Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45964 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45964 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 19/10/2022 della Corte di Appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 28/05/2021 del Tribunale di Roma ritenendo la continuazione con precedente giudicato e rideterminando la pena inflitta per il reato di ricettazione.
Deduce:
Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dei requisiti del reato di ricettazione.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha puntualmente e adeguatamente motivato sulla responsabilità, evidenziando come non fosse stata alcuna plausibile spiegazione circa la lecita provenienza dell’autovettura, così rendendo una motivazione conforme all’ orientamento di legittimità secondo il quale «risponde di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso medesimo», (Sez. 2, Sentenza n. 37775 del 01/06/2016, COGNOME).
A fronte di una motivazione adeguata e conforma ai principi regolatori della materia, le doglíanze articolate con il ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 01).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023.