Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16992 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nato a San Fratello il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Messina dell’8.1.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con sentenza del 25.11.2022 il Tribunale di Patti aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di ricettazione e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva infin liquidato le spese;
la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, impugnata dall’imputato, ha ricondotto l’episodio nella ipotesi “lieve” ora contemplata dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen. e, con le pur ribadite circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena finale in mesi 10 di reclusione ed euro 200 di multa, confermando per il resto e, in particolare, quanto alle statuizioni civili, la sentenza impugnata;
ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del difensore che deduce:
3.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali ed illogicità della motivazione quanto all’omessa esclusione della parte civile: rileva che la Corte territoriale non ha preso in esame le puntuali censure articolate dalla difesa poiché, contrariamente alla ricostruzione sintetizzata nel capo di imputazione, i due caprini rinvenuti presso l’RAGIONE_SOCIALE del NOME appartenevano non già a NOME COGNOME, ma a tale NOME COGNOME, effettiva titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 001ME052 e che, difatti, in data 14.10.2014, aveva sporto denuncia di furto di bestiame subito nel precedente mese di luglio indicandoli tra i capi sottrattile e che, pertanto, non erano di proprietà del COGNOME sicché il procedimento era nullo sin dalla emissione dell’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini e, poi, del decreto di citazione a giudizio per violazione del disposto di cui alle lett. b) e c) del comma primo dell’art. 552 cod. proc. pen.; sottolinea che la questione, tempestivamente sottoposta all’attenzione della Corte d’appello, non è stata minimamente esaminata dai giudici di secondo grado;
3.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato accertamento del reato presupposto: rileva che entrambi i giudici di merito hanno dato per assodato che il COGNOME si fosse appropriato di capi provento di furto di cui, tuttavia, al di là della denunzia sporta dalla COGNOME (e non dal COGNOME), non era stato acquisito alcun riscontro, tenuto conto che la stessa denunziante aveva fatto presente che si trattava di capi lasciati al libero pascolo; ribadisce che la condanna non può che conseguire ad un accertamento della responsabilità in grado di superare ogni ragionevole dubbio;
3.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato: rileva che entrambi i giudici di merito hanno erroneamente considerato, quale data del commesso reato, quella dell’accertamento laddove, trattandosi di reato istantaneo, esso si era consumato nel momento in cui l’agente aveva acquisito la disponibilità del bene che, in caso di dubbio, per il principio del favor rei, doveva corrispondere a quella del furto, avvenuto nel luglio del 2014, con conseguente maturazione, ancor prima della sentenza di primo grado, del termine massimo di prescrizione, una volta ritenuta la ipotesi “lieve”;
3.4 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.: richiama la motivazione con cui la Corte d’appello aveva respinto la richiesta avanzata con l’atto di gravame facendo riferimento vuoi all’oggetto del reato che alle modalità della condotta che, tuttavia, avrebbe dovuto tener conto di tutti i criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. la cui complessiva considerazione avrebbe portato ad una soluzione diversa;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il primo motivo risulta generico e manifestamente infondato non confrontandosi con la confutazione della medesima doglianza operata dalla decisione impugnata; ritiene generico e manifestamente infondato il secondo motivo che non tiene conto della pacifica giurisprudenza che consente di ritenere provata in via logica la sussistenza del delitto presupposto, desumibile dalla sottrazione del gruppo di animali oggetto di denuncia e dalla nón casuale apposizione di marchi auricolari corrispondenti alla ditta del RAGIONE_SOCIALE; altrettanto manifestamente infondato ritiene, ancora, il motivo concernente il termine di prescrizione e, infine, generico e manifestamente infondato quello relativo al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., avuto riguardo alle connotazioni del fatto e all’intensità del dolo descritti con motivazione non illogica e corretta in diritto dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.
NOME COGNOME è stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all’esito di un conforme apprezzamento RAGIONE_SOCIALE medesime
emergenze istruttorie, del delitto di cui all’art. 648 cod. pen. perché “… riceveva e deteneva animali di provenienza delittuosa, in particolare de capi caprini (…) dotati di boli endoruminali appartenenti a caprini registrati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intestata a tale COGNOME NOME e denunciati smarriti in data 14.10.2014; un ulteriore caprino, sprovvisto di bolo endoruminale, risultava avere marche auricolari riconducibili all’RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO ma di fatto le stesse non risultavano inserite in banca dati e pertanto mai registrate”.
Con l’atto di appello, la difesa del COGNOME aveva sollecitato la propria assoluzione sul rilievo secondo cui i caprini in questione sarebbero stati di proprietà non già di NOME COGNOME ma di tale NOME COGNOME che, infatti, ne aveva denunziato lo smarrimento in data 14.10.2014; aveva chiarito, in quell’occasione, di non voler sollevare né una questione di nullità dell’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini né del decreto di citazione a giudizio “… per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dalla lettera c del comma 1 …” (cfr., pag. 3 dell’atto di appello) quanto piuttosto rilevare la superficialità RAGIONE_SOCIALE indagini e, per altro verso, l infondatezza della ricostruzione fattuale proposta dai testi della pubblica accusa, a partire dallo stesso COGNOME.
Con il ricorso, quindi, lamenta che la sentenza impugnata non ha argomentato e motivato sulla censura difensiva.
Se è vero che la Corte d’appello non ha specificamente motivato sulla doglianza difensiva, è anche vero che i giudici di secondo grado hanno ribadito la pacifica provenienza dei capi di bestiame in questione dall’RAGIONE_SOCIALE come, peraltro, risulta dal contenuto della denuncia a firma di NOME COGNOME, in atti.
Hanno sottolineato, pertanto, come l’imputato, senza essere stato in grado di fornire alcuna giustificazione, avesse ricevuto e detenesse capi di bestiame di proprietà altrui di cui, per l’appunto, era stato denunziata la sottrazione (cfr., dall denunzia allegata al ricorso: “… notevoli sono le perdite economiche scaturite da tale ammanco, aggravate dal fatto che oltre la metà dei soggetti sottrattimi con tale gesto malavitoso erano in gestazione”).
Tanto premesso, e vagliando il motivo di ricorso, è appena il caso di ribadire che la nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall’imputato, poiché egli manca di interesse all’osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l’eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione (cfr., tra tante, Sez. 2 – , n. 51556 del 04/12/2019, Destro, Rv. 277812 – 01) e che, per altro verso, quella derivante dall’insufficiente enunciazione dell’imputazione nel
decreto che dispone il giudizio è una nullità relativa che, come tale deve essere eccepita, pena altrimenti la sanatoria, entro il termine previsto dall’art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (cfr,. tra le altre, Sez. 3 – , n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 – 01).
Risulta, dagli atti, che, alla prima udienza, del 5.9.2018, la difesa non aveva sollevato alcuna questione né sulla costituzione di parte civile del COGNOME né sul tenore dell’imputazione.
Il secondo motivo del ricorso è precluso non avendo formato oggetto di un correlativo motivo di appello non trattandosi, per altro verso, di questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.
3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
È vero che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell’ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consunnativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del “favor rei”, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (cfr., Sez. 2 – , n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 – 01).
È pur vero che l’ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base (cfr., tra le tante, Sez. 7 – , n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 – 01).
Di qui, nel caso di specie, l’erroneità del calcolo suggerito dalla difesa dovendo il termine di prescrizione essere determinato in dieci anni, pacificamente non decorsi nemmeno a partire dalla data del furto.
4. Il quarto motivo è, a sua volta, manifestamente infondato.
La Corte d’appello, infatti, ha escluso di poter applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in considerazione sia del contegno dell’imputato che, soprattutto, del fatto che si era trattato di più capi e, in t modo, dando rilievo al valore intrinseco del bene ricettato, non irrilevante ancorché
non elevato e tale da consentire di poter ricondurre il fatto nella ipotesi ora contemplata dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen..
Si è chiarito che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (cfr., Sez. 3, n. 15782 del 23.2.2018, Farese).
Le SS.UU., con la sentenza “Tushaj”, hanno spiegato che il fatto “particolarmente tenue” va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.
Quanto al primo aspetto, si richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. alla luce di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto; in definitiva, si è sottolineato che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l’attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore.
Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite “Tushaj” hanno ritenuto decisivo il riferimento testuale, contenuto nell’articolo 131-bis del codice penale, alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo piuttosto alle modalità del comportamento, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE sue componenti soggettive, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e la conseguente necessità dell’ordinamento di reagire mediante la irrogazione di una pena.
Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Tushaj, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzat dall’agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta (atteso che la causa di non punibilità presuppone l’esistenza di un fatto conforme alla norma incriminatrice ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l’entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l’appunto il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.
In definitiva, come si è ben chiarito (cfr., Sez. 3, n. 893 del 28.6.2017, COGNOME), la particolare tenuità del “fatto” è il risultato di una valutazione posit
tanto RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avut riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e a altra modalità dell’azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all’intensità del dolo o al gr della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all’entità del danno o del pericolo cagionato persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale).
Il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa richiede, al necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componen richieste per l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati n comma dell’articolo 131-bis del codice penale sono in realtà cumulativi p pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconosci della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel sens l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutaz negativa anche di uno solo di essi (cfr., d’altra parte, il tenore letterale dell 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddov prevede che la punlbilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità).
La Corte di Appello, come detto, si è adeguata a questi criteri e motivazione resa sul punto non è suscettibile di essere censurata in questa s di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.