Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43340 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43340 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a KRUSEVAC (JUGOSLAVIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 20/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vasto in data 30/3/2022, che aveva condannato all’esito di giudizio abbreviato NOME COGNOME per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento all’affermazione della penale responsabilità per il reato di ricettazione. Osserva che più correttamente, in relazione ai beni provento di furto ai danni di NOME, la Corte territoriale avrebbe
dovuto qualificare i fatti come favoreggiamento personale dell’autore del f (essendo stato il ricorrente trovato alla guida dell’autovettura, all’inte quale vi era il coimputato) e, in relazione agli altri beni di provenienza so avrebbe dovuto ritenere l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen.
2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, le B) e E), cod. proc. pen., con riferimento all’affermazione della pe responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Rileva che dell’imputato alla guida di un’autovettura – ritenuta spericolata e, d pericolosa anche per la pubblica incolumità dai giudici di merito – non definirsi anomala sol perché l’imputato ha tenuto una andatura superiore ai l di velocità ovvero ha effettuato sorpassi azzardati, in quanto una marcia len oculata non sarebbe stata una fuga.
2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett e E), cod. proc. pen., con riferimento alla determinazione della pena ed applicazione della recidiva. Osserva che la Corte territoriale ha respi censure difensive in ordine all’aumento di pena effettuato, per la continuaz particolarmente severo, al mancato disconoscimento delle circostanze attenuan generiche ed alla applicazione della recidiva; che le circostanze di cui all’ bis cod. pen. rappresentano un mezzo per raggiungere le esigenze di dosimetri della pena, unitamente agli strumenti discrezionali di aumento della pena; l’imputato continua a commettere reati della stessa indole, senza aggravar modus operandi, per cui non è condivisibile il giudizio di maggiore pericolosità.
2.3 In data 28/7/2023 è pervenuta articolata memoria difensiva, volta confutare le argomentazioni sulla base delle quali sono state rassegna conclusioni del Procuratore generale, con cui si insiste per l’accogliment ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTI)
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo ed il secondo motivo non sono consentiti dalla legge, in qua costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigur rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindac legittimità.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma lett. E), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducib giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processu quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legitti
infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fin della decisione (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta da giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatt costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi d motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’intern dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sezione 3, n. 2039 del 2/2/2018, Papini, Rv. 274816 – 07). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso oggetto di scrutinio, con il quale, in definitiva l’imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l’atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, per il loro inequivocabile contenuto rappresentativo, di inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve esser evidenziato, inoltre, che entrambi i motivi sono reiterati medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazio materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in te precisi e concludenti dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici d per quanto riguarda la ricettazione dei beni sottratti a NOME hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale, ai fin configurabilità del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., non occorre positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presuppost quanto è sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sezione 2, n. 4 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955 – 01; Sezione 2, n. 10850 del 21/2/201 COGNOME, Rv. 259428 – 01), evidenziando come nel caso di specie mancassero prove della partecipazione del ricorrente nel delitto presupposto, eveni questa nemmeno prospettata dall’imputato; per quanto riguarda i beni per cui difesa invocava l’ipotesi lieve prevista dall’art. 648 cod. pen., con motiv congrua ed immune da vizi logici hanno escluso tassativamente la configurabili della circostanza attenuante, anche alla luce della complessiva valutazione fatto e dei plurimi precedenti penali da cui il COGNOME risulta gravato; quanto, alla resistenza, hanno correttamente applicato il principio di diritto sec quale la fuga rocambolesca a bordo di un’autovettura mette in perico l’incolumità degli inseguitori e quella degli altri utenti della strada (Sezi 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 – 01; Sezione 1, n. 41408 de 4/7/2019, Foriglio, Rv. 277137 – 01).
1.2 Il terzo motivo è del tutto generico, atteso che la difesa si assertivamente ad affermare che la Corte territoriale non ha valutato le ques in punto di trattamento sanzionatorio devolute con il ricorso, senza avan critiche specifiche.
Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha respinto la richie riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – evidenziando la negat personalità dell’imputato ed i precedenti penali da cui risulta gravato confermato l’aumento di pena per la continuazione effettuato dal primo giudic ritenendolo congruo in relazione ai fatti complessivamente considerati; infine, giustificato l’aumento per la recidiva alla luce dei plurimi precedenti specifici risultanti dal certificato del casellario giudiziale. Trattasi di mo congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, per cui non è censurab questa sede. Dunque, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione provvedimento impugnato, condannandosi anche sotto questo profilo alla inammissibilità.
Va, peraltro, osservato che anche il motivo di appello sul punto era gener e che in proposito la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento,
Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell’art. 606, 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduc questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale doven intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censu solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del r in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306 – 01 Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 settembre 2023.