Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31672 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Maddaloni il 15/06/1966
INFANTE NOME nato a Maddaloni il 28/02/1992
avverso la sentenza 30/10/2024 della Corte di Appello di Napoli
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte di cassazione annulli la sentenza con rinvio, limitatamente alla posizione di Infante Ciro Junior e dichiari inammissibile il ricorso di NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25 ottobre 2023, con la quale NOME e NOME NOME Junior, padre e figlio, erano stati condannati, il primo, alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui al capo b), perché – al fine di commettere la truffa contestatagli al capo a), dichiarata improcedibile per difetto di querela – si era sostituito a NOME COGNOME, della quale aveva la disponibilità di una copia del documento di identità, facendosi consegnare due telefoni iPhone, precedentemente ordinati; il
secondo, alla pena di tre mesi di reclusione – sospesa alle condizioni di legge – per il reato di ricettazione, qualificato come di particolare tenuità ai sensi dell’art. 648, quarto comma, cod. pen., per avere ricevuto e poi rivenduto i due telefoni cellulari, oggetto della truffa realizzata dal padre.
Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con separati atti.
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME e con un unico motivo si eccepisce il vizio di motivazione con riferimento al diniego della richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131 -bis cod. pen., sulla base di argomenti apodittici (l’intensità del dolo) ovvero irrilevanti ( un datato precedente penale), a fronte dell’ esiguità del danno e della occasionalità della condotta delittuosa.
2.2 . Nell’interesse di NOME COGNOME e Junior sono articolati quattro motivi, con i quali si contesta: il vizio di motivazione circa la consapevolezza della provenienza delittuosa degli apparecchi di telefonia mobile, ricevuti dal padre, che, a sua volta, aveva dichiarato di averli avuti in regalo da un cliente e rivenduti ad un esercizio commerciale autorizzato; il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 131bis cod. pen. senza considerare le modalità della condotta, lo stato di incensurato e la scarsa propensione al crimine; l’erronea applicazione della legge penale per l’omessa derubricazione del reato nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen. , addebitandosi all’imputato la mancata diligenza e, quindi, la colpa -in ordine alla provenienza illecita dei beni; il vizio di motivazione e il travisamento del fatto in relazione alla misura della determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, decisum -quest’ultimo -basato sulla mancata collaborazione processuale, espressione, invece, del diritto di difesa e dell’affermazione convinta della propria estraneità ai fatti contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
Entrambi i ricorsi ripropongono questioni già sottoposte al giudice di appello e correttamente definite, con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con i principi di diritto in materia.
Con riferimento al ricorso di NOME COGNOME premesso che non è in contestazione la vendita dei due telefoni cellulari provento di truffa e che il delitto
di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto non sia punibile -come nel caso di specie -per difetto di querela (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276668-01), il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo.
In sede di legittimità, tuttavia, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237-01).
Nella fattispecie in oggetto, sono stati evidenziati gli elementi dai quali desumere la consapevolezza circa la provenienza delittuosa dei beni, con riferimento a specifiche circostanze di fatto acquisite agli atti: la giustificazione fornita dall’imputato che si è detto convinto che si trattasse di un regalo ricevuto dal padre, inverosimile per il valore dei cellulari iPhone e per la mancanza di riscontri circa la affermata ricorrenza di episodi simili in passato; l’evidenza che non poteva trattarsi di gadget , occasionalmente ricevuti da clienti; la tempestiva vendita dei telefoni, per ricavarne un profitto.
La tesi difensiva, incentrata sulla buona fede de ll’imputato, costituisce una alternativa e, in realtà, poco plausibile versione dell’accaduto, che non contrasta il percorso argomentativo dei giudici di merito, per i profili rilevanti in sede di legittimità, circa il dolo di ricettazione (primo e terzo motivo di ricorso).
Entrambi gli imputati lamentano il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131 -bis cod. pen.
Per quanto riguarda NOME COGNOME il diniego è stato adeguatamente motivato con riferimento alla recidiva contestata e riconosciuta dal Tribunale oltre che alle modalità della condotta, attestante l’intensità del proposito delittuoso ; riguardo all’altro imputato , si è richiamato il contenuto precettivo della norma (art. 131bis ) e, in particolare, il concetto di esiguità del danno – più circoscritto rispetto alla particolare tenuità richiesta dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen. -esclusa in relazione ai cellulari in oggetto, venduti al prezzo di mille euro ed aventi un valore superiore (euro 1.668,96, secondo l’indicazione contenuta nella sentenza di primo grado, sulla base della fattura in atti -pagina 4).
La decisione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME), rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ha logica giustificazione nella mancanza di elementi positivi da apprezzare a tal fine, sottolineandosi, in senso contrario, il comportamento processuale (‘l’imputato ha fornito in più occasioni versioni diverse circa la provenienza dei cellulari, nessuna delle quali attendibile’ pag. 5 della sentenza appellata).
Infine, la determinazione della pena, prossima al minimo edittale, è congrua e parametrata alle modalità della condotta delittuosa (pag. 5 della sentenza di appello): la censura al riguardo è generica e, comunque, manifestamente infondata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità de i ricorsi segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME