Ricettazione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di ricettazione, disciplinato dall’art. 648 del codice penale, rappresenta uno snodo cruciale nella lotta alla criminalità, poiché colpisce la fase successiva al delitto principale, interrompendo la circolazione dei beni di provenienza illecita. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare i requisiti di ammissibilità di un ricorso e i criteri di valutazione della colpevolezza e della pena in questa specifica materia.
La Suprema Corte ha ribadito principi consolidati, dichiarando inammissibile un ricorso giudicato generico e meramente ripetitivo delle doglianze già sollevate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per il reato di ricettazione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi di impugnazione si concentravano su due aspetti principali: la contestazione del giudizio di responsabilità penale e la critica alla determinazione della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
Il ricorrente sosteneva, in sintesi, l’erroneità della valutazione dei giudici di merito sia nel ritenerlo colpevole, sia nel negargli le circostanze attenuanti. Tuttavia, la sua difesa non introduceva nuovi elementi o vizi logici specifici della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello.
L’Analisi della Corte e la Genericità del Ricorso per Ricettazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha qualificato il ricorso come manifestamente infondato e generico. Questa valutazione si basa su un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse censure, senza individuare vizi specifici, è destinato all’inammissibilità.
La Prova del Dolo nella Ricettazione
Un punto centrale della decisione riguarda la prova del dolo, ovvero l’intento colpevole. La Corte ha confermato l’orientamento secondo cui, nel reato di ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta da elementi fattuali. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente ricavato la prova del dolo dalla totale assenza di allegazioni da parte dell’imputato riguardo alla provenienza della cosa ricevuta. In altre parole, chi viene trovato in possesso di un bene di origine delittuosa ha l’onere di fornire una spiegazione plausibile e credibile; in mancanza, il giudice può logicamente dedurre la sua malafede.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti
Anche la seconda doglianza, relativa alla pena, è stata respinta. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche a causa della mancanza di qualsiasi segnale di pentimento (resipiscenza) o di consapevolezza del disvalore del fatto. Inoltre, l’imputato non aveva mostrato alcun impegno per risarcire o riparare il danno. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione esente da vizi logici.
È stato anche chiarito perché non fosse applicabile l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.). Tale circostanza, infatti, viene assorbita dalla specifica ipotesi di reato prevista dal quarto comma dell’art. 648 c.p., che già considera il disvalore complessivo del fatto, inclusa l’entità del danno economico.
Le Motivazioni
La decisione di inammissibilità si fonda sulla natura del ricorso, che non criticava in modo specifico e pertinente la sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre argomenti di fatto già vagliati. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse completa, coerente e priva di vizi logici, sia sulla responsabilità che sulla pena. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza diretta di un’impugnazione proposta senza valide ragioni giuridiche.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma due principi chiave in materia di ricettazione. Primo, l’onere di giustificare il possesso di beni di dubbia provenienza ricade sull’imputato. Secondo, un ricorso in Cassazione deve essere specifico e mirato a contestare vizi di legittimità, non a ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge un chiaro monito: la difesa in un processo penale deve essere costruita solidamente fin dai primi gradi di giudizio, poiché le possibilità di rimettere in discussione i fatti si esauriscono con l’appello.
Quando un ricorso in Cassazione per ricettazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato e generico, ovvero si limita a reiterare le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza individuare specifici vizi logici o di violazione di legge nella sentenza impugnata.
Come si dimostra la consapevolezza dell’origine illecita di un bene nella ricettazione?
Secondo la sentenza, la consapevolezza (dolo) può essere logicamente desunta dalla mancata allegazione, da parte dell’imputato, di elementi credibili che attestino la provenienza lecita del bene ricevuto. L’assenza di una spiegazione plausibile è un forte indizio di colpevolezza.
Perché possono essere negate le attenuanti generiche in un caso di ricettazione?
Le attenuanti generiche possono essere negate se l’imputato non mostra alcun segno di pentimento o consapevolezza della gravità del fatto commesso, e se non compie alcun atto concreto per risarcire o riparare le conseguenze del suo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40279 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40279 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, rispettivamente sul giudizio di responsabilità e sulla determinazione della pena, sono manifestamente infondati e sono altresì generici perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, sia con riferimento alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’ 648, cod. pen., sia con riferimento al calcolo della sanzione penale (in particolare, si vedano pagine 3-4 della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del dolo di fattispecie, ricavato dalla mancata allegazione di elementi che attestino la provenienza della cosa ricevuta, e pag. 4 relativamente al diniego di concessione delle attenuanti generiche in ragione della mancanza di segnali di resipiscenza e di consapevolezza circa il disvalore del fatto commesso, nonché della mancanza di impegno in termini risarcitori o riparatori; quanto, poi, al diniego di applicazion dell’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., il giudice adito correttamente rileva che tale circostanza rimane assorbita in quella di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. essendo quest’ultima riferita al disvalore del fatto nel suo complesso, compresa la tenuità del danno economico);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 novembre 2025,
La Presidente