Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11107 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME a Crotone il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 24/1/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibil del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del Gup del Tribunale di Crotone che, in data 15/1/2020, aveva dichiarato COGNOME NOME NOME della ricettazione dì reperti archeologici, condannandolo -in esito a giudizio
abbreviato e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche- alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO deducendo:
2.1 la manifesta illogicità della motivazione e l’omessa motivazione in ordine ai ri svolti nell’atto d’appello. Secondo il difensore la Corte territoriale ha mal inter l’intercettazione n. 3001 del giorno 11/2/2015 tra COGNOME NOME NOME la moglie e non h considerato il contenuto dell’interrogatorio del COGNOME rilevante ai fini del dolo, a prevenuto rappresentato che i monili d’oro in contestazione non presentavano fregi o disegni che li qualificassero come antichi ed egli, pur potendo acquistarli al prezzo dell’oro usato lo fece. Aggiunge che i giudici d’appello hanno, inoltre, illogicamente ritenuto sulla base della richiamata intercettazione che fosse l’imputato a voler realizzare un profitto personale di euro per ciascun bracciale mentre si trattava in realtà di un vantaggio persegui dall’COGNOME. La Corte di merito, secondo il ricorrente, ha travisato il fatto in l’imputato si è limitato a visionare i bracciali senza entrarne in possesso, mettendo in con il subacqueo con l’COGNOME senza mirare ad alcun vantaggio economico;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’esistenza de presupposto e al dolo e correlato vizio della motivazione in relazione all’art. 176 D.Igs 42/ e all’art. 648 cod.pen. Il difensore sostiene che la culturalità dei beni in contestazione desunta da elementi non verificati, quali l’asserito ritrovamento in mare affermato subacqueo, ovvero non verificabili, trattandosi di bracciali senza alcuna decorazione e senz pregio, mai posseduti dall’imputato e mai analizzati da periti. L’assenza di prova cert ordine alle modalità di ritrovamento e la stessa valutazione dell’COGNOME, che rite potesse trattarsi al più di reperti barbarici o bizantini, avrebbe dovuto condurre ad esclu la culturalità dei beni.
Quanto al dolo il difensore sostiene che l’imputato non ebbe sospetti sulla provenienz illecita della merce, trattandosi di beni che potevano essere stati prodotti anche di rece solo in ragione delle insistenze degli interlocutori si determinò a contattare l’COGNOME COGNOME vi sono elementi per ritenere la sussistenza del dolo in forma diretta o eventuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi che la Corte di merit adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso sulla scorta di una motivazione priva di criticità logiche.
1.1 Con il primo motivo il ricorrente assume l’illogicità della motivazione in rela all’apprezzamento dei contenuti della conversazione indiziante intercorsa tra il coimputat
Prof. NOME, e la moglie dopo che il primo si era recato su richiesta del prevenuto sua oreficeria e aveva preso visione dei due reperti costituiti da bracciali in oro puro mart di epoca antica (bizantini o barbarici), del peso di circa 170 gr., recuperati da su identificati all’interno di una piccola anfora sul fondale marino. Contrariamente all’as difensivo la valutazione della sentenza impugnata è aderente al tenore letterale del conversazione (pressoché integralmente trascritta dal primo giudice) e non mostra alcun decisivo travisamento, risultando espressamente dalla stessa che il ricorrente aveva incarica il coimputato conversante, esperto d’arte antica, di reperire acquirenti per i reperti del stimato di circa seimila euro sicché l’Attíanese immediatamente prendeva contatti con ta COGNOME NOMENOME gestore di un museo, per verificarne la disponibilità all’acquisto.
La ricostruzione della vicenda a giudizio dimostra in maniera logica e persuasiva sussistenza degli estremi del contestato delitto a carico del COGNOME, stante l’acc mediazione tra i subacquei che avevano rinvenuto i reperti e l’COGNOME al fine della collocazione sul mercato dei beni in contestazione.
1.2 Quanto al dolo, le doglianze difensive sono del tutto generiche in quanto la Cor territoriale (pagg. 3-4) ha congruamente argomentato sia la culturalità dei beni alla dell’accurata descrizione fattane dall’COGNOME (che li aveva fotografati) alla moglie, consapevolezza della provenienza illecita, trattandosi di monili recuperati nel mare di Croto città della Magna Grecia, in relazione ai quali l’imputato aveva chiesto l’inter dell’COGNOME in ragione della competenza del medesimo nella valutazione di reperti antich I giudici territoriali hanno tratto ulteriore conferma al riguardo dal tentativo di vendere al proprietario di un museo mentre con riguardo al profitto perseguito hanno evidenziat sulla base degli esiti intercettivi, che il ricorrente contava di conseguire dalla vendita personale di circa 500 euro per ciascuno dei bracciali.
2. Con riguardo al dedotto difetto di prova in ordine alla culturalità dei beni oss collegio che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la sussistenza del r presupposto di illecito impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato di cui al 176 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fattispecie che, alla luce della costante giurisprud di legittimità, non richiede l’accertamento del cosiddetto interesse culturale, né che appresi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimen amministrativo, essendo sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteris oggettive degli stessi (Sez. 3 , n. 24988 del 16/07/2020, Rv. 279756 – 01; Sez. 2, n. 361 del 18/07/2014, Rv. 260366 – 01; Sez. 3, n. 24344 del 15/05/2014, Rv. 259305 – 01).
La qualifica di bene culturale si connette, dunque, all’oggettivo interesse cultural medesimo, che può essere desunto da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi cri (Sez. 3, n. 35226 del 28/06/2007, Rv. 237403 – 01) senza che sia necessario l’espletamento
di perizia e la valutazione del giudice di merito sul punto, ove sostenuta da congru giustificativa, come nella specie, risulta insindacabile in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarat inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 Gennaio 2024
La Consigliera estensore
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La Presidente