Ricettazione e Prescrizione: La Cassazione e il Principio del Favor Rei
L’acquisto di beni usati online può nascondere insidie legali, tra cui il rischio di incorrere nel grave reato di ricettazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7970/2024) offre importanti chiarimenti su come viene calcolata la prescrizione per questo reato, specialmente quando la data esatta dell’acquisto illecito non è nota. Vediamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un imputato condannato in primo e secondo grado per la ricettazione di tre motoseghe rubate. L’uomo si era difeso sostenendo di aver acquistato gli attrezzi in buona fede su un noto sito di annunci online, senza essere a conoscenza della loro provenienza illecita. A suo dire, questa circostanza emergeva già dal verbale di perquisizione.
Nonostante le sue argomentazioni, la Corte d’Appello aveva confermato la condanna, ritenendo le sue affermazioni non credibili, anche perché non supportate da alcuna documentazione che provasse l’acquisto online, né da dettagli sul prezzo o sulle modalità di pagamento.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali: la presunta illogicità della motivazione della Corte d’Appello e, soprattutto, l’intervenuta prescrizione per due dei reati di ricettazione contestati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, giungendo a una decisione divisa in due parti.
1. Annullamento con prescrizione: La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a due episodi di ricettazione, dichiarandoli estinti per prescrizione. Di conseguenza, ha ricalcolato la pena per l’unico reato residuo.
2. Inammissibilità: Per il resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dall’imputato riguardo alla sua presunta buona fede fossero una mera ripetizione di quanto già sostenuto in appello, senza un reale e specifico confronto critico con le argomentazioni della sentenza di secondo grado.
La questione della ricettazione e la prescrizione
Il punto cruciale della sentenza riguarda il calcolo del termine di prescrizione. L’avvocato dell’imputato ha sostenuto che, per i reati di ricettazione ai danni delle vittime A e B, il tempo era ormai scaduto. La Cassazione ha dato ragione alla difesa, ribadendo un principio fondamentale.
L’inammissibilità del ricorso nel merito
Per quanto riguarda la colpevolezza, la Corte ha sottolineato che un ricorso per cassazione non può essere una semplice fotocopia dei motivi d’appello. È necessario, a pena di inammissibilità, che l’imputato contesti in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto su cui si fonda la decisione impugnata, dimostrando perché essa sia errata. Nel caso di specie, l’imputato non ha confutato efficacemente la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva giustamente evidenziato la totale assenza di prove a supporto della tesi dell’acquisto online.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti.
Il primo riguarda il calcolo della prescrizione. I giudici hanno riaffermato il principio del “favor rei” (il favore verso l’imputato). Secondo questo principio, quando manca una prova certa sulla data di acquisizione del bene rubato da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato in una data il più possibile vicina a quella del furto originario. Poiché i furti erano avvenuti rispettivamente nell’aprile e nel settembre 2012, facendo partire il calcolo da quelle date, la Corte ha potuto dichiarare estinti per prescrizione i due reati corrispondenti.
Il secondo pilastro riguarda l’inammissibilità del motivo di ricorso sulla colpevolezza. La Corte ha spiegato che la funzione dell’impugnazione è quella di una “critica argomentata”. L’imputato, invece, si era limitato a riproporre la sua versione dei fatti (l’acquisto online), senza però fornire alcun elemento nuovo o contestare puntualmente le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva ritenuto la sua versione incredibile. La mancanza di documentazione, di dettagli sulla transazione o sul venditore hanno correttamente portato i giudici di merito a non credere alle sue affermazioni.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma un’importante garanzia per l’imputato: in assenza di prove contrarie, il tempo per la prescrizione della ricettazione inizia a decorrere da un momento prossimo a quello del furto, in applicazione del principio del favor rei. In secondo luogo, essa funge da monito sulla necessità di redigere ricorsi specifici e argomentati, che non si limitino a ripetere doglianze generiche, ma che si confrontino analiticamente con la decisione che si intende contestare. Per i cittadini, invece, resta l’avvertimento: quando si acquistano beni usati, specialmente online e senza canali tracciabili, è fondamentale conservare ogni prova della transazione per potersi difendere efficacemente in caso di contestazioni sulla provenienza lecita del bene.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per il reato di ricettazione se non si conosce la data esatta dell’acquisto?
In applicazione del principio del “favor rei”, se manca la prova certa della data di acquisizione del bene, il termine di prescrizione si calcola a partire da una data il più possibile vicina a quella in cui è stato commesso il reato presupposto (ad esempio, il furto).
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato in parte inammissibile?
Perché, per quanto riguarda la sua colpevolezza, si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le motivazioni della sentenza impugnata, come richiesto dal codice di procedura penale.
Affermare di aver acquistato un bene su un sito di annunci online è sufficiente a escludere la responsabilità per ricettazione?
No. Secondo la Corte, una semplice affermazione non è sufficiente. L’imputato non ha fornito alcuna documentazione, né ha precisato le modalità e la somma pagata per l’acquisto, rendendo di fatto le sue dichiarazioni non credibili agli occhi dei giudici.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7970 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7970 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di ricettazione commessi ai danni di COGNOME e di COGNOME in quanto estinti per prescrizione e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso;
S 6 ^ ~
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 25/10/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui COGNOME era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione di tre motoseghe.
1.1 Al riguardo il difensore rileva che con l’atto di appello si era osservato che l’imputato aveva acquistato i beni oggetto delle ricettazioni sul sito “EMAIL.it” senza sapere che gli stessi erano oggetto di furto , circostanza che emergeva già dal verbale di perquisizione; la motivazione della Corte di appello era quindi illogica sia nella parte in cui affermava che COGNOME non avrebbe potuto sottrarsi alla perquisizione, operata per il reato di furto di cui al capo a) (per il quale si era dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela), sia quando aveva osservato che COGNOME non aveva documentato l’acquisito, posto che le transazioni sul sito “Subito.it” possono avvenire con metodi non tracciabili; il difensore segnala che le ricettazione nei confronti di COGNOME si era estinta per prescrizione tra l’udienza svoltasi avanti la Corte di appello di Brescia ed il deposito delle motivazioni della sentenza, dovendosi reputare che la ricettazione si fosse consumata in epoca immediatamente successiva al furto.
1.2 Il difensore lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione della ricettazione in danno di COGNOME in epoca precedente alla udienza tenutasi avanti alla Corte di appello, visto che si doveva ritenere che la ricettazione di fosse consumata in epoca immediatamente successiva al furto; la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la causa di estinzione del reato, che pure era stata eccepita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato.
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve osservare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata)
senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che (“La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta” (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).
Nel caso in esame, il primo motivo di ricorso reitera la censura già sostenuta in appello, sulla quale la Corte di appello ha evidenziato che non è stata fornita alcuna dimostrazione sul fatto che l’acquisto sarebbe stato effettuato tramite il sito “Subito.it”, non avendo prodotto alcuna documentazione a supporto di quanto affermato, né avendo precisato in che modo e per quale somma abbia acquistato le motoseghe oggetto di furto, per cui correttamente non sono state ritenute credibili le sue affermazioni in merito.
1.2 Quanto alla eccepita prescrizione, per le ricettazioni ai danni di COGNOME e di COGNOME deve essere ribadito il principio secondo cui “ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del “favor rei”, in prossimità della data di commissione del reato presupposto” (Sez.2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307; vedi anche Sez.1, sentenza n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365); pertanto, poiché il reato di furto ai danni di COGNOME era stato commesso 111 aprile 2012 e quello ai danni di COGNOME il 17 settembre 2012, i due reati di ricettazione devono essere dichiarati estinti per prescrizione con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione ed C 100,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di ricettazione relativi ai furti commessi ai danni di COGNOME NOME e COGNOME NOME perché estinti per prescrizione e, per l’effetto, ridetermina la pena per il restante reato in anni due e mesi uno di reclusione ed C 600,00di multa
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 10/01/2024