Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10601 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10601 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nata a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge nonchØ contraddittorietà della motivazione con una cui Ł stata rigettata la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno, Ł manifestamente infondato, rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, ha motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta dell’imputata come ricettazione di lieve entità, alla luce dell’ingente valore del modulo di riscossione ricettato e delle modalità della condotta indicative di una progettualità delittuosa(si veda pag. 1 e 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
rilevato , inoltre, che non Ł ravvisabile l’eccepita contraddizione motivazionale in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state concesse in considerazione del comportamento collaborativo della ricorrente che ha ammesso tutti gli addebiti e manifestato piena resipiscenza nel corso del giudizio, circostanze di natura soggettiva del tutto diverse da quelle poste a fondamento del rigetto della richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648 cod. pen. invocata dalla difesa;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/03/2026
– Relatore –
Ord. n. sez. 3708/2026
CC – 05/03/2026
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