Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31391 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31391 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 26/07/1973
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già prospett in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dunque privo di effettivo confronto con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione del provvedimento impugnato;
che, infatti, i giudici di appello, hanno puntualmente richiamato in sentenza (pagg. 2 e 3) una serie di circostanze fattuali dalle quali ha logicamente ricavato la piena consapevolezza dell’imputato, titolare di una ditta di autoricambi, in ordine alla provenienza delittuosa dei beni ricevuti (la mancata esibizione di documenti attestanti un lecito acquisto presso regolari fornitori, la presenza su alcuni accessori di auto di evidenti segni della loro origine furtiva, la rimozione o cancellazione degli elementi identificativi di alcuni pezzi di auto).
Trattasi di assunto del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimit secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzi di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall’art. 712 cod. pen. consiste proprio nell’elemento psicologico nel senso che nel primo caso l’agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all’agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l’origine del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, COGNOME, Rv. 238515; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, COGNOME, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179).
Ritenuto, con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale non espressamente pronunciata su tale profilo che era stato dedotto con l’atto di appello;
che, tuttavia, al fine di stabilire se tale omessa pronuncia sia vizio deducibile in sede di legittimità non è sufficiente il solo dato del mancato esame della censura specificamente devoluta, ma occorre verificare se essa rispondeva ai richiesti canoni di ammissibilità.
Va infatti ribadito il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la
sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello “ah origine” manifestamente infondato, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, COGNOME, Rv. 265878, Sez. 3, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808);
che, nel caso di specie, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto era stato invocato in termini del tutto generici e si palesava pertanto manifestamente infondato;
che, ad ogni buon conto, l’assenza dei presupposti ai fini dell’applicabilità per la particolare tenuità del fatto può risultare anche implicitamente dalla motivazione cui il giudice d’appello ha valutato la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate Lugard, Rv. 283420; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D. Rv. 275635 – 02; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033);
che, nel caso di specie ( si veda la pag. 3 della sentenza impugnata), la Corte territoriale ha escluso l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in ragione del valore dei beni ricettati e della gravità della vicenda unitariamente valutata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.