Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1553 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1553 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 25859/2022
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
1 La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di pr grado emessa nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannati alla pena ritenuta di giustizia per più episodi di ricettazione.
Entrambi i ricorrenti, mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato l suindicata pronunzia deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione della penal responsabilità ex art. 648 c.p. e quanto alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenu generiche.
I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte
3.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del gi di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi este all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riserv competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una alternativa.
Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello st segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giusti sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti rifer ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazion elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che i ricorrenti dovevano rispondere del reato di ricettazione valorizzando la ini RAGIONE_SOCIALE spiegazioni fornite ad elidere la prova della consapevolezza della provenienza illeci luce dell’intensità del dolo desumibile “dalla reiterata vendita dei beni successivamente al controllo”.
3.2. Parimenti manifestamente infondate sono le censure relative alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenz legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 241 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590) secondo cui nel motivare il diniego del benefici f richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come è avvenuto nell
(si veda pag. 2, ove la Corte territoriale, sottolineando come la difesa non avesse in elementi positivi da valorizzare, ha anche evidenziato la gravità dei fatti).
Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. All declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la co dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della Cass RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rico determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente