Ricettazione e Buona Fede: Quando un Ricorso Generico è Destinato al Fallimento
Il reato di ricettazione è una delle fattispecie più complesse da provare e, allo stesso tempo, da contestare. Spesso, la linea di difesa si basa sulla presunta “buona fede” dell’imputato, ossia sulla sua non consapevolezza della provenienza illecita del bene. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale del diritto processuale: un ricorso, per essere efficace, deve essere specifico e non meramente assertivo. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’accusa era di aver ricevuto un assegno di provenienza illecita, del valore di 800 euro, e di averlo utilizzato per pagare la riparazione del proprio veicolo. L’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su tre punti principali:
1. La richiesta di riqualificare il reato da ricettazione (delitto) a incauto acquisto (contravvenzione, art. 712 c.p.), un’ipotesi meno grave.
2. Il riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità.
3. L’affermazione della propria “buona fede”, sostenendo di non essere a conoscenza dell’origine illegale dell’assegno.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla struttura e sulla validità del ricorso stesso. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni della difesa fossero del tutto generiche e prive delle necessarie ragioni di diritto e di fatto a loro sostegno. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni sulla ricettazione e la genericità del ricorso
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella critica alla modalità con cui è stato formulato il ricorso. Secondo i giudici, la difesa si è limitata ad “addurre esclusivamente ed in modo meramente assertivo la tesi della ‘buona fede'”, senza però confrontarsi in alcun modo con le motivazioni della sentenza impugnata.
La Corte d’Appello, infatti, aveva ampiamente argomentato (nelle pagine da 4 a 9 della sua sentenza) le ragioni per cui riteneva provata la “consapevolezza da parte dell’imputato della provenienza illecita dell’assegno”. L’appello, per avere una qualche possibilità di successo, avrebbe dovuto smontare punto per punto quelle argomentazioni, portando elementi concreti a sostegno della tesi della buona fede.
Invece, il ricorso si è rivelato privo di specificità, un requisito essenziale per l’ammissibilità in Cassazione. Non basta affermare un principio (la buona fede), ma occorre dimostrare perché le conclusioni del giudice precedente sarebbero errate, basandosi su precisi elementi fattuali e giuridici. La mancanza di questo confronto critico ha reso il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante: nel processo penale, e in particolare nei gradi di impugnazione, la forma è sostanza. Un ricorso efficace non può limitarsi a riproporre tesi generiche o a semplici affermazioni. È indispensabile un’analisi critica e dettagliata della sentenza che si intende contestare. Chi si difende dall’accusa di ricettazione non può semplicemente dichiararsi in buona fede; deve, attraverso il suo legale, fornire alla Corte argomenti specifici che mettano in discussione le prove e il ragionamento logico che hanno portato alla condanna. In assenza di ciò, il ricorso è destinato a essere respinto per ragioni procedurali, prima ancora che il giudice possa valutarne il merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico, ovvero privo delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenere le richieste. La difesa si è limitata ad affermare la “buona fede” dell’imputato senza contestare le argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual è la differenza tra ricettazione e incauto acquisto secondo questa ordinanza?
L’ordinanza conferma la decisione della Corte d’Appello, che ha escluso l’incauto acquisto perché era stata provata la “consapevolezza” dell’imputato circa la provenienza illecita dell’assegno. La consapevolezza integra il delitto di ricettazione, mentre l’incauto acquisto presuppone una condotta negligente ma non dolosa.
Affermare la propria “buona fede” è sufficiente per evitare una condanna per ricettazione?
No. Secondo quanto stabilito dalla Corte, una mera e assertiva dichiarazione di “buona fede” non è sufficiente per contrastare una condanna, soprattutto se non si confronta in modo specifico con le prove che, al contrario, dimostrano la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2160 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2160 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANTERAMO IN COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto in punto di responsabilità, di riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen. e di mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 648, comma quarto cod, pen, è del tutto generico in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fat che sorreggono le richieste;
che, invero, la difesa ricorrente si limita ad addurre esclusivamente ed in modo meramente assertivo la tesi della “buona fede” dell’imputato, senza in alcun modo confrontarsi con la sentenza impugnata (pagg. da 4 a 9) la quale, in aderenza alle risultanze probatorie richiamate, ha dato conto della consapevolezza da parte di NOME della provenienza illecita dell’assegno da lui ricevuto e poi utilizzato per pagare la somma di euro 800,00 per la riparazione del proprio veicolo, con conseguente esclusione della fattispecie di incauto acquisto ed integrazione del delitto di ricettazione per il quale è stato escluso l’ipotes attenuante del fatto lieve;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.