Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51742 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51742 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/septite le conclusioni del PG NOME COGNOME -e-, GLYPH , Cuu <
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 marzo 2023, il Tribunale di Caltanissetta – Sezione per il riesame rigettava l'istanza proposta da NOME COGNOME avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del COGNOME per le indagini preliminari del Tribunale di Enna che aveva applicato al predetto, indagato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Catania con prescrizione di non uscire in orario serale.
Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo un unico motivo di ricorso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con cui deduce la carenza e illogicità della motivazione in ordine sia alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari sia in relazione alla valutazione (asseritamente omessa) della documentazione attestante l'attività lavorativa espletata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti ai procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, «in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari». (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, COGNOME, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4, n. 17781 del 14/04/2021, COGNOME NOME). Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del COGNOME che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se, nel merito, si sia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e della sussistenza delle esigenze cautelari e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto.
Ciò precisato, deve ricordarsi che il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. perché «al fine di procurare sé un profitto riceveva da COGNOME NOME e occultava l'autovettura Renault
Twingo proveniente dal delitto di furto commesso al predetto NOME tra le 04.01 e le 04.18 del 14 Marzo 2022».
Orbene, il Tribunale ha ampiamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di dover condividere la ragioni poste a fondamento del conforme provvedimento del COGNOME per le indagini preliminari. Ed invero, dopo aver richiamato la motivazione del provvedimento dk primo a cui la motivazione del Tribunale si salda per formare un unico percorso decisionale, ha evidenziato nel dettaglio, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi, plurimi elementi emersi a carico del ricorrente indicando con precisione gli argomenti dai quali ha ritenuto di desumere il fumus commissi delicti (il contenuto delle intercettazioni telefoniche – in particolare quelle del 14 marzo 2022, ovverosia del giorno in cui veniva perpetrato il furto dell'autovettura oggetto del reato in questione – tra lo COGNOME e il ricorrente in cui si faceva chiaro riferimento, mediante l'utilizzo di un linguaggio criptico, evidente espressione dell'assenza di buona fede da parte dei dialoganti, all'autovettura in questione e da cui emergeva che il ricorrente era a conoscenza del fatto che lo COGNOME era entrato in possesso dell'autovettura rubata poche ore prima; l'irrilevanza del fatto, per le ragioni compiutamente esposte nel provvedimento impugnato, che il ricorrente lavorasse alle dipendenze di una ditta di autoricambi; la sussistenza di rapporti dell'COGNOME, emergente sempre dalle intercettazioni telefoniche, con più componenti nel gruppo criminale dedito alla commissione seriale di furti di autovetture e del ruolo stabile del predetto quale acquirente di pezzi di ricambio rubati).
2.1. In ordine poi all'asserita mancanza di motivazione con riferimento all'attività lavorativa dell'COGNOME si rileva che, al contrario, proprio tale attività lavorat viene espressamente considerata dal Tribunale là dove si afferma che «la circostanza che l'COGNOME lavori alle dipendenze di una ditta di autoricambi, oltre a non escludere l'approvvigionamento, da parte dell'indagato, di pezzi di ricambio da autovetture rubate, non spiega come mai, nel corso di altra conversazione, l'odierno ricorrente, parlando al telefono con l'altro coindagato, COGNOME NOME, chiedesse a quest'ultimo di raggiungerlo non già presso il luogo di lavoro, bensì "verso casa mia là … nella vecchia casa" e proprio allo scopo "di sistemare dei ricambi" e specificatamente, "l'alternatore della Panda"». Il ricorrente si limita a reiterare le considerazioni già espresse con il ricorso per riesame e, pur formalmente lamentando asseriti vizi logici della decisione, nella sostanza censura la persuasività della ricostruzione effettuata dai giudici di merito prospettando una diversa valutazione dei dati fattuali alla luce di una differente lettura degli stessi, riservata in via esclusiva ai giudici di merit preclusa a questa Corte di legittimità il cui giudizio è limitato a verifica
l'esistenza di un apparato motivazionale non manifestamente illogico contraddittorio.
Anche con riferimento all'asserita assenza di esigenze cautelari, valgo principi sopra richiamati e la considerazione che anche, sotto tale profi percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame non si presenta n contraddittorio né mancante avendo valorizzato, nell'affermare la sussistenza un concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, la gravità dei fa modalità di estrinsecazione della condotta collegandoli alla personal dell'indagato, «connotata da una spiccata pericolosità e proclività a delinqu come emerge sia dal certificato del casellario giudiziale – da cui risult elevatissimo numero di condanne anche per reati contro il patrimoni (ricettazione, estorsione, rapina, furti, molteplici reati in materia di stupe commessi con sostanziale contiguità temporale – sia dai precedenti penali pe reati commessi con violenza alla persona quali sequestro di persona, lesi personale, rissa e in materia di armi.
In ultimo deve darsi conto che il Tribunale, sotto il profilo della proporzio della misura, ha evidenzia che, con separato provvedimento, in parzia accoglimento dell' appello del Pubblico ministero, l'obbligo di dimora è s sostituito con gli arresti domiciliari.
4 Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichi inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla caus inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Roma, 22 settembre 2023
Il Consigliere estensore
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
Il Presidente