Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43354 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43354 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 26/5/2022 – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 14/5/2021, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. – dichiarava condizionalmente sospesa la pena detentiva, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen. Evidenzia che nel caso di specie, a fronte della declaratoria di prescrizione con riferimento agli altri reati ascritti al COGNOME, non è possibile far riferiment
contesto generale e ritenere che l’imputato sia un «personaggio ambiguo» tenuto conto che gli altri fatti ascrittigli non risultano accertati. In second l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen. ben poteva essere riconosci considerazione del materiale ricettato, costituito prevalentemente da fotocopie documenti di identità, che, dunque, avrebbero potuto avere un utilizzo molt limitato.
2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione la violazione dell’art. 6 comma 1, lett. E), cod. proc. pen., per contraddittorietà o manifesta illogicit della motivazione con riferimento al profilo della giurisdizione del giudice ital Osserva che la Corte territoriale, da un lato, afferma che la residenza del Mas si rilevi dalla elezione di domicilio (peraltro effettuata solo ai fini delle nel presente procedimento), dall’altro, ritiene che il ricorrente dimori p l’abitazione della convivente in San NOME; che è evidente la contraddittori delle due affermazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 n primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, sia con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ch alla esclusione della ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen, la moti è esente da manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale evidenziato lato il più ampio contesto delinquenziale all’interno dei quale si inseriscono oggetto di scrutinio (desumibili dall’espletata istruttoria dibattiment prescindere dalla declaratoria di prescrizione dei reati), dall’altro la nat beni ricettati (trattasi prevalentemente di copie di documenti di identit anche di tessere sanitarie, di codici fiscali, di un timbro medico e documento di identità in originale) – con la conseguenza che è insindacabile cassazione. In altri termini, il riconoscimento delle circostanze atten generiche, così come dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. legittimanti la diminuzione della pena, presuppongono una valutazione di fat che, se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della di cassazione.
1.2 Il secondo motivo è aspecifico, oltre che generico, posto che per verso non si confronta con l’articolata motivazione resa dalla Corte territori per altro verso non enuncia ed argomenta specificamente rilievi critici, risp alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugn Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzion contraddittorietà della motivazione, senza esplicitarne le ragioni sottes particolare, entrambi i giudici di merito hanno evidenziato come i document
oggetto della condotta criminosa contestata fossero stati pacificamente ogget di originaria sottrazione in Italia; come il COGNOME, all’epoca dei fatti, lavo Italia, presso la Questura di Rimini; come egli, all’epoca, fosse residente in I sebbene domiciliato in San NOME; che dunque è tutt’altro che illogica meramente ipotetica l’affermazione secondo cui fosse Rimini il centro dei propr interessi; senza tacere che egli stesso ebbe ad affermare, peraltro, che una res oggetto dell’imputazione di cui all’art. 648 cod. pen. era stata d acquistata in Italia. Tali elementi, nella loro concatenazione logica certamente è anche probabilistica, come ogni inferenza, ma non per questo inibita o censurabile nel ragionamento giudiziale – portano ragionevolmente ritenere che nello Stato italiano si sia effettivamente svolta una parte (non se preponderante o meno) della condotta criminosa, sì da radicare l giurisdizione italiana.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pe inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazion generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, COGNOME, Rv. 257434 – 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, R 268822 – 01). L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano d conseguenza alla inammissibilità.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 22 settembre 2023.