Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1567 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1567 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 13 settembre 2024, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Spoleto in data 14 dicembre 2020 nei confronti di COGNOME ND03, con la quale l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di ricettazione, di cui all’art. 648 cod.
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la violazione dell’art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale in relazione all’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di norma processuale palesemente smentita dagli atti processuali, nonché relativo ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese e logicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare coerente logicità conforme alle esauriente disamina dei dati probatori;
ritenuto, pure, che il predetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già correttamente esaminate dai giudici del gravame (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, sulla superfluità relativa all’escussione del testimone indicato dalla difesa, trattandosi di richiesta generica ed esplorativa, non avendo il prevenuto neppure fornito le esatte generalità del soggetto che, a suo dire, gli avrebbe prestato la vettura, né il suo attuale recapito, né dove lo stesso fosse rintracciabile, impedendo così che fosse anche concretamente possibile citare il teste);
osservato che il secondo motivo, che censura l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla supposta carenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente omette di confrontarsi (sul punto si veda, in partic:olare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale – con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice – ha già dato conto delle raciioni per cui non ha ritenuto attendibile la versione alternativa fornita dallo TARGA_VEICOLO, atteso che la stessa è smentita dal tentativo di fuga alla vista degli operanti, pienamente confermativa della consapevolezza del prevenuto circa la provenienza furtiva del veicolo; anche a voler ritenere che la fuga fosse dettata dalla circostanza che egli era sprovvisto di patente di guida, la Corte territoriale non ha legittimamente avvalorato tale spiegazione alternativa dei fatti, stante la carenza di qualsivoglia ragione in forza della quale potesse ritenersi ragionevole farsi prestare un’autovettura, avendo piena consapevolezza di non essere autorizzato a condurla, con il rischio di essere fermato e di subire il sequestro del veicolo che, sempre secondo la sua versione dei fatti, gli era stato prestato da un amico);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.