Ricettazione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i ricorsi basati su motivi generici e ripetitivi, in particolare nel contesto del grave reato di ricettazione. La Suprema Corte ha confermato la condanna di un imputato, dichiarando il suo ricorso inammissibile e ribadendo principi fondamentali sia di diritto sostanziale che processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Bologna, la quale aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il delitto di ricettazione. L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, ha contestato la mancata riqualificazione del fatto nel reato meno grave di incauto acquisto (previsto dall’art. 712 c.p.), sostenendo che non vi fosse prova del dolo. In secondo luogo, ha lamentato la mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, prevista specificamente per il reato di ricettazione dall’art. 648, quarto comma, del codice penale.
Analisi dei motivi del ricorso per ricettazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi inammissibili per ragioni distinte ma convergenti sulla loro manifesta infondatezza e aspecificità.
La Genericità del Primo Motivo: la Riqualificazione del Reato
Con riferimento alla richiesta di derubricare il reato da ricettazione a incauto acquisto, i giudici di legittimità hanno osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte di Appello. Il ricorso non conteneva una critica specifica e puntuale delle motivazioni della sentenza impugnata, in particolare riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo. La Cassazione ha sottolineato che non è sufficiente reiterare censure già disattese, ma è necessario un confronto critico con le argomentazioni dei giudici di merito. La mancanza di tale confronto rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
L’Infondatezza del Secondo Motivo: la Negata Attenuante
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto, è stato respinto. La Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici d’appello pienamente logica e congrua. Questi ultimi avevano escluso l’attenuante basandosi su un criterio oggettivo consolidato in giurisprudenza: l’elevato numero e valore dei beni oggetto di ricettazione. La decisione della Corte di Appello era, quindi, in linea con l’orientamento costante della stessa Cassazione, che considera il valore economico del provento del reato un elemento decisivo per valutare la particolare tenuità del danno patrimoniale.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo penale di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. I motivi di ricorso devono essere specifici, non potendosi limitare a una generica contestazione della decisione impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non è riuscito a dimostrare alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, ma ha solo tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
La Corte ribadisce che per negare l’attenuante speciale della ricettazione, il giudice può legittimamente basarsi su elementi oggettivi come la quantità e il valore dei beni, poiché questi sono indicatori diretti della gravità del fatto e del danno patrimoniale causato.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta la condanna definitiva dell’imputato e l’obbligo per quest’ultimo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La pronuncia costituisce un monito importante: per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile formulare censure precise e pertinenti, che si confrontino criticamente con la ratio decidendi della sentenza che si intende impugnare. In assenza di tali requisiti, il ricorso è destinato a un esito negativo.
Perché il ricorso per ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse questioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, in particolare quelle relative alla prova del dolo.
Su quale base è stata negata l’attenuante della particolare tenuità del fatto?
L’attenuante è stata negata perché i giudici hanno considerato l’elevato numero e il valore dei beni oggetto di ricettazione. Secondo un orientamento consolidato, questi elementi oggettivi sono sufficienti a escludere la particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze di una declaratoria di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36829 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36829 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCANDALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di ricettazione;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa riqualificazione nel reato di cui all’art. 712 cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede in quanto reitera profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito con congrui e logici argomenti rispetto ai quali il ricorrente elude il confronto critico, ignorando i puntuali rilievi dei giudici territoriali in punto dolo;
ritenuto che ad analoghi esiti di aspecificità e manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., attesa la motivazione reiettiva rassegnata dai giudici d’appello che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (tra molte, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01), hanno congruamente posto a base dell’esclusione della circostanza l’elevato numero e valore dei beni oggetto di ricettazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
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