi due fattori, uniti alla natura dei beni, hanno reso impossibile qualificare il fatto come un semplice acquisto incauto, consolidando invece la più grave accusa di ricettazione. La Cassazione, quindi, non ha fatto altro che prendere atto della correttezza del percorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appello, concludendo che il ricorso, privo di argomenti nuovi e validi, non poteva essere esaminato nel merito.
le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si può riesaminare il merito della vicenda. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Quando un ricorso si limita a ripetere doglianze già vagliate e respinte, senza evidenziare reali vizi di diritto della sentenza impugnata, esso è destinato all’inammissibilità. Per gli imputati, ciò ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
 
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché reiterava rilievi già esaminati e respinti dalla Corte di merito con una motivazione considerata giuridicamente corretta e priva di vizi logici.
Qual era l’argomento principale della difesa per contestare il reato di ricettazione?
La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere inquadrato nell’ipotesi contravvenzionale meno grave di incauto acquisto (ex art. 712 cod.pen.), tesi respinta a causa dell’inattendibilità delle prove fornite e dell’assenza di informazioni sulle modalità di acquisizione dei beni.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4467  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Patti in data 26/5/2022, assolveva gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione alla ricettazione di alcuni dei beni rinvenuti nella loro disponibil difetto di prova in ordine alla provenienza delittuosa; confermava la penale responsabilità ricorrenti con riguardo alla ricettazione di tre dipinti di provenienza furtiva e per rimodulava la pena, sostituendo quella detentiva con la detenzione domiciliare;
-rilevato che i ricorsi proposti con unico atto e comuni motivi sono inammissibili giacc reiterano rilievi già scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione giuridica corretta e priva di frizioni logiche; che, infatti, i giudici territoriali (pa persuasivamente esposto le ragioni che ostano alla sussunzione del fatto nell’ipotes contravvenzionale ex art. 712 cod.pen., segnalando l’inattendibilità delle scritture pri prodotte e l’assenza di informazioni sulle modalità di acquisizione dei dipinti in contestazi
ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono esse dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente