Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 906 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 906 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di:
NOME NOME nato a Napoli, il 1/4/1978,
COGNOME NOME nato a Napoli il 29/4/1987, avverso la sentenza del 18/4/2023 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del sostituto Pr generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impug limitatamente alla ritenuta non configurabilità dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore, avv. NOME COGNOME civile costituita, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, la con statuizioni civili e la condanna al pagamento delle spese processuali, delle quali ha ch liquidazione, nella misura di euro 1.800,00;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDFtATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 18 aprile 2023, confermava nei confronti odierni ricorrenti la sentenza di primo grado, che li aveva ritenuti colpevoli del delitto d (800, kg. di rame) contestato in concorso.
Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
NOME COGNOME trasportatore del mezzo nel cui cassone era occultato il metallo sottra Telecom Italia s.p.a.,
1.1. Col primo motivo, il difensore di deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen., avendo richiesto esplicitamente alle udie marzo e del 18 aprile il riconoscimento della particolare lievità del fatto, senza ricever alcuna risposta motivazionale reiettiva.
1.2. Col secondo motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce ancora violazione della legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed eccessivo r sanzionatorio a fronte della non allarmante personalità dell’imputato (desumibile anch modalità del fatto e dal grado della colpa).
1.3. Col terzo motivo, svolto in relazione all’art. 546 del codice di rito, il difensore de manifesta e mancanza della motivazione relativamente alla prova della consapevolezza del provenienza delittuosa del rame detenuto e trasportato sull’autocarro. Il solo riconoscime materiale sottoposto a sequestro da parte del teste, dipendente Telecom s.p.a., su poche foto in bianco e non sarebbe idoneo a configurare la provenienza illecita del materiale.
1.4. Col quarto motivo, il difensore di COGNOME deduce illogicità manifesta e mancan motivazione relativamente all’apprezzamento della prova del concorso del reato di ricettazione sarebbe infatti emersa alcuna prova in ordine alla partecipazione del COGNOME alle operazioni della merce illecita. Nulla, quindi, sapeva il ricorrente della natura del carico.
COGNOME NOMECOGNOME titolare della ditta di trasporti che aveva ricevuto il rame provento di de
2.1. Col primo motivo, il difensore del Marra deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. pr violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione di norma penale in relazione circostanza attenuante di cui all’art. 131 bis cod. pen.; inosservanza ed erronea applica norma processuale penale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. L d’appello avrebbe omesso di motivare in ordine all’applicazione della causa di non punibilità dall’art. 131 bis cod. pen., richiesta in sede di discussione all’udienza del 18 aprile 2023.
2.2. Col secondo motivo, il difensore del Marra deduce inosservanza e erronea applicazione norma processuale, in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ai sensi del comma 1, lett. c) stesso codice; difetto di motivazione, manifesta illogicità, travisamento de
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travisamento per indicazione nel testo del provvedimento di informazione errata, vizio di moti come vizio nell’informazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) codice di rito. In particola illogicità manifesta e mancanza della motivazione relativamente all’ipotizzata provenienza del del rame trasportato sul mezzo nella sua disponibilità operativa. La provenienza dal delitto sarebbe provata esclusivamente in ragione della mera riconducibilità dello stesso alla Telecom s.p.a..
I motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati. Questa Corte ha più volte afferm inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che propongono doglianze aspecific manifestamente infondate in diritto oppure si risolvono nella pedissequa reiterazione di q dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi consid specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di un argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME Rv. 277710).
3.1. In particolare, quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato.
Il motivo è comune ai due ricorrenti, la Corte di merito ha implicitamente rigettato la r apprezzare la particolare tenuità dell’offesa allorquando ha argomentato circa la congrui sanzione irrogata in primo grado, ponendosi tale valutazione in termini di antitetica incon con il riconoscimento della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità del 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420).
3.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche (motivo proposto dal solo COGNOME) sottolinearsi che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello prevalente ed atto determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elem attinente alla personalità del colpevole o all’entità del fatto ed alle modalità di esecuzi può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279 giurisprudenza di legittimità ha, altresì, sottolineato che è legittimo il diniego del generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell’ammissione di colpevolezza la quest’ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico 11732 del 27/01/2012, COGNOME, Rv. 252229). Appare quindi corretta la motivazione della sent impugnata che ha sottolineato come non vi sia ragione di riconoscere le attenuanti gene all’imputato, non essendo stata dimostrata resipiscenza alcuna. Peraltro, la difesa non ha a concreti elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti innominate.
3.3. Il terzo ed il quarto dei motivi spesi nell’interesse del COGNOME sono comuni al secondo dal Marra. La deduzione è aspecifica e generica e non si confronta adeguatamente con la motivazi della sentenza che ha disatteso la censura con argomentazioni logiche e immuni da vizi. La Cor merito ha, infatti, espressamente apprezzato l’attendibilità e la genuinità delle dichiarazio teste COGNOME, assistente tecnico di Telecom Italia, circa l’appartenenza dei cavi alla Telec
apprezzamento rientra tra le prerogative esclusive del giudice di merito e se congrua argomentato non può essere censurato nella sede di legittimità. Inoltre, correttamente la territoriale ha richiamato l’orientamento costante di questa Corte, secondo cui il presupp delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e d caratteristiche del bene stesso, senza necessità che il delitto presupposto sia accertato con s irrevocabile, dovendo il giudice apprezzare la sussistenza solo ontologica del delitto “produ meno che la sussistenza di quel fatto-reato non sia esclusa in maniera categorica da preced accertamento (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609).
3.4. Quanto a riconoscimento della responsabilità in concorso dei due ricorrenti, il manifestamente inammissibile, con esso si sollecita la Corte di legittimità ad u apprezzamento di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettaz una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ( 22242 del 27/01/2011, COGNOME; conf. 42787/2023). La pronuncia impugnata ha accuratamente argomentato circa la consapevolezza del Rinardi della natura del carico trasportato, evidenz che il mezzo guidato era stato caricato nel piazzale dell’azienda dei INDIRIZZO e che era verosimile che il COGNOME in quanto responsabile del trasporto avesse verificato il carico.
Quanto a prova dell’accordo del Marra, nel presupposto della consapevolezza del trasporto occ dei cavi di provenienza illecita occultati sotto rottami di ferro, la Corte di merito ha rileva titolare della ditta beneficiaria del carico illecito dal cospicuo valore, doveva necessariame a conoscenza della natura del trasporto, anche per le modalità di occultamento della res ille presenza di un formulario per lo smaltimento dei rifiuti, riguardante la merce regolarmente pr sotto la quale era però collocato il rame, nella misura di 800 kg, non è affatto dirimente alternativa: l’avere il COGNOME, all’insaputa del COGNOME, curato con il mezzo stesso un propri è stata correttamente ritenuta non supportata da alcun elemento storico o logico.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. p la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedime nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pag a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzio nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ric
I ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa s nel grado dalla costituita parte civile, NOME COGNOME che si liquidano, come da di secondo le vigenti disposizioni tabellari, tenuto conto della domanda.
Sentenza con motivazione semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle sp sostenute dalla parte civile DI COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltr accessori di legge.
Il consigliere estensore
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COGNOME
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
Il Presidenti
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CORTE DI CASSAZIONE
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