Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1819 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1819 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 12 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lodi, in data 18 febbraio 2021, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta, peraltro genericamente, una violazio di legge e un vizio di motivazione, in ordine all’affermazione di penale responsab dell’imputato, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, second quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (cfr. riep dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2 n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066);
Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una motivazione manifestamente illogica nella determinazione della pena inflitta, risulta del tutto generica, in quanto non in elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudic dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendos in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1, cod. proc. pen.;
Osservato, in ogni caso, che la censura è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice puntualmente argomentato in ordine a ciascuno dei profili sanzionatori, evidenziand da un lato come il reato in questione fosse manifestazione di una maggiore pericolosità socia alla luce dei plurimi precedenti penali della stessa indole, e dall’altro la congruità de irrogata dal primo giudice, peraltro minima, senza che vi fossero elementi tali da poterla mi mediante il beneficio ex art. 62-bis cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consigli re estensore
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