Ricettazione Reato Presupposto: La Cassazione Conferma l’Irrilevanza della Depenalizzazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di ricettazione reato presupposto, stabilendo un principio di diritto fondamentale: la successiva depenalizzazione del reato da cui provengono i beni non influisce sulla punibilità della ricettazione. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale e offre importanti chiarimenti sulla struttura e l’autonomia del reato di ricettazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di ricettazione. L’imputato si era rivolto alla Suprema Corte lamentando la violazione della legge processuale, in particolare sostenendo un’erronea valutazione delle prove dichiarative e un travisamento dei fatti da parte dei giudici di merito. L’obiettivo del ricorso era, in sostanza, ottenere una rilettura del quadro probatorio che aveva portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le censure mosse dall’imputato non costituissero una reale violazione di legge, ma piuttosto un tentativo di sollecitare una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda. Tale attività è preclusa in sede di legittimità, dove la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente motivata, dei giudici dei gradi inferiori.
Le Motivazioni: La Stabilità del Reato di Ricettazione rispetto al Reato Presupposto
La parte più interessante della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha affrontato una questione giuridica di grande rilevanza. La difesa, implicitamente o esplicitamente, faceva leva sulla potenziale evoluzione normativa riguardante il reato originario.
La Corte ha chiarito in modo definitivo che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la provenienza delittuosa del bene è un elemento che deve essere valutato con riferimento esclusivo al momento in cui è stata commessa la condotta di ricettazione stessa. In altre parole, ciò che conta è che il bene provenisse da un fatto che costituiva reato secondo la legge in vigore in quel preciso momento.
L’eventuale successiva abrogazione o depenalizzazione del ricettazione reato presupposto non ha alcun effetto retroattivo sulla ricettazione. Questo perché la norma incriminatrice della ricettazione si riferisce alla provenienza “da delitto” come un elemento normativo esterno, la cui esistenza viene “cristallizzata” al momento del fatto. Le successive vicende normative che interessano il reato presupposto, come una modifica legislativa o una dichiarazione di incompatibilità con il diritto comunitario, non sono rilevanti ai sensi dell’art. 2 del codice penale per chi ha commesso la ricettazione.
A supporto di questa tesi, la Corte ha richiamato precedenti sentenze, come quella relativa alla ricettazione di un assegno proveniente da un carnet smarrito, dove si è evidenziata l’irrilevanza della successiva depenalizzazione di alcuni reati minori contro il patrimonio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale per la stabilità del sistema penale: l’autonomia del reato di ricettazione rispetto alle vicende normative del reato presupposto. La decisione ha un’importante implicazione pratica: chi acquista o riceve beni di provenienza illecita non può sperare di andare esente da responsabilità penale a seguito di una futura modifica legislativa che depenalizzi il reato originario. La valutazione della sua condotta resta ancorata alla situazione giuridica esistente al momento in cui ha agito, garantendo così certezza del diritto e coerenza nell’applicazione della legge penale.
Se il furto di un oggetto viene depenalizzato, chi ha acquistato quell’oggetto rubato prima della depenalizzazione risponde ancora di ricettazione?
Sì. Secondo quanto stabilito dalla Corte, la successiva depenalizzazione del reato presupposto (in questo caso, il furto) è irrilevante. La responsabilità per ricettazione si valuta in base alla legge in vigore al momento in cui il bene è stato ricevuto.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le testimonianze di un processo?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso in Cassazione non può avere ad oggetto una nuova valutazione delle prove o una rilettura alternativa dei fatti. Il compito della Suprema Corte è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non giudicare nuovamente i fatti (giudizio di merito).
Cosa si intende quando la Corte afferma che la provenienza da delitto è un ‘elemento definito da norma esterna’?
Significa che per capire se la ricettazione sussiste, la norma che la punisce ‘richiama’ un’altra norma (quella che definiva il reato presupposto al momento del fatto). L’esistenza di questo elemento viene accertata una volta per tutte con riferimento alla legislazione vigente in quel momento, senza essere influenzata da cambiamenti futuri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22368 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIARAVALLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge processuale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove dichiarative, è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probator estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata;
che non sussistono i dedotti vizi, posto che la Corte territoriale h correttamente valorizzato la prova dichiarativa della p.o., nonché adeguatamente motivato sul corposo compendio probatorio a carico dell’imputato, specie per quel che concerne la materialità del fatto di reato e l’elemento psicologico dello stesso (si vedano, in particolare, pagg. 11 – 13 della sentenza impugnata);
che deve ritenersi ininfluente la depenalizzazione, successiva al fatto contestato, del reato presupposto, in quanto, in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l’avvenuta abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario, non assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 cod.pen. e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferiment al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (fattispecie – invero ritagliata anche su caso all’odierno esame – in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l’irrilevanza dell’intervenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 627 cod.pen. per effett del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034; Sez. 3, n. 30591 del 0306/2014, Seck, Rv. 259957; Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, Paperini, Rv. 228412);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 16/04/2024