Ricettazione e dolo eventuale: l’uso del telefono rubato
Il reato di ricettazione rappresenta una delle fattispecie più comuni nel diritto penale moderno, specialmente in relazione al mercato dei dispositivi elettronici usati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità penale quando si entra in possesso di un bene di provenienza furtiva.
Il caso dell’utilizzo intensivo del bene
La vicenda riguarda un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver utilizzato un telefono cellulare provento di furto. L’elemento centrale della contestazione non riguardava solo il possesso materiale dell’oggetto, ma la consapevolezza della sua origine illecita. La difesa sosteneva l’assenza di prove circa la volontà dell’imputato di commettere l’illecito.
Tuttavia, i giudici di merito hanno evidenziato un dato oggettivo schiacciante: il dispositivo era stato utilizzato per effettuare almeno 135 telefonate. Un uso così prolungato e significativo rende inverosimile qualsiasi giustificazione basata sulla buona fede o sulla mancata conoscenza della provenienza del bene.
La prova del dolo nella ricettazione
In tema di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche attraverso presunzioni logiche. Quando il possessore non fornisce una spiegazione attendibile sul possesso di una cosa proveniente da delitto, il giudice può legittimamente desumere la consapevolezza dell’illecito.
La giurisprudenza consolidata, richiamata anche in questa sede, specifica che è sufficiente il dolo eventuale. Questo si configura quando l’agente, pur non avendo la certezza assoluta della provenienza furtiva, ne accetta il rischio concreto, decidendo comunque di acquisire o utilizzare il bene.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno rilevato che le censure mosse dalla difesa erano di tipo fattuale, ovvero miravano a una diversa valutazione delle prove, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata aveva correttamente motivato la sussistenza del dolo eventuale, basandosi sulla circostanza accertata dell’uso intensivo del telefono e sulla natura inverosimile delle scuse fornite dall’imputato.
Inoltre, la Corte ha ribadito che la genericità dei motivi di ricorso impedisce l’accesso all’esame di merito, confermando la condanna e aggiungendo la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso: chi acquista o utilizza beni senza accertarsi della loro lecita provenienza rischia una condanna per ricettazione. L’uso quotidiano e ripetuto di un oggetto rubato costituisce una prova logica quasi insuperabile della colpevolezza, specialmente se non si è in grado di dimostrare un acquisto regolare tramite canali ufficiali o documentati.
Quando l’uso di un oggetto rubato diventa ricettazione?
Il reato si configura quando il soggetto utilizza un bene conoscendone la provenienza illecita o accettando il rischio che sia rubato, senza fornire giustificazioni credibili.
Cosa si intende per dolo eventuale in questo contesto?
Si ha dolo eventuale quando l’utilizzatore, pur avendo dubbi sull’origine del bene, decide di usarlo comunque, accettando il rischio di commettere un illecito.
Si può contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione?
No, la Cassazione valuta solo se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione è logica, non può riesaminare le prove o i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1791 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1791 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, in parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, in data 26 ott ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di COGNOME NOME di cui all’art. 648 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che genericamente censura una violazione d nell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, con particolare rife sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione, oltre a contenere censure sindacabili, dunque, in sede di legittimità, è manifestamente infondato, in quant giudice a pagina 3 della sentenza impugnata ha correttamente desunto il dolo quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324), dalla circostanza, pacificamente accertata, dell’utilizzo del provenienza furtiva da parte del prevenuto in modo significativo (almeno 135 telefon evidenziando come la giustificazione fornita sul punto fosse inverosimile;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consigli COGNOME estensore
COGNOME
Il Presid COGNOME e