Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1870 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1870 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Marsala in data 10 dicembre 2019, per il reato di ricettazione di un telefono cellulare.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in relazione all’art. 131 bis cod. pen. (come interpretato dalla sentenza n. 156/2020 della Corte costituzionale); premesso che al momento della proposizione dell’appello non era ancora intervenuta la sentenza della Corte costituzionale, il ricorrente censura la sentenza impugnata che aveva omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per riconoscere la causa di non punibilità, pur avendo disposizione elementi di valutazione (il riconoscimento dell’ipotesi attenuata dell’art. 648, comma 2, cod. pen., già operato dalla sentenza di primo grado, in ragione del tenue valore economico del bene ricettato) che consentivano di riconoscere il carattere della particolare tenuità del fatto.
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché formulato per ragioni non consentite.
Dalla stessa ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, risulta che il giudizio di appello si è svolto pacificamente in epoca successiva alla pronuncia (ed al deposito della relativa motivazione) della Corte costituzionale, che ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale dell’esclusione del reato di ricettazione, nella for attenuata prevista dall’art. 648, comma 2, cod. pen., dal catalogo dei reati per cui è consentita l’applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.; l’appellante, pur non avendo avuto la possibilità di formulare con l’atto di impugnazione la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità, ben poteva avanzare la relativa richiesta nella fase della trattazione del giudizio, mediante il deposito di conclusioni ai sensi dell’art. 23 bis d l. 137/2020, come introdotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176 (per analogia, Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 – 0, ove è stata riconosciuta la legittimità della richiesta di applicazione della causa di non punibilità avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello).
Ciò preclude, ai sensi dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. la proposizione del motivo di ricorso, dal momento che la parte aveva la possibilità di dedurre l’applicazione del disposto dell’art. 131 bis cod. pen. nel corso del giudizio di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/10/2022