Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12432 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12432 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 21/08/1999 avverso l’ordinanza del 15/11/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha co chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integral confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Annunziata in data 24 ottobre 2024, che aveva disposto la misura cautelare d arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato all’art. 648 cod. pen.
Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125, comma 3, e 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il percorso giustificativo del Tribunale sarebbe, secondo la dife meramente apparente, limitandosi a rinviare all’ordinanza genetica, senz precisare le concrete modalità della condotta di ricezione.
2.2. Violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. e 3-7, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92, dal momento che sarebbe stat non correttamente valorizzata la tenuta del registro di carico e scarico, ladd invece, la disciplina vigente per i cosiddetti RAGIONE_SOCIALE non imporrebbe alcun registro, essendo obbligatorie solo le singole schede (regolarmente aggiornate, n caso di specie).
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Lungi dal restare inottemperante al proprio onere motivazionale, Tribunale, concordando con le conclusioni del primo giudice, illustr adeguatamente la pregnanza contra reum della piattaforma investigativa, senza fallacie logiche e in coerenza con le specifiche emergenze procedimentali (pp. 2 3, ove si ricostruisce la truffa ai danni di un anziano perpetrata da NOME COGNOME immediatamente dopo la commissione del delitto contattò COGNOME – con cui aveva una risalente collaborazione finalizzata alla compravendita di preziosi, com attestato dalla memoria del cellulare – e gli inviò la foto di uno dei gi fraudolentemente carpiti, ricevendone una risposta di pieno apprezzamento e concordando un incontro per la cessione). Non incide sulla congruità dell’apparat argomentativo, a fortiori tenuto conto della fluidità di accertamento durante la fase delle indagini, la mancata indicazione dell’esatto momento della ricezione d monili (circostanza, peraltro, ampiamente ricavabile dal contenuto delle suddett conversazioni).
Il primo motivo, che non muove doglianze rispetto a tali considerazioni, limitandosi ad eccepire un’inesistente carenza di motivazione, è, dunque manifestamente infondato.
3.2. Il secondo motivo è oltremodo generico, non confrontandosi con l’effettiva portata argomentativa del passaggio contestato (che si limita a rile la concordanza delle considerazioni espresse sino ad allora in ordine alla nit sussistenza della gravità indiziaria con gli accertamenti amministrativi avevano rilevato irregolarità nella registrazione della merce, prescinden completamente dalla doverosità o meno di tali adempimenti) e omettendo di illustrare l’incidenza dell’eventuale espunzione di questo elemento a carico,
luce del criterio della cosiddetta “prova di resistenza” delle residue, emergenze (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 d 18/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269218-01).
4. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’ar cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle s processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emer dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025.