Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23276 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23276 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazion dell’art. 474 cod. pen., non è consentito perché fondato su doglianze che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appell puntualmente disattese dalla Corte di merito alle pagine da 2 a 4 della sente impugnata, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttez della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione reato di cui all’art. 648 cod. pen., denunciando l’illogicità della motivazi manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello svi argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altr affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decis ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte d cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esi di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della risponde della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 Petrella, Rv. 226074);
che la Corte di appello ha reso adeguata motivazione (cfr. pag. 4 dell sentenza impugnata) in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce la motivazione apparente del provvedimento impugnato, è manifestamente infondato, atteso che i giudici di appello non si sono limitati a riportare brani delle deposi testimoniali, omettendone il vaglio critico, ma dal loro esame hanno tratto congr conclusioni; che, invero, hanno evidenziato – quali elementi sintomatici del contraffazione della merce esposta in vendita e di conseguenza della illec provenienza della stessa – il prezzo di vendita irrisorio, la scarsa quali prodotti e l’assenza di documentazione relativa all’acquisto di detta merce certificati di garanzia;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025.