Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37653 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a Marsala il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 23 giugno 2022 del Tribunale di Marsala con la quale era stata affermata la penale responsabilità del NOME in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di beni di varia natura di provenienza furtiva, accertato il 14 dicembre 2020. All’imputato Ł stata contestata (e ritenuta) la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione non essendo stata raggiunta la prova dell’elemento soggettivo del reato ed in giudici avrebbero dovuto valutare quantomeno la compatibilità di detto elemento soggettivo con la fattispecie di incauto acquisto;
Violazione di legge per omessa riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 712 cod. pen.;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. richiesta di applicazione dalla difesa, ciò anche alla luce del fatto che comunque all’imputato Ł stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen.
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. da ritenersi compatibile con la circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen.
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99 cod. pen.
Rilevato che il ricorso in tutte le sue prospettazioni Ł manifestamente infondato;
che , quanto ai primi due motivi di ricorso che appaiono meritevoli di trattazione congiunta la Corte di appello risulta avere spiegato con motivazione logica e rispondente ai
Ord. n. sez. 15333/2025
principi di diritto che regolano la materia come la condotta e l’atteggiamento dell’imputato consentono di ritenere sussistente in capo allo stesso il dolo del delitto di ricettazione;
che i Giudici di merito si sono correttamente conformati al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, secondo la quale (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale Ł sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914), con la conseguenza che non Ł fondata la richiesta di derubricazione della condotta nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen.
Considerato poi che, quanto al terzo ed al quinto motivo di ricorso che denunciano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva, che detti motivi non sono proponibili in sede di legittimità perchØ le censure non risultano essere stata previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto Ł prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Considerato, infine, che con motivazione congrua e giuridicamente corretta la Corte di appello ha evidenziato (pag. 2) che non può ritenersi applicabile l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. considerato che il valore del bene Ł stato già posto a base dell’ipotesi lieve di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. e non può essere duplicata la valutazione del medesimo elemento ai fini invocati dalla difesa;
che la Corte di appello ha fatto pertanto corretta applicazione del seguente principio: «L’attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non Ł compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l’esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all’ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte» ( ex ceteris : Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 – 01).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/11/2025