Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40310 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40310 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a RECANATI il DATA_NASCITA
NOME NOME a LORETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, in forma scritta ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
AVV_NOTAIO per NOME ha presentato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.
Motivi della decisione
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che il 5 maggio 2022 ha confermato la sentenza del tribunale di Macerata che li ho condannati per violazione dell’articolo 648 comma due codice penale per avere ricevuto due biciclette, risultate provento di furto.
COGNOME NOME deduce erronea valutazione della documentazione in atti e comunque mancata assunzione di prova decisiva. Lamenta che la Corte di merito ha escluso il vizio di mente in assenza di perizia sulla capacità di intendere e di volere. Lamenta anche mancati accertamenti in ordine allo stato di intossicazione cronica da sostanze stupefacenti considerato che i due imputati hanno dichiarato di aver acquistato le biciclette per raggiungere Porto Recanati per acquistare sostanza stupefacente.
COGNOME NOME deduce;
vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione;
violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’articolo 712 codice penale;
mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 numero 4 cod. pen.
I COGNOME ricorsi COGNOME sono COGNOME palesemente COGNOME inammissibili, COGNOME in COGNOME quanto COGNOME i ricorrenti, reiterando doglianze già espresse in appello, si sono limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell’appello. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l’enunciato impugNOMErio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti – corretta qualificazione del fatto come ricettazione e non incauto acquisto considerate le circostanze della ricezione, la qualità del soggetto che aveva consegNOME le biciclette e il prezzo assolutamente incongruo pagato, non imputabilità dei prevenuti perché affetti da cronica intossicazione da stupefacenti o comunque incapaci totalmente o parzialmente di intendere e di volere al momento del fatto, tesi che non solo non ha trovato conferma in elementi documentali ma è stata smentita dallo stesso
comportamento dei ricorrenti al momento del fatto puntualmente descritto dagli stessi in sede dibattimentale – in relazione ai quali i ricorrenti hanno svolto le rispettive censure, all’evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindac:ato riservato a questa Corte.
Deve comunque aggiungersi che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (Sez. unite n. 39746 del 2017 Rv. 270936).
Reiterati e aspecifici per mancato confronto con l’argomentato diniego da parte della Corte di merito sono le doglianze avanzate dal COGNOME che investono le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’articolo 62 numero 4. La sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che impedivano la concessione delle attenuanti generiche e delle incompatibilità dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con la forma attenuata del delitto di ricettazione quando concessa, come nel caso di specie, proprio per il modestissimo valore delle biciclette.
Così come la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema valutazione della congruità del trattamento sanzioNOMErio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso.
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma 03/05/2023
Sentenza a motivazione semplificata
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Preside e
NOME COGNOME COGNOME
NOME o NOME