Ricettazione: quando il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito i criteri di ammissibilità per l’impugnazione di una sentenza riguardante il reato di ricettazione. Il caso esaminato riguarda un imputato che ha contestato la propria responsabilità penale senza tuttavia fornire argomentazioni specifiche contro la motivazione della sentenza di appello. La Suprema Corte ha chiarito che la genericità dei motivi rende il ricorso inammissibile, impedendo di fatto il controllo di legittimità.
Il reato di ricettazione e i limiti del ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto di ricettazione. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l’erroneità della motivazione della sentenza di secondo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione è risultato privo degli elementi necessari per identificare le critiche specifiche rivolte alla decisione precedente.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso era caratterizzato da una profonda indeterminatezza. Secondo il codice di procedura penale, l’impugnazione deve indicare chiaramente i motivi, specificando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In assenza di tali requisiti, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Ricettazione: la necessità di motivi specifici
La specificità dei motivi è un pilastro del sistema delle impugnazioni. Nel caso della ricettazione, non è sufficiente contestare genericamente la colpevolezza, ma occorre smontare logicamente i passaggi motivazionali del giudice di merito. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata era logicamente corretta e che il ricorrente non ha saputo indicare quali elementi fossero effettivamente viziati.
Le motivazioni
Il rigetto si fonda sulla violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. La legge impone che il ricorso indichi con precisione gli elementi di fatto e di diritto oggetto di critica. Nel caso di specie, la difesa si è limitata a una contestazione vaga, non riuscendo a scalfire la logica della sentenza impugnata, che era stata giudicata corretta e coerente. Senza l’indicazione dei punti specifici da revisionare, il giudice di legittimità non può esercitare il proprio sindacato di legittimità sulla decisione impugnata.
Le conclusioni
La sentenza conferma che la difesa tecnica deve essere estremamente puntuale nella redazione dei motivi di ricorso. L’inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna per ricettazione, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Oltre alle spese processuali, è stata inflitta una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, sottolineando la natura deflattiva di tali provvedimenti contro i ricorsi manifestamente infondati.
Cosa succede se un ricorso per ricettazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della questione e confermando la condanna precedente.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Perché la legge richiede motivi specifici nell’impugnazione?
La specificità è necessaria per consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i presunti errori della sentenza e di esercitare correttamente il proprio sindacato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40148 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40148 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della moti posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione contestato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti inammissibilità dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fr motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in proposito, pag. indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
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