Ricettazione: La Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
Il reato di ricettazione è una figura centrale nel nostro ordinamento penale, punendo chi trae profitto da beni di provenienza illecita. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti fondamentali non solo sul reato in sé, ma anche sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. La Corte ha infatti dichiarato inammissibile l’appello di un imputato, confermando la condanna per aver ricevuto documenti e assegni rubati, a causa della genericità e manifesta infondatezza dei motivi proposti.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per la ricettazione di svariati documenti di identità e assegni in bianco. Questi beni, provenienti da due furti distinti, erano stati utilizzati per acquistare articoli di telefonia per un valore superiore a 2.500 euro. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando il trattamento sanzionatorio finale, sperando in una riduzione della pena.
La Valutazione della Gravità nella Ricettazione
La difesa dell’imputato ha tentato di far passare il fatto come di ‘ridotta offensività’, al fine di ottenere l’applicazione dell’attenuante speciale prevista dall’articolo 648, quarto comma, del codice penale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, allineandosi con la valutazione dei giudici di merito. La Corte ha sottolineato come la gravità del reato debba essere valutata considerando due aspetti fondamentali:
* Motivi soggettivi: L’intensità del dolo, ovvero la piena consapevolezza e volontà di commettere il reato.
* Motivi oggettivi: La natura dei beni ricettati. In questo caso, documenti di identità e assegni in bianco hanno un’intrinseca pericolosità, potendo essere utilizzati per commettere ulteriori e numerosi illeciti.
Sulla base di questi elementi, i giudici hanno correttamente escluso sia l’attenuante speciale per la lieve entità del fatto sia quella comune del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.).
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su pilastri giuridici molto solidi. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘insuperabilmente generico’. Questo significa che le argomentazioni della difesa non entravano nel merito delle precise e dettagliate motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni vaghe e non specifiche. Un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi punto per punto con la decisione che intende criticare.
Inoltre, è stato confermato il diniego delle attenuanti generiche. Questa decisione non è stata arbitraria, ma basata su due fattori chiave: gli elementi del reato stesso (già descritti) e l’indole criminosa dell’imputato, desumibile dal suo casellario giudiziale. La presenza di precedenti penali ha quindi giocato un ruolo determinante.
Infine, la Corte ha respinto la richiesta di sanzioni sostitutive (previste dall’art. 20-bis c.p.) a causa di una ‘prognosi infausta’. I giudici hanno ritenuto, sulla base degli elementi emersi, che non vi fossero le condizioni per prevedere un futuro comportamento lecito da parte del condannato, rendendo inopportuna la concessione di alternative al carcere.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice lamentela generica contro una sentenza sfavorevole. Deve essere un atto tecnico, specifico e puntuale, che demolisce logicamente e giuridicamente le argomentazioni della decisione impugnata. In materia di ricettazione, inoltre, la sentenza chiarisce che la valutazione della gravità non si limita al mero valore economico dei beni, ma si estende alla loro natura e alla loro potenziale attitudine a generare ulteriori reati, come nel caso di documenti e assegni. La condotta passata dell’imputato, attestata dal casellario giudiziale, rimane un elemento cruciale per la dosimetria della pena e per la concessione di benefici.
Perché il ricorso per ricettazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano ‘insuperabilmente generici’ e ‘manifestamente infondati’, ovvero non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni dettagliate della sentenza impugnata.
Quando un reato di ricettazione non è considerato di lieve entità?
Un reato di ricettazione non è considerato di lieve entità quando fattori soggettivi, come l’elevata intensità del dolo, e fattori oggettivi, come la natura pericolosa dei beni ricettati (ad esempio, documenti d’identità e assegni), indicano una notevole gravità del fatto.
Perché sono state negate le sanzioni sostitutive alla detenzione?
Le sanzioni sostitutive sono state negate a causa di una ‘prognosi infausta’. I giudici hanno valutato negativamente la probabilità di un futuro comportamento lecito dell’imputato, basandosi sugli elementi del reato e sul suo casellario giudiziale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i tre motivi di ricorso, tutti diretti a contestare il trattament sanzionatorio finale, sono insuperabilmente generici, non confrontandosi minimamente con le piane argomentazioni in fatto e in diritto espresse nella sentenza impugnata (pp. 5-6), e risultano comunque manifestamente infondati;
che la ricettazione di plurimi documenti identificativi e assegni in bianco, provento di due diversi furti, e utilizzati per il pagamento di articoli di telefonia p oltre euro 2.500 non è stata valutata dai giudici di merito come un fatto di ridotta offensività, per motivi soggettivi (l’intensità del dolo) e oggettivi (la natura d beni ricettati), così correttamente escludendo, nella pienezza della giurisdizione di merito, l’applicabilità dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e di quella comune di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914);
che le attenuanti generiche sono state negate sulla base degli elementi che precedono e dell’indole criminosa desumibile dal casellario giudiziale;
che la pena è stata nondimeno fissata in misura prossima al minimo edittale di cui all’art. 648, primo comma, cod. peri. (due anni e sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa, prima della diminuzione per il rito), con ampia illustrazione dei criteri seguiti per la dosimetria;
che l’applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. è stata espressamente esclusa per la prognosi infausta, fondata sugli elementi sopra accennati, così da condurre a una valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024.